Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20622 del 31/08/2017

Cassazione civile, sez. I, 31/08/2017, (ud. 29/05/2017, dep.31/08/2017),  n. 20622

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22336/2014 proposto da:

T.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

da se medesimo;

– ricorrente –

contro

G.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 392/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/05/2017 dal cons. DOGLIOTTI MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello depositato in data 25/10/2012, T.G. impugnava la sentenza del Tribunale di Catania in data (OMISSIS), che aveva pronunciato la separazione giudiziale tra l’appellante e G.R., addebitandola allo stesso, aveva affidato il figlio minore Philip alla madre, assegnandole la casa coniugale, aveva escluso l’assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia Y., aveva condannato il T. stesso al versamento di assegno di mantenimento di Euro 700,00 mensili per il figlio P. e la figlia maggiorenne M., aveva infine rigettato la domanda di assegno in favore della moglie.

Costituitosi il contraddittorio, l’appellata chiedeva il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 13/3/2014, precisava che l’assegno di mantenimento per i figli andava fissato in Euro 300,00 mensili per M. ed Euro 400,00 per P., e confermava nel resto la sentenza impugnata.

Ricorre per cassazione il T..

Non ha svolto attività difensiva la moglie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente osservato che l’avv. T.G., difensore in proprio, ha nominato suo procuratore e difensore l’avv. Aloisi Maugeri Gaetano. Si tratta di procura speciale irrituale, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., applicabile ratione temporis, nella formulazione pregressa che richiedeva la procura notarile. Come è noto, la L. n. 69 del 2009, art. 45 ha modificato la disposizione, ammettendo la certificazione del difensore, anche per la procura speciale, apposta a margine o in calce all’atto difensivo, ma soltanto per i procedimenti iniziati in primo grado dopo l’entrata in vigore della predetta legge (art. 58). Nella specie, il procedimento è iniziato anteriormente. Ne consegue la nullità di nomina del secondo difensore e la delega di questo ad altro difensore, che irritualmente ha partecipato all’odierna udienza.

Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 111 Cost. del D.L. n. 179 del 2012 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e per mancata notifica a mezzo pec degli atti del procedimento di primo grado.

Con il secondo, nullità della sentenza per violazione dell’art. 155 c.c., successivamente modificato, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo stato disposto l’affidamento condiviso del minore P. ad entrambi i genitori.

Con il terzo, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio consistente nell’ascolto del minore P. in relazione all’art. 155 c.c., successivamente modificato, e alla L. n. 219 del 2012.

Con il quarto, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 circa l’addebito della responsabilità per il fallimento del matrimonio a G.R..

Il primo motivo, che ripropone esattamente quello di appello, è inammissibile, riferendosi del tutto genericamente a violazioni di norme processuali, senza chiarimenti e specificazioni, nonchè ad atti processuali asseritamente non notificati (di cui il ricorrente è comunque evidentemente venuto a conoscenza), senza che tali atti siano stati riprodotti o allegati al ricorso.

Quanto ai motivi secondo e terzo, va precisato che il figlio delle parti ha raggiunto nelle more processuali la maggiore età e i motivi appaiono dunque sostanzialmente superati.

Va peraltro osservato che il T. è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale e sono stati versati, nel procedimento – osserva la Corte di merito – atti provenienti dal Tribunale per i Minorenni di Catania nonchè dalla sezione penale del Tribunale ordinario, dimostranti che lo stesso ha tenuto comportamenti gravemente lesivi dei doveri familiari e genitoriali e si è mostrato incapace e inadeguato al ruolo genitoriale: pur profondamente legato al figlio maschio – precisa il giudice a quo – il T. non gli ha risparmiato la partecipazione a drammatiche scene di violenza familiare nè privazioni economiche. Si precisa ulteriormente che l’odierno ricorrente, quando teneva il figlio presso di sè, lo lasciava spesso in solitudine, tenendolo a casa a vedere film scelti dallo stesso genitore. Ha valutato altresì il giudice di appello in modo positivo la mancata audizione del minore che già era stato costretto ad una drammatica testimonianza in sede penale e avrebbe vissuto l’atto processuale come una grande sofferenza.

Come precisa infine la Corte di Appello, tanto dagli atti del processo penale e dal processo minorile quanto dalla istruttoria condotta nel presente giudizio, emerge che fu solo il T. ad assumere gravissimi comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, mentre nulla può rimproverarsi alla GRASSO, che anzi fu vittima di continue violenze e maltrattamenti da parte del marito.

Vanno rigettati tutti i motivi e conclusivamente il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Doppio contributo a carico del ricorrente.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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