Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20621 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 13/10/2016), n.20621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7642/2013 proposto da:

D.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO TAFFAREL

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, R.T.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 277/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

ALTAMURA, depositata il 16/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La presente controversia trae origine da un incidente stradale verificatosi in (OMISSIS), tra D.D. e R.T.. Il D. a fondamento della propria domanda dedusse che giunto ad un incrocio dopo averlo quasi superato venne investito violentemente dall’autovettura della R. che sopraggiungeva da destra a velocità sostenuta e che lo urtò nella parte posteriore destra, causando dei danni. La convenuta R. rimase contumace mentre si costituì la sua assicurazione Allianz che contestò la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Il giudice di pace rigettò la domanda dell’attore.

2. La decisione è stata parzialmente riformata dal tribunale di Bari, con sentenza n. 277 del 16 agosto 2012. Il giudice dell’appello ha ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere nella misura del 20% a carico della R., perchè nell’approssimarsi all’incrocio ben poteva vedere provenire dalla sua sinistra l’autovettura di controparte e, ove avesse tenuto una velocità adeguata, a tale situazione di evidente potenziale pericolo, avrebbe potuto eseguire una manovra di emergenza idonea ad evitare l’urto. E l’80% a carico del D. perchè è risultato evidente dall’esame degli atti di causa che non ha concesso la precedenza al veicolo proveniente dalla sua destra.

3. Avverso tale decisione, D.D. propone ricorso in Cassazione sulla base di 4 motivi.

3.1. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alle seguenti norme di legge, con riferimento alla individuazione ed attribuzione della responsabilità – corresponsabilità del sinistro oggetto di causa: D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 140, 141 e 145 e art. 2054 c.c.”.

4.2. In via secondaria lamenta la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, sempre con riferimento alla individuazione ed attribuzione della responsabilità e corresponsabilità del sinistro oggetto di causa”.

Con i due motivi si duole il D., sotto profili diversi, che il giudice dell’appello ha ritenuto che, seppure entrambi i conducenti abbiano violato rispettivamente le norme sulla circolazione stradale, la violazione compiuta dal ricorrente, ovvero la mancata precedenza destra, determina in capo a quest’ultimo la responsabilità in misura dell’80% nella causazione del sinistro. Il giudicante pertanto nel giungete a tale determinazione è incorso nella violazione delle norme che regolano la materia e, comunque, ha omesso di motivare le sue conclusioni.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

Sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

Ma in ogni caso il giudice del merito effettua una motivata e congrua comparazione fra le due violazioni quella della mancata precedenza e quella del mancato rispetto delle norme di prudenza attribuendo a ciascun conducente una percentuale di responsabilità.

4.3. Con il terzo motivo, denuncia la “violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine alle norme di seguito riportate, con riferimento alle spese di giudizio, ivi comprese quelle relative alla CTU esperita in corso di causa. Artt. 91 e 92 c.p.c.”.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, sempre con riferimento alle spese del ivi comprese quelle relative alla CTU esperita in corso di causa”.

Si duole il ricorrente sempre sotto diversi profili che il giudice del merito nonostante abbia accolto parzialmente il suo appello abbia poi compensato le spese tra le parti.

Anche tali motivi sono infondati.

In materia di spese giudiziali civili, nei giudizi instaurati anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese può essere disposta – ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 11, di detta legge – per “giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza”, e non per “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

Inoltre la scelta di compensare totalmente o parzialmente le spese processuali è riservata al prudente apprezzamento del giudice sulla base di un adeguato supporto motivazionale, che può anche desumersi dal complesso delle considerazioni giuridiche o di fatto enunciate a sostegno della decisione di merito o di rito (Cass. n. 1997/2015).

5. In considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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