Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20621 del 07/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20621 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 17266-2016 proposto da:
MECCANICA IMMOBILIARE E SERVICING S.R.L., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA, 25, presso lo
studio dell’avvocato SILVANA FAIS, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BATTISTA
2018

LUCIANO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1740

contro

MASALA DANIELE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

Data pubblicazione: 07/08/2018

CASSAZIONE,

rappresentato e

difeso

dall’avvocato

GIUSEPPE BENZONI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 186/2016 della CORTE D’APPELLO
01 c46-4-7,,,
C-SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 28/04/2016, R.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato ALESSANDRO PORRU per delega GIOVANNI
BATTISTA LUCIANO;
udito l’Avvocato ANNA MARIA FERRETTI per delega
GIUSEPPE BENZONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

G. N. 13/2016;

RG 17266/216
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 28 aprile 2016, la Corte d’appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari
rigettava l’appello proposto da Meccanica Immobiliare e Servicing s.r.l. avverso la
sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento

ex lege 92/2012, aveva

giustificato motivo oggettivo a Daniele Masala e condannato la medesima alla sua
reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in suo favore, in misura
pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data di licenziamento a quella di effettiva
reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum.
A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva l’accertamento del Tribunale
di nullità del licenziamento intimato in frode alla legge, per essere l’operazione
complessivamente realizzata, attraverso scissione parziale proporzionale da Meccanica
Immobiliare e Servicing s.r.l. (già Meccanica Costruzioni s.p.a. poi s.r.I.) alle due
società di nuova costituzione Manutenzione e Montaggi s.r.l. e Meccanica Costruzioni
s.r.l. (incidentalmente sindacabile, senza preclusione per impronunciabilità della sua
invalidità, a norma degli artt. 2506ter e 2504quater c.c., non essendovi questione di
vizi interni all’atto o al procedimento) e la suddivisione dei lavoratori tra le tre società,
nell’identità di svolgimento di mansioni nell’unico capannone e con le stesse
attrezzature, ad evasione della medesima commessa, sia prima che dopo la scissione
societaria (con perfezionamento dell’atto il 25 novembre 2013), gestita
indistintamente tra i tre diversi soggetti (formalmente autonomi ma facenti capo agli
stessi soci). E ciò per la finalità elusiva di norme imperative di legge, in ordine alla
tutela reale prevista dalla disciplina per i licenziamenti collettivi (ricorrendone i
presupposti, ai sensi della legge 223/1991), essendo stati intimati nell’arco temporale
di centoventi giorni plurimi licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a dodici
lavoratori (distribuiti, come detto, tra le tre società e tra i quali il ricorrente appellato),
comportanti una tutela indennitaria.
Avverso tale sentenza la società, con atto notificato il 4 luglio 2016, ricorreva per
cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui
resisteva il lavoratore con controricorso. La società provvedeva quindi alla sostituzione

i

accertato la nullità del licenziamento intimato dalla società il 27 dicembre 2013 per

RG 17266/216
del difensore avv. Pietro Giva, rinunciante al mandato, con il nuovo difensore avv.
Giovanni Battista Luciano.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2506ter, 2504quater c.c., anche in relazione con gli artt. 1418, primo comma, 1344,
1345 c.c., per esclusione della possibilità di una pronuncia giudiziale di invalidità
dell’atto di scissione una volta iscritto (e pure in assenza di opposizioni), con la sua
conseguente intangibilità per l’efficacia sanante dell’iscrizione in riferimento ad ogni
vizio dell’atto o del procedimento, in assenza poi di alcun positivo accertamento del
supposto intendimento fraudolento dell’operazione, assolutamente lecita, in difetto di
alcuna prova degli elementi che l’avrebbero integrato, né tanto meno della
(in)sussistenza del giustificato motivo oggettivo a base del licenziamento intimato.
2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1344,
1345, 1346 c.c., anche in relazione agli artt. 2112 c.c. e 24 I. 223/1991, per
esclusione della finalità fraudolenta della funzione del negozio di scissione, integrante
non già illiceità della causa ma al più frode nei confronti di terzi, quali i lavoratori e
pertanto non un’ipotesi di nullità: in assenza di alcun nesso positivamente accertato
tra il negozio e i licenziamenti intimati, per giustificato motivo oggettivo; costituendo
poi il sindacato giudiziale esercitato un’indebita interferenza sull’autonomia
dell’iniziativa imprenditoriale, anche sotto il profilo della circolazione dell’azienda, sotto
cui sussumibile anche la scissione, non assicurante la tutela del posto di lavoro, ma
esclusivamente dei crediti e dei diritti acquisiti coinvolti dal trasferimento d’azienda ed
in ogni caso non configurandosi negozio in frode alla legge per il solo fatto di un
mutamento di assetto imprenditoriale comportante diversità di tutele, indennitaria
piuttosto che reale.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,
2727, 2729 c.c., 115, primo comma c.p.c., pure in relazione all’art. 1344 c.c., per
carenza di prova, anche per non corretta applicazione delle regole in materia di prova
presuntiva, avendo la Corte territoriale tratto una presunzione (la natura fraudolenta

