Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2062 del 29/01/2021
Cassazione civile sez. trib., 29/01/2021, (ud. 18/12/2019, dep. 29/01/2021), n.2062
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25794-2012 proposto da:
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIUSEPPE ZIZZO, MARIA SONIA VULCANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 105/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 02/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’ADRIA.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza nr 105/26/2012 la commissione Regionale della Lombardia, respingeva l’appello proposto dal contribuente;
che il contribuente proponeva ricorso in Cassazione;
che non si costituiva dell’Agenzia Delle entrate; che la parte ricorrente dava atto di aver rinunciato alla lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2;
che pertanto va dichiarato improcedibile il ricorso proposto per intervenuta rinuncia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per intervenuta rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021