Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20621 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20621 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 21803-2012 proposto da:
CANALI MARIO CNLMRA52M06F704R, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio
, dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MENGHINI ATHOS giusta procura
a margine del ricorso;

– ricorrente contro
REPOSSI ERNESTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STANI ANNA
MARIA giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/09/2013

avverso la sentenza n. 1353/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 18/04/2012, depositata il 16/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;

si riporta ai motivi;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 21803 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

udito l’Avvocato Romanelli Guido difensore della controricorrente che

64) R. G. n. 21803/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Corte d’appello di Milano, 16/05/2012,
notificata il 14/06/2012), confermava integralmente quella di primo grado,
con cui il Tribunale di Milano, revocando il decreto ingiuntivo richiesto e

pagamento a favore della prima (nella sua veste di locatrice) di C 13.641,61,
a titolo di oneri accessori relativi al contratto di locazione d’immobile
stipulato tra i due.
2. — Ricorre per cassazione Mario Canali sulla base di due motivi di ricorso;
resiste con controricorso Ernestina Repossi.
3. — Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “omessa e/o
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c. sub 5) con riferimento
all’esclusione di responsabilità in capo alla locatrice riguardo i vizi, difetti e
problematiche dell’immobile e conseguentemente con riferimento
all’accertamento dell’inadempimento della locatrice e del danno patito dalla
parte conduttrice con conseguente violazione o falsa applicazione di norme
di diritto con riferimento al rapporto locatizio e al relativo sinallagma
contrattuale”; – Con il secondo motivo di ricorso deduce “omessa e/o
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio con particolare riferimento alla errata e/o parziale valutazione della
documentazione prodotta agli atti e all’immotivato e/o infondato rigetto
delle istanze istruttorie richieste da parte Canali”.
4. – Il ricorso è manifestamente inammissibile, difettando totalmente il
requisito della “sommaria esposizione dei fatti di causa” richiesto dall’art.
366 c. 1 n. 3 c.p.c.. Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto
modo di affermare che, ai fini del requisito di cui all’art. 366, n. 3 c.p.c., la
pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali
è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia
meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è
articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica
3

ottenuto dall’odierna intimata nei confronti del Canali, e lo condannava al

esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla
costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la
scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass.
SS. UU. n. 5698/2012).
Nel caso di specie, la riproduzione integrale di tutti gli atti di causa, non
è idonea a soddisfare una modalità di esposizione dei fatti di causa definita
sommaria dallo stesso legislatore, imponendo a questa Corte un compito che

conoscenza del fatto sostanziale e processuale (sul punto si vedano anche
Cass. n. 16628/2009; n. 19255/2010; n. 1905/2012).
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e la declaratoria di
inammissibilità dello stesso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
La parte ricorrente ha presentato memoria, sostenendo l’idoneità della
propria esposizione dei fatti di causa a soddisfare il requisito di cui all’art.
366 c. 1 n. 3 c.p.c.. Le argomentazioni addotte con la memoria non
apportano elementi che inficiano i motivi a base della relazione.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso
deve perciò essere dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio a favore della parte costituita, che liquida in
Euro 3500,00=, di cui Euro 3300,00= per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013
Il Presidente

non le è proprio, consistente nella lettura degli atti al fine di estrapolarne la

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