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.

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dell’operazione) da un altro fatto (non già noto, ma) presunto (l’illegittimità del
licenziamento), sulla base di elementi (quali la supposta continuità di prestazione dai
lavoratori, formalmente ripartiti tra la società scissa e le due beneficiarie, nelle
medesime mansioni e nell’identico contesto lavorativo precedente, nella promiscuità di

dai superiori gerarchici dell’una o dell’altra società: con approdo ad un’erronea
valutazione probatoria di

“situazione di confusione o con fondibilità delle rispettive

attività”) smentiti dalla documentazione relativa alle risultanze dell’operata scissione:
nell’irrilevanza della indebitamente valorizzata
sociale delle tre società coinvolte”

“identità soggettiva della compagine

ed avuto infine riguardo, in riferimento alla

ravvisata lesione della garanzia patrimoniale dei lavoratori, alla responsabilità solidale
delle società beneficiarie dei debiti insoddisfatti della società scissa, nei limiti
dell’effettivo patrimonio netto ad esse assegnato.
4. Con il quarto, la ricorrente deduce violazione degli artt. 1 e 2 I. 604/1966 e falsa
applicazione dell’art. 24, primo e secondo comma I. 223/1991 ed omesso esame di
fatti decisivi, per l’erronea estensione della disciplina del licenziamento collettivo al
licenziamento individuale del lavoratore, dipendente di Meccanica Immobiliare e
Servicing s.r.I., intimato per giustificato motivo oggettivo a causa di soppressione
dell’ufficio tecnico cui egli era adibito, per ragioni organizzative (di esternalizzazione,
per situazione di generale crisi economica comportante decremento di fatturato e
riduzione di commesse, delle poche funzioni tecniche residuate) insindacabili: pertanto
estraneo e diverso dai licenziamenti plurimi individuali intimati.
5. Con il quinto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.,
per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento di legittimità del licenziamento
intimato al lavoratore per la ragione di soppressione dell’ufficio tecnico suindicata, in
quanto autonoma e diversa dall’affermata operazione in frode alla legge.
6. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2506ter,
2504quater c.c., anche in relazione con gli artt. 1418, primo comma, 1344, 1345 c.c.,
per esclusione della possibilità di una pronuncia giudiziale di invalidità dell’atto di

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utilizzazione delle attrezzature e di soggezione a direttive indifferentemente impartite

RG 17266/216
scissione una volta iscritto, in assenza pure di alcun accertamento del supposto
intendimento fraudolento dell’operazione, è infondato.
6.1. In via di premessa, occorre ribadire la preclusione di carattere assoluto della
declaratoria di invalidità dell’atto di fusione sancita dall’art.

