Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20623 del 13/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 13/10/2016), n.20623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21951/21014 proposto da:

D.G., in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CERESIO 24, presso lo studio dell’avvocato CARLO ACQUAVIVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato D.G. difensore di

sè medesimo, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1903/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato CARLO ACQUAVIVA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Pretore di Milano, con sentenza del 22 marzo 1993, condannò R.A.R., in solido con il padre, al pagamento in favore dell’Avv. D.G. della somma di Lire 1.197.360, oltre accessori, nonchè della somma di Lire 1.694.000 per spese processuali. Successivamente l’Avv. D. promosse pignoramento presso terzi in danno del R., dipendente della società (OMISSIS). La procedura si concluse con ordinanza di assegnazione della somma di Lire 5.935,92, emessa il (OMISSIS), registrata il (OMISSIS) e notificata al terzo pignorato il (OMISSIS). Nel frattempo, in data (OMISSIS), era stato dichiarato il fallimento della società (OMISSIS), sicchè l’Avv. D. decise di non azionare l’ordinanza di assegnazione.

Con atto di precetto notificato il 10 dicembre 2008 l’Avv. D., facendo valere l’originario titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Pretore di Milano, intimò al R. il pagamento della somma complessiva di Euro 7.396,91.

Il R. propose opposizione deducendo che il mancato soddisfacimento del credito era ascrivibile a colpa grave dell’Avv. D., il quale aveva atteso quasi due anni per notificare al terzo l’ordinanza di assegnazione delle somme.

Con sentenza del 15 marzo 2011 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’opposizione, accertò il diritto dell’Avv. D. ad agire esecutivamente nei confronti del R. limitatamente alla somma di Euro 350,73, oltre interessi legali, condannando l’Avv. D. al pagamento delle spese di lite.

Interposto gravame dall’Avv. D., la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 22 maggio 2014, ha confermato la sentenza impugnata, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Contro la decisione l’Avv. D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1267 c.c., comma 2, assumendo la “insussistenza della negligenza del cessionario nell’intraprendere le istanze contro il debitore ceduto”.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella nuova formulazione, si deduce “mancanza (nuovamente) di idonea motivazione considerato che la modifica della disposizione citata non impedisce che possa continuare a chiedersi alla Corte di Cassazione di sindacare una pronuncia giurisdizionale sotto il profilo della sussistenza e della sufficienza della motivazione”.

2. I due motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati.

Va osservato che, a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – secondo cui è denunciabile in cassazione l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – norma applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata, emessa il 22 maggio 2014, rileva in sede di legittimità solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. civ., sez. un., 07-04-2014, n. 8053).

Nella specie, la corte di merito ha ampiamente motivato in ordine alla riconosciuta negligenza dell’Avv. D. nell’attivarsi per la realizzazione del proprio credito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 1198 c.c., comma 2 e art. 1267 c.c., comma 2, avendo questi, del tutto immotivatamente, ritardato il recupero del credito assegnatogli con l’ordinanza del (OMISSIS), tentando di notificare al terzo società (OMISSIS) il suddetto provvedimento solo il (OMISSIS), cioè dopo quasi due anni. La corte territoriale ha disatteso le argomentazioni addotte dall’appellante in merito alle difficoltà economiche del terzo pignorato ed alla problematica situazione rappresentata dal curatore fallimentare riguardo alla insinuazione al passivo, rilevando correttamente che l’Avv. D. ben avrebbe potuto dare tempestiva esecuzione all’ordinanza di assegnazione quando la società era ancora in bonis, essendo stato dichiarato il fallimento oltre un anno dopo l’emissione dell’ordinanza. La corte di merito, quindi, con motivazione congrua e giuridicamente corretta, in quanto tale non censurabile in sede di legittimità, ha accertato la colpevole inerzia dell’odierno ricorrente nella realizzazione del proprio credito.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA