Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20623 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 29/09/2020), n.20623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2777/2013 R.G. proposto da:

RPG s.r.l. con socio unico in liquidazione, già Rotoplast s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, via M. Prestinari n. 13, presso lo studio

dell’avv. Paola Ramadori, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico

D’Arrigo giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

– controricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia – Sezione staccata di Brescia n. 208/64/11, depositata il

29 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2020

dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 208/64/11 del 29/11/2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia (di seguito CTR) respingeva l’appello principale proposto dalla Rotoplast s.r.l., oggi RPG s.r.l. con socio unico in liquidazione (di seguito entrambe identificate come RPG), e l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 36/12/09 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (di seguito CTP), che aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente nei confronti di cinque avvisi di accertamento, tre relativi ad IVA per gli anni d’imposta 2001, 2002 e 2005 e due relativi ad IRPEG, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2003 e 2004.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi nei confronti di RPG erano state emessi a seguito di processo verbale di constatazione con il quale venivano effettuate plurime contestazioni.

1.2. La CTR, a fronte degli appelli principale della società contribuente e incidentale dell’Agenzia delle entrate, confermava integralmente la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l’indebita detrazione dell’IVA relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti ed aveva annullato le ulteriori riprese.

2. RPG impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a otto motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Indebita detrazione dell’IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti (motivi di ricorso principale).

1. La società contribuente ha impugnato la sentenza della CTR nella parte in cui, con riferimento ai cinque anni di imposta in contestazione (2001-2005), ha confermato le riprese concernenti l’indebita detrazione d’imposta relativa a fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. Le fatture sono state emesse per la cessione a RPG di articoli in pelle, subito rivenduti da quest’ultima ad alcune società di diritto britannico, cioè a Barry & Watkins Ltd e, limitatamente all’anno d’imposta 2005, a Grangeline Ltd.

1.1. La CTR ha affermato che sussistono una notevole serie di elementi presuntivi, ricavabili dal processo verbale di constatazione e dagli avvisi di accertamento, idonei a fare ritenere che le operazioni di cessione tra Ecrù s.r.l. e RPG non siano mai avvenute e che, conseguentemente, debbano essere considerate inesistenti anche le conseguenti operazioni di cessione da RPG alle società britanniche.

1.2. In buona sostanza, nella prospettazione del giudice di appello, RPG funge da soggetto semplicemente interposto tra Ecrù s.r.l. e le società britanniche, non essendo le merci transitate attraverso la sede e i magazzini di RPG; in proposito, nessuna rilevanza può attribuirsi nè al dato formale costituito dall’avere RPG sostenuto i relativi costi, nè al rilascio, da parte di Ecrù s.r.l., di una dichiarazione concernente l’autenticità dei prodotti commercializzati.

2. Con il primo motivo di ricorso RPG deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19 e 54 e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che gli elementi presuntivi forniti dall’Agenzia delle entrate e valorizzati dalla CTR non costituirebbero prova della inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture, anche in ragione della mancata valorizzazione degli elementi addotti dalla società contribuente, denotanti sia la effettiva esistenza delle operazioni di scambio, sia la buona fede di RPG.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la CTR preso in considerazione la documentazione prodotta da RPG che, se esaminata, avrebbe condotto ad una decisione diversa in ragione dell’effettività delle operazioni e della mancata conoscenza dell’illecito da parte della società contribuente.

4. I motivi possono essere congiuntamente esaminati, vertendo su questioni connesse, e sono inammissibili.

4.1. Va prima di tutto evidenziato che la CTR, sia pure con passaggi motivazionali non sempre limpidi, ha acceduto alla tesi per la quale RPG sia un soggetto meramente interposto tra Ecrù s.r.l. e le società britanniche, sicchè nessuna effettiva operazione di acquisto e rivendita è stata dalla stessa compiuta. Trattandosi, pertanto, di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, non si pone un problema di valutazione della consapevolezza della frode in capo a RPG, atteso che, accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede della società contribuente, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha ricevuto o versato il corrispettivo (cfr. Cass. n. 18118 del 14/09/2016).