2504quater c.c., quale

della certezza dei traffici, in riferimento alla deduzione di vizi tanto inerenti
direttamente all’atto di fusione, quanto concernenti il procedimento di formazione
dell’atto e della sua iscrizione (Cass. 1 giugno 2012, n. 8864), richiamata anche per le
operazioni di scissione dall’art.2504novies (oggi art. 2506ter) c.c.: e ciò anche qualora
si asserisca la mera preordinazione dell’impugnativa ad una futura ed ipotetica azione
di risarcimento del danno nei confronti degli amministratori o di terzi (Cass. 20
dicembre 2012, n. 28242, sull’individuazione dell’oggetto della pronuncia richiesta per
l’appunto nella declaratoria di nullità o nell’annullamento della delibera).
6.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato espresso ed argomentato conto di
una tale preclusione e della sua ratio (agli ultimi due capoversi di pg. 4 della
sentenza), individuando correttamente i presupposti di configurazione del contratto in
frode alla legge

“laddove il contratto in sé lecito realizzi, anche mediante la

combinazione con altri atti giuridici, un risultato vietato dalla legge”, con argomentata
disamina critica della finalità (perseguita con l’operazione di scissione) vietata dalla
legge, individuata nell’elusione della disciplina sui licenziamenti collettivi (artt. 4 e 5 I.
223/1991), in virtù del “collegamento negoziale fra l’operazione societaria ed i plurimi
e successivi licenziamenti” (per le ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 5 al
terz’ultimo capoverso di pg. 6 della sentenza).
6.3. Ed essa ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto regolanti la materia,
secondo cui la peculiarità del contratto in frode alla legge, regolato dall’art. 1344 c.c.,
consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso gli accordi contrattuali, il
medesimo risultato vietato dalla legge: con la conseguenza che, nonostante il mezzo
impiegato sia lecito, è illecito il risultato che attraverso l’abuso del mezzo e la
distorsione della sua funzione ordinaria si vuole in concreto realizzare (Cass. 26
gennaio 2010, n. 1523).

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effetto dell’iscrizione nel registro delle imprese, a tutela dell’affidamento dei terzi e

RG 17266/216
Sempre nell’ambito dell’illiceità della causa, non si ha invece contratto in frode alla
legge (art. 1344 c.c.), bensì in violazione di disposizioni imperative (art. 1343 c.c.),
qualora le parti perseguano il risultato vietato dall’ordinamento, non già attraverso la
combinazione di atti di per sé leciti, ma mediante la stipulazione di un contratto la cui

particolare, urbanistiche: Cass. 7 ottobre 2008, n. 14769): e concernenti la validità del
contratto, non già il comportamento dei contraenti, che può essere fonte di
responsabilità (Cass. s.u. 19 dicembre 2007, n. 26724; Cass. 10 aprile 2014, n. 8462).
Né la violazione di una norma imperativa produce necessariamente la nullità del
contratto, ma soltanto qualora, a norma dell’art. 1418, primo comma c.c., “la legge”
non “disponga diversamente” : con onere per l’interprete di accertare se il legislatore,
anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio
predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma (Cass.
11 dicembre 2012, n. 22625; Cass. 28 settembre 2016, n. 19196). Tuttavia, nel caso
di specie non esiste una siffatta diversa previsione di legge, che non può
evidentemente essere individuata, come infondatamente prospettato dalla ricorrente,
nella “scissione sebbene condizionata al periodo di tempo in cui chiunque vi abbia
interesse vi si opponga” (così sub b, a pg. 15 del ricorso), in quanto atto lecito e non
più invalidabile, dovendosi piuttosto far riferimento alla disciplina in materia di
licenziamenti collettivi: elusa, proprio attraverso la complessiva operazione negoziale,
di cui la scissione societaria ha costituito una parte essenziale e che integra, per le
ragioni dette, un contratto in frode alla legge.
7. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 1345,
1346 c.c., anche in relazione agli artt. 2112 c.c. e 24 I. 223/1991, per esclusione della
finalità fraudolenta della funzione del negozio di scissione, non integrante illiceità della
causa, anche in considerazione della sua sussumibilità nella categoria del trasferimento
d’azienda, è infondato.
7.1. Deve, infatti, essere ribadita, per le ragioni illustrate, la finalità fraudolenta del
negozio di scissione in collegamento con i licenziamenti intimati. E ciò per avere la
Corte territoriale accertato il nesso causale in riferimento al “mutamento rivelatosi solo

