Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2062 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31449-2018 proposto da:

STREETLIB SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato FABIO MARCHETTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FEDERICO RASI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1364/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARI

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

La società Street Lib srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione comunicazione di irregolarità D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis a seguito di rigetto di istanza di interpello disapplicativo della disciplina in materia di società non operative avendo la società dichiarato perdite per gli anni 2010/2012- ha rigettato l’appello della Società. La CTR ha ritenuto atto non autonomamente impugnabile la suddetta comunicazione, con condanna alle spese di lite.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

Il ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

2. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR sostenuto la non autonoma impugnabilità della comunicazione di irregolarità, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

3. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e dell’art. 91 c.p.c. nella parte relativa alla condanna alle spese di lite.

4. Il primo motivo è fondato.

Va premesso che in base a giurisprudenza consolidata “in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, art. 19, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (cfr. Cass., n. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23469 del 06/10/2017; Cass. n. 13963/2017;Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3315 del 19/02/2016).

Tale principio, espresso in materia di comunicazione di irregolarità, oltre che di diffida di pagamento (cfr. Cass. n. 11471/2018), preavviso di iscrizione ipotecaria (cfr. Cass. n. 26129/2017), mancata risposta all’istanza per ottenere un maggior credito di imposta (cfr. 22497/2017), è stato altresì esteso anche a fattispecie, come quella in esame, di interpello disapplicativo di norme antielusive, in base alla richiamata interpretazione estensiva, consentita da una lettura nell’ottica costituzionale della tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere, di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 37-bis, comma 8, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario (Cass. n. 24704 del 2019; Cass. n. 17010/12; in particolare, secondo Cass. n. 8663/11, il diniego disapplicativo è un atto definitivo in sede amministrativa e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un’ipotesi di diniego di agevolazione).

Tale principio regolatore (isolatamente disatteso da Cass. n. 5843/2012) si è consolidato nel diritto vivente (es. Cass. n. 20394/12, 335/14, 25281/15, 6200/15 e da ultimo, v. Cass. ord. n. 19962/17) sino ad essere stato ripreso anche in altri contesti fiscali (vedi, in motivazione, sez. un. nn. 7665/16, 19704/15, 12760/15,649/15,13451/14;cfr. ex plurimis: Cass. nn. 11397/17,5723/16, n. 2616/15,11922/14, 25916/13).” (Cass.6/10/2017, n. 23469);

In questa vicenda tributaria, in coerenza con i principi giuridici appena esposti, ai quali il Collegio intende dare continuità, è chiaro che la società contribuente aveva un interesse qualificato (ai sensi dell’art. 100 c.p.c.) ad impugnare, in sede giudiziaria, il diniego di disapplicazione di norme antielusive, quale atto non meramente consultivo e, anzi, potenzialmente lesivo della sua sfera giuridica; e questo perchè – in un’ottica più generale – la risposta negativa del Direttore Regionale delle Entrate – a prescindere dalle ragioni addotte – è diretta a incidere sulla condotta del soggetto istante, in ordine alla dichiarazione dei redditi, in relazione alla quale l’istanza è stata inoltrata.

5. In applicazione dei superiori principi, ha errato la CTR nel ritenere non autonomamente impugnabile l’avviso di irregolarità, contenente in modo espresso l’indicazione della tardività del versamento a saldo IRES 2013 e l’importo da pagare.

6. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo. Le questioni proposte nella memoria, essendo attinenti al merito della questione, saranno esaminate dal giudice del rinvio.

7. La sentenza, pertanto, va cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020

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