Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20621 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/08/2017, (ud. 18/05/2017, dep.31/08/2017),  n. 20621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20267/2013 proposto da:

Italfondiario S.p.a., incorporante per fusione di Castello Gestione

Crediti S.r.l., nella qualità di procuratore di Intesa Sanpaolo

S.p.a. (denominazione a seguito della fusione per incorporazione del

Sanpaolo IMI S.p.a. in Banca Intesa S.p.a.), nonchè quale

procuratore di Castello Finance S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Liberiana n.17, presso l’avvocato Ferraguto Antonio, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona del Curatore avv.

B.P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Marianna

Dionigi n.17, presso l’avvocato Santucci Roberto, rappresentato e

difeso dall’avvocato Sanzo Salvatore, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2717/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/05/2017 dal cons. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Rilevato che:

Con sentenza del 10-20 aprile 2008, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento dell’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) spa (fallimento dichiarato il (OMISSIS)) proposta da Intesa San Paolo ammetteva quest’ultima allo stato passivo in relazione al contratto di mutuo n. (OMISSIS) stipulato il 24/7/2001, con privilegio ipotecario per Euro 1.681.014,01, oltre interessi, e in via chirografaria, per Euro 33.649,94, nonchè per Euro 3669,90, condizionatamente all’effettivo pagamento di detti importi da parte dell’opponente, con privilegio pignoratizio sulle obbligazioni Cariplo immesse nell’elenco valori n. (OMISSIS).

La corte d’appello di Milano, con sentenza del 12/7-1/8/2012, ha respinto l’appello principale del fallimento ed incidentale di Italfondiario, procuratore di Intesa Sanpaolo e di Castello Finance srl, cessionario dei crediti di Intesa Sanpaolo spa nei confronti della (OMISSIS).

Per quanto ancora rileva, la Corte del merito, nell’esaminare l’appello incidentale di Italfondiario, col quale questi si doleva della esclusione della compensazione tra i crediti ammessi al passivo ed il controcredito vantato dalla fallita a titolo di restituzione delle obbligazioni Cariplo date in pegno il 24/1/2002, sul rilievo del difetto di omogeneità dei contrapposti crediti, ha rilevato che nella specie era pacifico che si trattasse di pegno regolare, visto che il contratto del gennaio 2002 non contemplava le condizioni di cui all’art. 1851 c.c., da ciò conseguendo che in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita, non era possibile la compensazione, dovendo il creditore restituire i titoli dati in garanzia e non già una somma di danaro, e quindi presentare domanda di ammissione al passivo, L. Fall., ex art. 53; che era pertanto corretta la sentenza impugnata, nè rilevava la conversione, successiva all’apertura della procedura, dei titoli nel loro controvalore in danaro.

Ricorre avverso detta pronuncia Italfondiario, procuratore di Intesa Sanpaolo spa e di Castello Finance srl, sulla base di cinque motivi.

Si difende il Fallimento con controricorso.

Italfondiario ha depositato memoria.

Considerato che:

Col primo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di nullità della sentenza impugnata, stante il giudicato sulla inesistenza del pegno.

Deduce che la sentenza del Tribunale di Milano 13588/2005 ha definitivamente accertato che il pegno in oggetto, stipulato con contratto del 24/1/2002, era stato concesso dalla (OMISSIS) alla Banca a garanzia di una linea di credito per firma, in dipendenza della quale quest’ultima aveva rilasciato in favore della Nova 2 fideiussioni e 2 guarantee bond per il complessivo importo di Euro 452.529,90; i

due guarantee bond erano scaduti il 26/8/2004 senza essere stati escussi e quindi non era venuto ad esistenza il credito della Banca, da cui la reiezione della domanda di ammissione al passivo per Euro 452.529,90 relativa a detti titoli e della prelazione, statuizioni coperte da giudicato; anche le due fideiussioni erano scadute il 30/4/05 e il 31/1/05 per non essere state escusse.

Col secondo, si duole del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 112,342 e 345 c.p.c.; sostiene che la Corte del merito è andata in ultrapetizione per avere ritenuto il pegno regolare sui titoli Cariplo, mentre la parte non aveva chiesto la prelazione ma solo la compensazione.

Col terzo mezzo, sostiene che la sentenza impugnata è incorsa in vizio di motivazione, per avere affermato che la compensazione era ostacolata dal pegno regolare mentre il Tribunale ha accertato che il credito della banca per i guarantee bond non era venuto ad esistenza e anche il pegno si è quindi estinto.

Col quarto, la ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., artt. 53 e 56, artt. 1851,1853 e 1782 c.c.: come risulta dal doc. 4 e la stessa Corte ne dà atto, i titoli erano scaduti il 14/9/97 (rectius, 2007), ed il controvalore di euro 80502,34,, è rimasto nella disponibilità della Banca come deposito irregolare ex art. 1782 o 1834 c.c., divenendo nel contempo questa obbligata alla restituzione delle relative somme al fallimento, da cui la sussistenza di tutte le condizioni per la compensazione L. Fall., ex art. 56 ai cui fini rileva solo l’anteriorità della radice causale del credito opposto.

Col quinto, la parte si duole del vizio di contraddittorietà della motivazione, perchè trattandosi di titoli scaduti e convertiti in danaro, non è possibile la restituzione come titoli obbligazionari.

Tutti i motivi, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi in parte infondati, in parte inammissibili.

E’ bene premettere che il pegno di cui si tratta è stato costituito a titolo di controgaranzia, per garantire la Banca dal rischio di escussione delle fideiussioni rilasciate dalla stessa a favore di clienti della (OMISSIS), prestate a loro volta per garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla (OMISSIS).

Il Tribunale ha respinto la domanda di ammissione al passivo del credito privilegiato rilevando che, nelle more, era scaduto il termine di validità delle garanzie prestate dalla banca, essendo così venuto meno il rischio di escussione di questa, ed ha escluso la compensazione, oggetto dell’istanza integrativa, ritenendo la non omogeneità tra l’obbligazione di pagamento della società fallita e l’obbligazione di restituzione dei titoli a carico della Banca, per il venir meno dell’efficacia del pegno.

Ne consegue che il Tribunale non ha statuito che non era venuto in essere il pegno, ma bensì il credito, per essere decorso il termine entro il quale la Banca avrebbe potuto essere escussa dal cliente della società, e tale scadenza dei guarantee bond si era verificata il 26/8/2004, mentre le due fideiussioni erano scadute senza essere state escusse il 30/4/2005 ed il 31/1/2005 (così alle pagine 21, 22 del ricorso) quindi successivamente al fallimento, per cui alla data di dichiarazione dello stesso il pegno sussisteva, impedendo che si potesse ritenere l’omogeneità tra i reciproci obblighi delle parti.

Nè la Corte d’appello, nell’escludere la ricorrenza dei presupposti per la chiesta compensazione è andata ultra petita, ma ha solo tratto le conseguenze dall’esistenza del pegno alla data di apertura del concorso.

Ne consegue che la Banca, che il 14/9/2007, successivamente alla scadenza dei titoli costituiti in pegno, ha liquidato i titoli ed incamerato le somme successivamente al fallimento, è divenuta debitrice del Fallimento e non della società, ed ha illegittimamente preteso di far valere la compensazione come conseguenza del debito insorto in capo alla stessa per il fatto della detenzione dei titoli che non era più legittimata a detenere, essendo tenuta alla restituzione degli stessi, una volta dichiarato il fallimento.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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