4.2. In secondo luogo, secondo la giurisprudenza di questa Corte “una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia” (Cass. n. 17619 del 05/07/2018; conf. Cass. n. 27554 del 30/10/2018; si veda anche Cass. n. 25778 del 05/12/2014).

4.3. Ciò precisato, va evidenziato che, con i due motivi, RPG mira essenzialmente ad ottenere una inammissibile rivalutazione nel merito (Cass. n. 29404 del 07/12/2017) del complessivo accertamento compiuto dalla sentenza impugnata, la quale ha: a) valorizzato gli elementi presuntivi ricavati da processo verbale di constatazione e avvisi di accertamento in ordine alla inesistenza delle operazioni contestate, così ritenendo legittimamente assolto l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione finanziaria; b) correttamente ritenuto che, alla luce di tali elementi presuntivi, la prova della effettiva esistenza delle operazioni gravi sulla società contribuente; c) escluso che l’onere probatorio sia stato da quest’ultima assolto.

4.4. Sotto il profilo del vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poi, va detto che “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. S.U. n. 24148 del 25/10/2013).

4.4.1. Del resto, “la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione” (Cass. n. 19547 del 04/08/2017);

4.5. Nel caso di specie, gli elementi di fatto dedotti da parte ricorrente e trascurati dal giudice di merito non sono decisivi. Ed, invero: a) non si pone un problema di fittizietà di Ecrù s.r.l., che non è il soggetto interposto; b) la circostanza che il trasporto, curato peraltro da Logicplanet s.r.l. e non dalla società contribuente, sia stato realmente effettuato non esclude che lo stesso non sia stato eseguito su effettivo incarico di RPS.

Indebita fruizione del beneficio fiscale previsto dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 4 (primo motivo di ricorso incidentale).

5. L’avviso di accertamento impugnato relativo all’anno d’imposta 2003 ha contestato a RPS un’indebita fruizione del beneficio fiscale previsto dalla L. n. 383 del 2001, art. 4, in relazione alla realizzazione di un immobile finanziata attraverso due contratti di leasing finanziario.

5.1. Nella prospettazione dell’Agenzia delle entrate il beneficio (esclusione dall’imposizione del reddito d’impresa del 50% del volume degli investimenti in beni strumentali) ricomprenderebbe unicamente gli importi pagati per il periodo 01/07-31/12/2001, prevedendo i contratti di appalto degli stati di avanzamento lavori (SAL), con conseguente realizzazione dell’investimento al momento dell’accettazione di ciascun SAL, ai sensi dell’art. 1666 c.c., comma 2.

5.2. La CTR, invece, aderendo alla tesi della CTP e della società contribuente, ha ritenuto che, dalla interpretazione dei contratti di leasing, si evinca che l’opera non debba essere realizzata per partite, sicchè l’investimento si intende realizzato nel momento stesso in cui l’opera viene consegnata, integrando i vari SAL nient’altro che degli acconti, secondo la previsione dell’art. 1665 c.c.

6. Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate deduce insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR non avrebbe chiarito perchè, dall’interpretazione dei contratti di leasing, si debba ritenere che i vari SAL siano da considerare come acconti sul prezzo finale.

7. Il motivo è inammissibile sotto un duplice ordine di ragioni.

7.1. in primo luogo, difetta di specificità: i contratti di appalto sono stati solo parzialmente trascritti e non allegati, sicchè questa Corte non è in grado di apprezzarne il complessivo contenuto, necessario ai fini della delibazione del motivo.

7.2. Secondariamente, la difesa erariale pone non già una questione di fatto, censurabile con il vizio di motivazione, ma una questione di interpretazione delle clausole contrattuali, che avrebbe dovuto essere censurata con riferimento alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 20718 del 13/08/2018; Cass. n. 5795 del 08/03/2017), non essendo il ragionamento del giudice di merito logicamente viziato.

Illegittima deduzione come spese di pubblicità di somme versate a favore di società sportive dilettantistiche (secondo motivo di ricorso incidentale).

8. Gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004 hanno ritenuto indeducibili alcuni costi relativi a somme versate a società sportive dilettantistiche, considerate dalla società contribuente spese di pubblicità ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 8.

8.1. Secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate, grava sul contribuente l’onere di provare che le spese indicate siano destinate alla promozione dell’immagine dei prodotti di chi effettua la sponsorizzazione, non potendosi ritenere che la disposizione richiamata introduca una presunzione assoluta.

8.2. La CTR, aderendo alla prospettazione del giudice di prime cure, si è limitata a ritenere che la deduzione del costo è “conforme a quanto previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, ed art. 74 TUIR, comma 2, in materia di corrispettivi erogati in favore di società sportive dilettantistiche”.

9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate deduce, quindi, insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la CTR non avrebbe indicato le ragioni per le quali le spese pubblicitarie dedotte siano state davvero sostenute per la promozione dell’immagine o dei prodotti della società contribuente.

10. Il motivo è fondato.

10.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale” (Cass. n. 14232 del 07/06/2017).

10.2. Nel caso di specie, essendo incontestati i primi due requisiti, la CTR non ha motivato con riferimento alle ulteriori due condizioni previste dalla legge, nè ha compiuto alcuna ulteriore indagine al riguardo a fronte delle specifiche contestazioni della difesa erariale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in parte qua.

Illegittima deduzione del costo di manutenzione di un bene concesso in leasing (terzo motivo di ricorso incidentale).

11. Con l’avviso di accertamento relativo all’anno d”imposta 2003 viene contestata la deducibilità di una spesa, rappresentata dalla installazione di una taglierina ribobinatrice su un macchinario concesso in leasing. Secondo la prospettazione dell’Ufficio, tale intervento costituisce una ordinaria prestazione di servizi eseguita nell’anno 2002 ed è, quindi, di competenza di quell’annualità.

11.1. Secondo la CTR, invece, che ha aderito alla tesi prospettata dalla società contribuente, il costo è deducibile in più esercizi ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR).

12. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate deduce, quindi, insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la CTR non ha affrontato la questione di fatto della corretta qualificazione da attribuire all’intervento effettuato.

13. Il motivo è inammissibile.

13.1. In realtà, la CTR afferma che è legittima la deducibilità in più esercizi della spesa, facendo evidentemente riferimento all’art. 108 TUIR, comma 3, nella formulazione applicabile ratione temporis (le spese relative a più esercizi diverse da quelle previste dai commi 1 e 2 “sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”).

13.2. La eventuale erronea sussunzione del costo sostenuto nell’ambito applicativo della disposizione in parola implica un vizio di violazione di legge e non già un vizio di motivazione.

13.3. Si noti, in ogni caso, che l’Agenzia delle entrate non chiarisce sulla base di quali elementi, non valutati dalla CTR, l’installazione della taglierina ribobinatrice rientrerebbe tra le prestazioni di servizi, sicchè il motivo si rivela del tutto generico.

Costi di manutenzione relativi alle attività di controllo e di studio per il miglioramento della qualità e della velocità di un macchinario (quarto e quinto motivo di ricorso incidentale).

14. Con l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2003 l’Agenzia delle entrate ha dedotto che il menzionato costo, di importo pari ad Euro 50.000,00, concerne un intervento di manutenzione straordinaria, come tale deducibile in più esercizi.

14.1. La CTR si limita, in proposito, a condividere la motivazione dei giudici di prime cure (che non riporta), ritenendola incensurabile nelle proprie valutazioni.

15. Con il quarto motivo di ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

16. Il motivo è fondato.

16.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).

16.2. Nel caso di specie, la CTR non chiarisce in alcun modo le ragioni della conferma della sentenza di primo grado (che nemmeno riporta), con riferimento alle specifiche contestazioni dell’Agenzia delle entrate.

16.3. Trattasi, all’evidenza, di motivazione apparente, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in parte qua.

17. L’accoglimento del quarto motivo implica l’assorbimento del quinto motivo di ricorso incidentale, proposto in via subordinata al precedente, con il quale si deduce, con riferimento alla medesima questione, motivazione insufficiente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

Costi relativi a prestazioni di consulenza tecnica (sesto motivo di ricorso incidentale).

