Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20621 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. III, 07/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’Avvocato

Donatello Fumia, rappresentato e difeso dall’Avvocato RUSSO FRATTASI

GIANCARLO, giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO (OMISSIS), in persona

del suo legale rappresentante Presidente del Comitato di

Coordinamento Sig. C.A. elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato BUCCICO

ANGELA, rappresentato e difeso dall’avvocato LO NIGRO ETTORE, giusto

mandato in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 240/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 14/11/2008; R.G.N.99/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato LO NIGRO ETTORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 9.3.1989 V.G. esponeva di aver convenuto con il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, in data 10 maggio 1988, la fornitura di acqua per irrigazione per un’estensione di ha. 2650.00 di terreno, da adibirsi a coltura di pomodoro, previo pagamento del canone di L. 100.000 per ogni ettaro aggiungendo che il Consorzio aveva erogato l’acqua soltanto per poco più di un mese con conseguente perdita del prodotto. Ciò premesso, conveniva in giudizio il Consorzio per sentir dichiarare la sua inadempienza contrattuale e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni sofferti. In esito al giudizio, in cui il Consorzio si costituiva contestando la propria responsabilità e chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento del canone e di una penale, il Tribunale di Matera rigettava entrambe le domande avanzate. Avverso tale decisione proponevano appello principale il V. ed appello incidentale il Consorzio ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Potenza con sentenza depositata in data 14 novembre 2008 dava atto della rinuncia all’appello incidentale da parte del Consorzio e rigettava l’appello principale proposto dal V.. Avverso la detta sentenza il V. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria. Resiste con controricorso il Consorzio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, svolta dal ricorrente, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 1176, 1218, 1346 c.c. e art. 1559 c.c. e segg.), si fonda sulla considerazione che nel caso di specie la natura tributaria dei contributi consortili non aveva rilevanza alcuna perchè esso V. non era un proprietario consorziato, avendo solo preso in fitto terreni altrui per la produzione di pomodori. Pertanto, trovando applicazione le norme codicistiche in materia di contratto di somministrazione, il Consorzio era vincolate alle norme generali di diligenza e buona fede (art. 1176 c.c.) per cui non avrebbe dovuto accettare prenotazioni eccedenti il limite della scarsa disponibilità di acqua, ignoto all’altro contraente.

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., – la Corte territoriale avrebbe sbagliato quando ha preso in considerazione una clausola contrattuale, secondo cui il Consorzio si riservava il diritto, a suo insindacabile giudizio, di sospendere la distribuzione dell’acqua, trascurando in tal modo che si trattava di una clausola vessatoria che non era stata specificamente approvata per iscritto.

Le doglianze, che vanno trattate congiuntamente proponendo profili di censura intimamente connessi tra loro, non possono essere prese in considerazione per le ragioni di cui in seguito.

Ed invero, in primo luogo, deve osservarsi che il ricorrente non ha osservato l’onere della specifica indicazione ai sensi dell’art. 366 c.c., n. 6, previsto dalla norma a pena di inammissibilità del ricorso, avendo omesso di specificare nel ricorso stesso in quale sede processuale sarebbero stati prodotti i moduli di prenotazione sui quali ha fondato il proprio ricorso. Ed appena il caso di chiarire che indicare un documento significa, necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove è rintracciabile nel processo, (cfr Cass. ord. 29279/08). Sul punto, le Sezioni Unite hanno ribadito che la specifica indicazione richiesta postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che esso sia prodotto in sede di legittimità (Sez. Un. 28547/08,23019/07).

Ulteriore ragione di inammissibilità deriva dalla mancata formulazione di quesiti di diritto, idonei a soddisfare le prescrizioni di legge risolvendosi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Un. n. 23732/07) Ed invero, posto che la norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. n. 23153/07, ord. n. 4646/08 e n. 21979/08), deve sottolinearsi che il quesito non può risolversi in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo nè nell’invito alla S.C. perchè decida in ordine alla fondatezza della censure come illustrate ovvero si pronunzi su determinate questioni, così come è avvenuto nella specie, come risulta evidente dal rilievo che i quesiti sono stati i seguenti: a) se nell’esercizio della sua attività istituzionale il Consorzio poteva stipulare contratti di fornitura secondo il diritto civile; b) se era vincolato alle norme generali di diligenza e buona fede, c) se, accettando la richiesta di assegnazione dell’acqua, era sorto per il Consorzio il corrispondente obbligo contrattuale; d) se le clausole contenute nei moduli di prenotazione avevano contenuto vessatorio; e) se potevano quelle clausole essere sottoscritte un’unica volta.

Occorre invece che il ricorrente nella redazione del quesito proceda all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione adottata dal giudice a quo, indicandone l’errore o gli errori compiuti e specificando la regola da applicare” (cfr S.U. n. 3519/2008, Cass. n. 19769/08).

Il ricorso in esame, privo dei requisiti richiesti, deve essere pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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