Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20620 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20620 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 5100-2012 proposto da:
CHIOCCHETTI MARIA GRAZIA CHCMRG55C64L750D,
elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato INGRASSIA
MARIA CLOTILDE giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
LIPRANDI PIERANGELA, BASSANI MARCELLA, MIGLIAU
LUCA, MIGLIAU MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE
GIOVANNA, rappresentati e difesi dall’avvocato CONTI GUIDO
giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

o
\ 17

Data pubblicazione: 09/09/2013

avverso la sentenza n. 834/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 18/03/2011, depositata il 04/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato Fiore Giovanna difensore dei controricorrenti che si

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 05100 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

riporta agli scritti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1. – Chiocchetti Maria Grazia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Torino 4-6-2011.
Resistono gli intimati.

come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere trattato in camera

di

CO nsiglio.
3.11 ricorso è inammissibile per il mancato rispetto del requisito di cui all’art. 366 n.3
c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 16628/2009 hanno affermato che,
nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante
la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art.
366 c.p.c., n. 3, che prescrive “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” a pena di
inammissibilità.

E’ stato infatti osservato che quella prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare
la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con
eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza
impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.
4.Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 è stato ribadito che l’assolvimento del
requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del
difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva
come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda
sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo.
5.11 principio è stato confermato con la pronuncia Sez. Un, n. 5698 del 11aprile 2012,
con cui si è ribadito che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui
all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale
contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo
affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della
sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla
costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di
quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.

1

2. – Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380 bis

6. Nella specie l’esposizione sommaria dei fatti di causa è articolata in circa 30 pagine
con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale di una serie di atti
processuali, e manca del tutto il momento di sintesi idoneo ad illustrare la
ricostruzione del fatto storico e lo svolgimento della vicenda processuale nei punti
essenziali .
7.Anche la illustrazione dei motivi non consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione
della comprensione dei motivi stessi

8. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle

parti. Non sono state depositate conclusioni scritte.
I resistenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
La spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate in curo 5.200,00 di cui euro 200,00 per spese oltre accessori
come per legge.
Roma 3-7-2013
Il Presidente

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Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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