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causa concreta si ponga direttamente in contrasto con disposizioni di tale natura (in

RG 17266/216
formale in ordine allo svolgimento delle attività lavorative ed a fronte della
realizzazione nel tempo trascorso fra la scissione e i licenziamenti di un’unica
commessa”,

nell’evidente

“effetto ottenuto con la scissione, consistente nella

frammentazione della forza lavoro fra tre distinte società … pur continuando ad

di licenziamenti collettivi” (così all’ultimo capoverso di pg. 10 della sentenza).
7.2. Una tale operazione integra, come pure già detto, ipotesi di illiceità della causa del
contratto (Cass. 6 aprile 2018, n. 8499); non già un’ipotesi di mera frode nei
confronti dei terzi, che si esaurisca, in assenza di una norma di divieto del
comportamento (invece esistente nel caso di specie), nel mero intento delle parti di
recare pregiudizio ad altri, in sé non illecito (Cass. 4 ottobre 2010, n. 20576), ma
eventualmente sanzionabile di inefficacia (Cass. 31 ottobre 2014, n. 23158).
7.3. Né, per la stessa ragione di illiceità dell’operazione sia pure sussumibile nella più
generale vicenda circolatoria dell’azienda (essendo stati ceduti alle due società
beneficiarie della scissione, di nuova costituzione, due rami d’azienda), ricorre qui
l’ipotesi di una cessione comportante situazioni, sia pure in atto, che possano condurre
agli esiti regolati dalla legge n. 223/1991 (in materia di Cassa integrazione, di mobilità,
di trattamenti di disoccupazione), non essendo enucleabile dal sistema di garanzie da
essa apprestato un precetto che ciò vieti, ovvero che consenta di cederla solo a
condizione che non sussistano elementi tali da rendere inevitabili quegli esiti: con la
conseguenza di escludere la ricorrenza di un contratto in frode alla legge nella
cessione di azienda, motivata dall’intento di addossare ad altri la titolarità di obblighi
ed oneri conseguenti, ad un soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali ed
in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell’attività
produttiva e dei rapporti di lavoro (Cass. 2 maggio 2006, n. 10108; Cass. 20 marzo
2013, n. 6969).
7.4. Nel caso di specie ricorre piuttosto, come già ritenuto, la diversa ipotesi di frode
alla legge, in funzione di clausola generale di tipizzazione delle condotte tenute in
violazione di norme imperative. Ed essa è stata integrata: dalla chiara finalità di violare
una norma imperativa di natura materiale (quale la disciplina regolante i licenziamenti

6

operare come soggetto indistinto … con il risultato di sottrarsi alla disciplina … in tema

RG 17266/216
collettivi, nella ricorrenza dei presupposti della legge 223/1991: Cass. 9 ottobre 2000,
n. 13457), nel senso che sia da essa enucleabile un precetto, non esplicitato, che vieti
di raggiungere risultati sostanzialmente equivalenti a quelli espressamente vietati;
dall’identità di risultato fra contratto espressamente vietato e contratto mezzo di

2 maggio 2006, n. 10108).
8. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727,
2729 c.c., 115, primo comma c.p.c., anche in relazione all’art. 1344 c.c., per carenza
di prova della erroneamente presunta natura fraudolenta dell’operazione dalla pure
presunta illegittimità del licenziamento in base ad elementi smentiti dai documenti
dell’operata scissione, è inammissibile.
8.1. Non sussiste la violazione delle norme denunciate, in difetto dei requisiti loro
propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruirne la portata
precettiva, né di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi
normativa, né tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella
sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della
fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla
prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n.
3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).
8.2. In particolare, non si configura violazione dell’art. 2697 c.c., che ricorre soltanto
nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da
quella che ne sia gravata secondo le regole dettate da quella norma: non anche
quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice
abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in
questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile
in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 5 dicembre
2006, n. 19064; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107), nei più rigorosi limiti del novellato
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10
febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), applicabile

temporis.

7

ratione

elusione; manifestazione dell’elusione da indici sintomatici (così, in motivazione: Cass.