18. Con gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004 viene contestata la deduzione di costi concernenti prestazioni di management, giusta contratto regolarmente stipulato con Cerfin s.p.a. Invero, a dispetto del contratto stipulato, RPS non ha fornito alcun documento giustificativo dell’attività svolta dalla predetta società.

19. La CTR ritiene assolto l’onere della prova gravante sul contribuente in presenza di un contratto posto in essere con una società che professionalmente svolge prestazioni di management.

20. Con il sesto motivo di ricorso incidentale si contesta l’insufficienza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo il giudice di appello motivato con riferimento alla effettività delle prestazioni rese da Cerfin s.p.a.

21. Il motivo è inammissibile.

22. La CTR, con motivazione logica, ha ritenuto che il costo è documentato dalla presenza di un contratto inter partes, stipulato con una società che svolge professionalmente l’attività indicata nel contratto medesimo, il che lascia evidentemente presumere l’effettivo svolgimento delle prestazioni di management dedotte in fattura.

23. L’Agenzia delle entrate intende, in realtà, accreditare una diversa valutazione nel merito dei medesimi fatti dedotti in giudizio e già attenzionati dalla CTR, valutazione come noto preclusa in sede di legittimità.

Note di credito imputate a costi (settimo motivo di ricorso incidentale).

24. Con l’avviso di accertamento relativo all’anno 2003 l’Agenzia delle entrate riprende a tassazione dei costi non imputabili all’anno d’imposta: a fronte di prestazioni eseguite nell’anno 2002 viene emessa una nota di credito nell’anno 2003, con conseguente erronea imputazione dei costi ad un esercizio diverso.

25. La CTR conferma la statuizione di primo grado affermando che “i primi giudici hanno dichiarato l’illegittimità del presente rilievo, con puntuale adeguata motivazione immune da errore e che non risulta assolutamente infirmata dalle ragioni e dalle doglianze dell’appellante”.

26. Con il settimo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate contesta insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR non avrebbe affrontato la questione, decisiva, della incertezza e indeterminabilità della spesa nell’esercizio precedente, con conseguente applicabilità dell’art. 109 TUIR, per come ritenuto dalla CTP.

27. Il motivo è inammissibile.

27.1. La difesa erariale avrebbe dovuto eccepire la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ovvero la violazione del principio di competenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo configurabile il dedotto vizio di motivazione insufficiente con riguardo alla qualificazione giuridica di un’operazione.

Costi di rifacimento impianti (ottavo motivo di ricorso incidentale).

28. Con l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 vengono ripresi a tassazione costi di rifacimento di impianti sanitari e servizi igienici nonchè costi di collegamento compressori. Secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate si tratta di spese straordinarie, deducibili in più esercizi.

29. La CTR afferma che i menzionati costi sono integralmente deducibili nell’esercizio di competenza, trattandosi di manutenzione ordinaria.

30. Con l’ottavo motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate contesta insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR non avrebbe esaminato la questione principale riguardante la natura della spesa.

31. Il motivo è inammissibile.

32. La questione è stata risolta dalla CTR nel senso che gli interventi di manutenzione sono ordinari e non straordinari, come sostenuto dall’Ufficio. è vero che la CTR non ha spiegato le ragioni per le quali è giunta a tale conclusione, ma si verte in una ipotesi non di insufficienza motivazionale, ma di motivazione apparente, ipotesi che non è stata contestata.

33. Nè il motivo appare riqualificabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendo stata specificamente contestata la nullità della sentenza (cfr. Cass. S.U. n. 17931 del 24/07/2013).

Conclusioni.

34. In conclusione, vanno accolti il secondo ed il quarto motivo di ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale e gli ulteriori motivi di ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso incidentale, rigetta il ricorso principale e gli ulteriori motivi di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;

si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere anziano, Giuseppe Fuochi Tinarelli, per impedimento del Presidente del Collegio, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 29 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA