Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20620 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3928/2015 R.G. proposto da:

Soteco S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa

dall’avv. Antonia Tundo, come da procura in calce al ricorso, presso

il cui studio elett.te domicilia in Cremona alla via Oscasali n. 2;

– ricorrente –

contro

Comune di Castelverde, in persona del Sindaco p.t., elett.te

domiciliato in Cremona, al Corso Campi n. 63, presso lo studio

dell’avv. Anna Zontini, che lo rappresenta e difende come da procura

in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3009/67/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, depositata il

9/6/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 maggio 2019 dalla Dott.ssa d’Orfano Milena.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 3009/67/14, depositata il 9 giugno 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Castelverde avverso la sentenza n. 12/1/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione da parte della Soteco S.p.A. di un avviso di accertamento relativo alla TARSU per le annualità dal 2005 al 2008, che conseguiva alla individuazione di una maggiore superficie tassabile rispetto a quella dichiarata; la contribuente aveva eccepito il difetto di motivazione dell’atto e contestato l’assoggettabilità a tassazione delle superfici destinate a lavorazione industriale e magazzino;

3. la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non assolto l’obbligo di motivazione; la CTR, in riforma di tale decisione, aveva ritenuto l’atto adeguatamente motivato, in quanto completo dell’indicazione dell’immobile e dell’individuazione delle maggiori superfici tassate, e rigettato gli ulteriori motivi attinenti al merito;

4. avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 19 gennaio 2015, affidato a due motivi; il Comune di Castelverde ha depositato controricorso nonchè memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo la società contribuente deduce la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, insistendo sul difetto di motivazione dell’avviso, da cui non sarebbe possibile evincere la causa della rettifica, il procedimento logico-giuridico seguito nè gli elementi probatori utilizzati;

2. con il secondo motivo lamenta l’omesso, insufficiente e contraddittorio esame di un fatto decisivo per il giudizio, rilevando che la tabella riportata nell’atto era lacunosa, incomprensibile e di difficile lettura;

OSSERVA CHE:

1. Il primo motivo, pur ammissibile, essendo stato riportato in ricorso il contenuto dell’atto impugnato, non merita accoglimento.

1.1 In continuità con quanto già affermato da questa Corte in merito agli oneri motivazionali di ogni atto impositivo va innanzitutto ribadito che “L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel “petitum” e nella “causa petendi”, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell’atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa.”(vedi da ultimo Cass. n. 30039 del 2018).

Tale condivisibile principio di portata generale, è fondato sulla necessità che in ogni avviso di accertamento e di rettifica siano presenti gli elementi identificativi della pretesa tributaria, dovendosi escludere ogni formalismo nell’indicazione delle norme di diritto violate, quando chiaramente evincibili, o di tutti gli elementi di prova, eventualmente integrabili in sede di giudizio purchè siano indicati gli elementi di fatto e istruttori del procedimento; in sintesi l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell’avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente.

Un tale estensione dell’obbligo motivazionale soddisfa del resto la declinazione di legittimità di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui all’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

1.2 In materia opera poi altro principio per il quale “la polisistematicità del sistema tributario comporta necessariamente che, in relazione a ciascuna imposta, la esistenza e la congruità della motivazione del singolo atto impositivo sia verificata secondo le regole dettate per il tributo cui l’atto stesso afferisce” (Vedi Cass. n. 5190 del 2015; n. 24267 del 2011; n. 1332 e n. 8451 del 2005, n. 17356 del 2003).

1.3 In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la verifica in ordine all’esistenza e all’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento va condotta secondo la disciplina specificamente dettata, in ordine al contenuto dell’atto in esame, dalla L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 162, a tenore del quale ” Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.

Tale norma, che ha sostituito il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71, comma 2, abrogato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172, ricalcando sostanzialmente gli obblighi motivazionali richiesti in linea generale dello Statuto del contribuente, impone dunque esclusivamente che previa enunciazione del criterio astratto vengano specificati gli elementi su cui si fonda la ripresa a tassazione, necessari per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa.

Ne deriva che in tema di Tarsu, nel caso in cui la rettifica venga operata sulla base di una variazione di superficie o di tariffa o di categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuta applicabile, elementi che, integrati con gli atti generali, quali le delibere comunali o altri regolamenti comunali – che non è necessario allegare, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, perchè si rivolgono ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (cfr. Cass. sez. 5, 23 ottobre 2006, n. 22804; Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass. n. 16165 del 2018 e n. 7437 del 2019) – risultano idonei a rendere intellegibili i presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria, posta anche la semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata.

Va pertanto escluso che possa essere censurata come mancanza di motivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delle indagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioni essere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.

1.4 Ebbene la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi accertando che la motivazione dell’atto impugnato, seppure sintetica ed espressa mediante la veste grafica di una tabella, ha posto la contribuente in condizione di comprendere le ragioni dell’accertamento e di difendersi adeguatamente; ha evidenziato inoltre l’esistenza di una corrispondenza cartolare antecedente alla fase contenziosa, sfociata in una proposta transattiva, da cui risultava che la contribuente avesse pienamente inteso la causale della maggiore pretesa tributaria.

2. Il secondo motivo risulta invece inammissibile.

2.1 Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012, sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. ” (Vedi Sez Un n. 8053 del 2014 e tra le tante conformi Cass. n. 21257 del 2014; n. 23828 del 2015; n. 23940 del 2017; n. 24035 del 2018);

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce dunque nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente è tenuto ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

Nessuna indicazione di un fatto storico omesso è stata invece formulata in ricorso, risolvendosi il motivo in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, in ordine all’adeguatezza della motivazione.

3. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.

4. Segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

4.1. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare all’ente impositore le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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