Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2062 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2021, (ud. 18/12/2019, dep. 29/01/2021), n.2062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giusep – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25794-2012 proposto da:

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE ZIZZO, MARIA SONIA VULCANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 105/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 02/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’ADRIA.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza nr 105/26/2012 la commissione Regionale della Lombardia, respingeva l’appello proposto dal contribuente;

che il contribuente proponeva ricorso in Cassazione;

che non si costituiva dell’Agenzia Delle entrate; che la parte ricorrente dava atto di aver rinunciato alla lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2;

che pertanto va dichiarato improcedibile il ricorso proposto per intervenuta rinuncia ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso per intervenuta rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA