Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20622 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 13/10/2016), n.20622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28842/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore GIOVANNI

IALONGO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

la DIREZIONE AFFARI LEGALI POSTE ITALIANE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONINO AMATO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1048/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato ROBERTA AIAZZI per delega non scritta;

udito l’Avvocato PIERLUIGI ROCCHI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G. ed altri 62 concessionari di alloggi di servizio dell’Amministrazione delle Poste siti in (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia Poste Italiane S.p.A. chiedendo l’accertamento della vigenza della concessione e del regime giuridico applicabile secondo la normativa in tema di edilizia residenziale pubblica, nonchè la declaratoria di illegittimità della pretesa di Poste Italiane S.p.A. di esigere la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione abitativa secondo le leggi vigenti in materia di locazione di immobili urbani.

Costituitasi in giudizio, Poste Italiane S.p.A. deduceva che la trasformazione dell’ente pubblico in ente pubblico economico e poi in società per azioni aveva avuto l’effetto giuridico di determinare per tutte le concessioni la fine del regime pubblicistico e la soggezione al regime privatistico dell’equo canone, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dei ricorrenti al pagamento dei relativi canoni.

Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 29.1.2003, accoglieva le domande attoree, respingendo la riconvenzionale, rilevando la vigenza dei rapporti in questione, tacitamente rinnovati in assenza di valida e tempestiva disdetta e di richiesta di rilascio, ai quali si applicava la disciplina in tema di edilizia residenziale pubblica.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia di conferma della decisione del Tribunale proponeva ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A..

Questa Corte, con sentenza n. 8950 del 2008, in parziale accoglimento del ricorso, statuiva che Poste Italiane S.p.A. aveva diritto a provvedere alla rinnovazione dei rapporti, alle varie date di scadenza, una volta cessato il regime transitorio della durata massima di sei anni previsto dal D.M. 19 luglio 1984, art. 33, sulla base della normativa vigente che prevedeva l’applicazione del canone sociale e l’estensione della disciplina in tema di edilizia residenziale pubblica.

Il giudice del rinvio, con sentenza del 24 settembre 2012, previo espletamento di c.t.u., determinava il canone sociale mensile dovuto per ciascuno dei rapporti oggetto di causa al momento della cessazione del sessennio. Compensava tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Contro tale decisione Poste Italiane S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.

Resistono con controricorso gli intimati.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso proposto Poste Italiane S.p.A. denuncia la violazione del principio di diritto affermato nella sentenza di questa Corte n. 8950 del 2008 nella parte in cui il giudice del rinvio afferma: “relativamente poi a ciascuno dei diversi rapporti (…) il “sessennio” del regime transitorio previsto dal D.M. 19 luglio 1984, art. 33, ha operato “su rapporti in corso” “, nel senso della “intervenuta “rinnovazione tacita” dei rapporti in essere con ciascuno dei singoli assegnatari-ricorrenti per l’assenza di valida e tempestiva disdetta, non avendo richiesto la proprietà il rilascio degli alloggi e non essendo altresì intervenuta alcuna modificazione consensuale del canone o alcuna modificazione legislativa della disciplina di quel rapporto”.

Deduce al riguardo la ricorrente che: Ente Poste Italiane, ed ancor più Poste Italiane S.p.A., non avevano alcuna pubblica potestà per assentire, rinnovare o prorogare di validità le concessioni amministrative statali in essere al momento del trapasso della proprietà degli immobili, difettando la norma attributiva del relativo potere (a); in ogni caso, il D.M. 19 luglio 1984, non prevedeva la possibilità di rinnovo tacito oltre il sessennio dalla data di rilascio ministeriale (b); la cessazione del rapporto amministrativo di concessione statale aveva comportato ex se la coeva estinzione del sottostante rapporto contrattuale eccessivo (c); l’intervenuta estinzione dell’intera fattispecie provvedimento-convenzione ministeriale escludeva ex se il subingresso dell’Ente Poste, prima, e di Poste Italiane S.p.A., poi, nei pregressi rapporti patrimoniali correnti tra lo Stato e i suoi concessionari (d); la pacifica insussistenza di un qualsiasi in idem placitum intervenuto sul godimento degli immobili tra ex concessionari statali ed Ente Poste, prima, e Poste Italiane S.p.A., poi, escludeva ex se qualunque rinnovazione tacita ex art. 1597 c.c., per la palese mancanza di un accordo da prorogare (e).

2. Il ricorso è infondato.

Questa Corte, con la menzionata sentenza n. 8950 del 2008, ha enunciato il principio di diritto in base al quale Poste Italiane S.p.A. aveva diritto a provvedere alla rinnovazione dei rapporti in corso, ove non disdettati, una volta cessato il regime transitorio della durata massima di sei anni previsto dal D.M. 19 luglio 1984, art. 33, sulla base della normativa vigente che prevedeva l’applicazione del canone sociale e l’estensione della disciplina in tema di edilizia residenziale pubblica.

In altri termini, la Corte, nel cassare per quanto di ragione la sentenza impugnata, ha affermato che ove il rapporto non fosse stato disdettato – e quindi fosse ancora in corso – avrebbe dovuto trovare applicazione il canone sociale e non – come sostenuto dalla odierna ricorrente l’equo canone ai sensi della L. n. 392 del 1978.

Il giudice del rinvio, richiamando le argomentazioni contenute nella sentenza del Tribunale di Brescia, secondo cui era intervenuta “rinnovazione tacita” dei rapporti con ciascuno dei singoli assegnatari per assenza di valida e tempestiva disdetta, non avendo richiesto la proprietà il rilascio degli alloggi, ha conseguentemente applicato il canone sociale con riferimento al momento della scadenza del sessennio. In tal modo, la corte di appello, una volta accertato che non era intervenuta disdetta, si è del tutto uniformata al principio di diritto affermato dalla Corte.

Per contro, le questioni prospettate nel ricorso, incentrate sulla giuridica impossibilità di rinnovo del rapporto in difetto di apposita disposizione normativa e sulla caducazione del rapporto convenzionale privatistico a seguito della cessazione della concessione amministrativa cui il contratto accedeva, tendono a sollecitare un riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, in contrasto con il dictum della Corte, la quale ha subordinato l’applicazione del canone sociale alla sussistenza di rapporti in corso in quanto non disdettati, come poi accertato dal giudice del rinvio.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La complessità e peculiarità della vicenda esclude la ricorrenza dei presupposti per la condanna della ricorrente per lite temeraria.

Poichè il ricorso è stato notificato anteriormente al 30.1.2013, non trova applicazione, nella specie, il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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