Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20624 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. III, 07/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TTT DI TARDIVO SANDRO & C SAS (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro-tempore geom. T.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio

dell’avvocato FASANO ORESTE MICHELE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CIOCIOLA FRANCO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

e contro

M.G. (OMISSIS);

– Intimati –

Nonchè da:

M.G. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Ing. A.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio

dell’avvocato ALBERICI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VIGLIONE ANTONIO, giusto mandato in atti;

– ricorrenti incidentali –

contro

TTT DI TARDIVO SANDRO & C SAS (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore geom. T.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio

dell’avvocato FASANO ORESTE MICHELE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CIOCIOLA FRANCO giusto mandato in atti;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 317/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/03/2009; R.G.N.854/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato ALBERICI FABIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.a.s. T.T.T. di Sandro Tardivo & C. ha convenuto davanti al Tribunale di Torino M.G., chiedendone la condanna al pagamento di Euro 6.139,07, a saldo di una fattura emessa a compenso di attività di consulenza contrattuale; ha chiesto altresì la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Il convenuto ha resistito alle domande, chiedendo anch’egli in via riconvenzionale la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni per inadempimento dell’attrice.

Il Tribunale ha condannato il convenuto al pagamento della somma richiesta, nonchè al risarcimento dei danni in Euro 33.053,24, oltre accessori e spese legali.

Proposto appello dal M., a cui ha resistito TTT, la Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata in questa sede, ha annullato la sentenza di primo grado, nella parte relativa al risarcimento dei danni.

TTT propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il M. con controricorso e con ricorso incidentale condizionato, a cui TTT replica con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio invita l’estensore alla motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

2.- Il ricorso principale è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, poichè il ricorrente non ha depositato la copia della sentenza impugnata – che afferma essergli stata notificata – con la relazione di notificazione, sì da consentire alla Corte di cassazione di controllare che il potere di impugnazione sia stato tempestivamente esercitato entro il termine breve di cui agli art. 325 e 326 cod. proc. civ. Il termine è fissato a tutela dell’esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) che sia rispettato il vincolo della cosa giudicata formale (Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9005; Cass. civ. Sez. 3, 11 maggio 2010 n. 11376), sicchè è irrilevante il fatto che il resistente non abbia contestato la tempestività del ricorso (Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9005 e n. 9006, e da ultimo, fra le altre, Cass. civ. 11 maggio 2010 n. 11376, la quale ha anche escluso che il principio comporti violazione dell’art. 24 Cost.).

3.- Le spese processuali, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

4.- Il ricorso incidentale, proposto subordinatamente all’accoglimento del ricorso principale, risulta assorbito.

P.Q.M.

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari. Oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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