RG 17266/216
8.3. Neppure risulta violato l’art. 115 c.p.c., per una erronea valutazione del materiale
istruttorio compiuta dal giudice di merito (nel che si risolve nella sostanza il motivo
scrutinato), ma soltanto allorché si alleghi che il giudice medesimo abbia posto a base
della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei

8.4. Parimenti, deve essere esclusa la violazione dei principi in materia di corretta
applicazione del ragionamento presuntivo, non avendo la Corte tratto presunzioni da
ulteriori presunzioni, ma da fatti accertati: così in particolare, in riferimento
all’illegittimità del licenziamento intimato come individuale anziché collettivo, sul
presupposto della fraudolenta elusione della disciplina della legge 223/1991, pure
ricorrendone i requisiti applicativi (così al secondo capoverso di pg. 11 della sentenza).
6.5. Sicchè, il mezzo si risolve nella contestazione piuttosto dell’accertamento in fatto
e della valutazione probatoria della Corte territoriale, esclusivamente riservati al
giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità; per giunta, in una sostanziale
reiterazione di argomentazioni già prospettate in appello (come si evince dalla loro
ripresa sub b dall’ultimo capoverso di pg. 6 all’ultimo di pg. 7 della sentenza) e
debitamente confutate dalla Corte territoriale (per le argomentate ragioni illustrate in
particolare a pgg. da 8 a 10 della sentenza), tanto meno censurabili alla luce del più
rigoroso ambito devolutivo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
9. Il quarto motivo, relativo a violazione degli artt. 1 e 2 I. 604/1966 e falsa
applicazione dell’art. 24, primo e secondo comma I. 223/1991 ed omesso esame di
fatti decisivi per l’erronea estensione della disciplina del licenziamento collettivo a
quello individuale del lavoratore, dipendente di Meccanica Immobiliare e Servicing
s.r.I., intimato per giustificato motivo oggettivo a causa di soppressione dell’ufficio
tecnico cui adibito, è infondato.
9.1. E ciò, in disparte un profilo di inammissibilità per genericità del motivo, in
violazione della prescrizione di specificità dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c.
sotto il profilo dell’inosservanza del principio di autosufficienza, con riflessi sulla novità
della questione, non avendone trattato la sentenza impugnata, né la parte
specificamente indicato (né tanto meno con loro trascrizione) gli atti nei quali

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limiti legali (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000).

RG 17266/216
eventualmente posta e coltivata nei gradi di merito (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675;
11 gennaio 2007, n. 324).
9.2. In ogni caso, è evidente come il licenziamento individuale per giustificato motivo
oggettivo rientri a pieno titolo nell’ambito della situazione di crisi affrontata con

luogo di quello collettivo da intimare, accertata dalla Corte territoriale come operazione
complessiva in frode alla legge.
10. Il quinto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per
omessa pronuncia sulla domanda di accertamento di legittimità del licenziamento
intimato al lavoratore per la ragione di soppressione dell’ufficio tecnico, è infondato.
10.1. Non sussiste alcuna omissione di pronuncia per il verosimile assorbimento (Cass.
19 marzo 2004, n. 5562; Cass. 25 febbraio 2005, n. 4079; Cass. 20 febbraio 2015, n.
3417; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1360) o comunque implicito rigetto (Cass. 8 marzo
2007, n. 5351; Cass. 4ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612;
Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191), ritenuto dalla Corte territoriale, della domanda di
accertamento di (il)legittimità del licenziamento individuale del lavoratore nella
pronuncia di nullità dei plurimi licenziamenti individuali per giustificato motivo
oggettivo, tra i quali anche quello in questione, intimati in luogo di quello collettivo, in
conseguenza dell’accertata operazione in frode alla legge compiuta dalla società
datrice per effetto della loro combinazione con l’operazione di scissione societaria.
11. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la
regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente,
delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 5.000,00 per compensi
professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma

lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore

l’operazione di scissione societaria combinata con i plurimi licenziamenti individuali, in

RG 17266/216
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 19 aprile 2018

est.

(dott. AdrJ

Patti)

Il Presidente
(dott. Vittorio Nobile)

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