Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20620 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. III, 07/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA L. MANCINELLI 60, presso lo studio dell’avvocato PROSSOMARITI

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE

PONTE NELLO giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE ROMA (OMISSIS), in persona del Sindaco On.le A.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso

lo studio dell’avvocato SANTIROCCHI GIOVANNA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIETRO BONANNI, giusto mandato in

atti;

ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, in persona del Procuratore

Speciale Avv. F.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TERENZIO 21 FAX (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato SAMPERI FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusto

mandato in atti;

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS) (OMISSIS), in

persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CASAL BERNOCCHI 73 FAX (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato DI GREGORIO GLORIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FERRARA FABIO giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI SPA, COOP 2001 SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 570/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/02/200.8; R.G.A.C.N. 4413/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato PROSSOMARITI CLAUDIO;

udito l’Avvocato CHIOZZA ANNA per delega;

udito l’Avvocato SAMPERI FRANCESCO;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 29 marzo 1999 M.B. esponeva che il (OMISSIS), mentre si trovava negli uffici comunali di via della (OMISSIS), di cui era dipendente, scivolava su una invisibile e non segnalata sostanza sdrucciolevole, presente sul pavimento, e cadeva a terra riportando gravi lesioni tra le quali la frattura della tibia e del perone della gamba destra per le quali fu sottoposto ad intervento operatorio.

Ciò premesso, conveniva in giudizio il Comune di Roma al fine di essere risarcito dei danni subiti.

In esito al giudizio, in cui il convenuto chiamava in causa l’USL RM (OMISSIS), che aveva effettuato una disinfestazione dei locali prima del sinistro, e la Cooperativa 2001, che provvedeva alla pulizia dello stabile, e le due chiamate chiamavano a loro volta in causa i rispettivi assicuratori, cioè l’Assitalia e la Sai, il Tribunale di Roma, previa declaratoria del concorso di colpe nella misura del 50% al Comune di Roma ed all’Usl Roma da una parte e all’attore dall’altra, condannava il Comune al risarcimento dei danni nella misura del 50%, disponendo che l’Azienda sanitaria tenesse indenne il Comune e che l’Assitalia manlevasse l’Azienda. Avverso tale decisione il M. proponeva appello principale mentre il Comune proponeva appello incidentale condizionato. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 11 febbraio 2008 rigettava l’appello principale, assorbito quello incidentale, e condannava il M. alla rifusione delle spese. Avverso la detta sentenza il M. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resistono con controricorso il Comune di Roma, l’Usl Roma (OMISSIS) e l’Ina-Assitalia S.p.a.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La doglianza, svolta dal ricorrente, è stata articolata sotto un duplice profilo, il primo dei quali è costituito dalla insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il secondo dalla violazione e/o falsa applicazione del disposto dell’art. 2051 e dell’art. 2043 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, entrambi in punto della concorrente responsabilità del danneggiato. In particolare, il primo profilo di censura si fonda sulla considerazione che le argomentazioni della Corte territoriale sarebbero ” non solo lacunose ed aberranti sotto il profilo della mera logica ma anche in contrasto con le risultanze processuali”.

Quanto al secondo profilo di censura, la Corte avrebbe errato – così, in sintesi, la doglianza – quando ha attribuito rilievo al fatto che il danneggiato non aveva fatto tutto il possibile per evitare la caduta. In tal modo, infatti, la Corte di merito avrebbe trascurato che nella specie, come si evince dalla motivazione della sentenza si verte nel campo della responsabilità del custode per cui il M. non era gravato dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, spettando invece al custode di provare che il danno era stato causato dal danneggiato.

Il ricorrente ha dedotto infine che la cassazione della sentenza sul punto della responsabilità dovrà travolgere le disposizioni sulle spese, anche in considerazione del fatto che in primo grado era stato convenuto il solo Comune mentre l’appello era stato proposto nei confronti di sole tre parti, essendo risultata l’estraneità delle altre due, chiamate in causa.

Tutto ciò premesso, deve innanzitutto sottolinearsi come il ricorrente non abbia accompagnato la ragione di impugnazione, attinente al profilo motivazionale, con il prescritto momento di sintesi, onde l’inammissibilità del relativo profilo, alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione. (S.U. 5624/09, Cass. 5471/08) Quanto al successivo profilo, riguardante l’asserita violazione di legge di cui agli artt. 2051 e 2043 c.c., torna opportuno premettere che la Corte territoriale ha fondato le ragioni della sua decisione sulla considerazione che la doglianza, volta all’affermazione della responsabilità del Comune in via esclusiva, non meritava di essere accolta in quanto, pur essendo vero che il pavimento presentava macchie di liquido scivoloso tali da costituire per la loro imprevedibilità elemento di insidia (ascrivibile al Comune nella cui custodia si trovano i luoghi del sinistro e che non aveva provveduto alla eliminazione dei residui della disinfestazione), non si poteva però trascurare in senso contrario che le macchie in questione, come risultava dalle deposizioni in atti, erano visibili con una certa accortezza.

Ne deriva che il ricorrente non ha assolutamente colto la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla insussistenza di insidia o trabocchetto in quanto le macchie di liquido rimaste sul pavimento, ad avviso della Corte territoriale, erano visibili e potevano essere avvistati con un minimo di attenzione secondo un accertamento di fatto emergente dalle risultanze processuali, non suscettibile di rivisitazione in sede di legittimità in quanto la valutazione degli elementi di prova e .l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito. Da ciò, l’inammissibilità del profilo di doglianza per difetto di specificità non essendo in alcun modo correlato con le ragioni su cui la Corte territoriale ha fondato la propria decisione.

Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, alla stregua di tutte le pregresse dichiarazioni, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, senza che occorra provvedere sulle spese a favore delle parti non costituite in quanto esse, rimaste vittoriose, non ne hanno sopportate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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