Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2062 del 29/01/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2062 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 12016-2014 proposto da:
DE PAOLI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio
dell’avvocato UGO RUFFOLO, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2017
2155

VICINI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DI

S.

MARIA MAGGIORE

112,

presso

lo

studio

dell’avvocato ALDO DI LAURO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARIO GIAMBELLI

1

Data pubblicazione: 29/01/2018

GALLOTTI giusta procura in calce al controricorso;
GENERALI ITALIA SPA, in persona dei suoi procuratori
speciali Sigg.ri PIERFRANCESCO COLAIANNI e MARCO
PORZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIO VENETO 7, presso lo studio dell’avvocato

procura in calce al controricorso;
ALLIANZ SPA, in persona dei procuratori dott. ANDREA
CERRETTI e dott.ssa ANNA GENOVESE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 437/2014 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 31/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/11/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI per delega;
udito l’Avvocato CLAUDIO MAGNANTI per delega;
udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;
udito l’Avvocato ALDO DI LAURO;

2

PAOLO TARTAGLIA che la rappresenta e difende giusta

R.g.n. 12016-14 (ud. 10.11.2017)

Fatti di causa
1. Sergio De Paoli ha proposto ricorso per cassazione contro Davide
Vicini, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia, la s.p.a. Allianz
(già Riunione Adriatica di Sicurtà-R.A.S. s.p.a., conferitaria di Lloyd’s
Adriatico s.p.a.) e la Generali Italia s.p.a. (conferitaria di Assicurazioni
Generali s.p.a.), avverso la sentenza del 29 gennaio 2014, con cui la
Corte d’Appello di Milano ha respinto il suo appello avverso la sentenza

resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Pavia nel maggio del
2011.
Quella sentenza veniva resa su due giudizi riuniti introdotti
separatamente dal ricorrente, il primo nei confronti del Vicini e
dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia, il secondo contro
l’azienda qui intimata, al fine di ottenere il risarcimento dei danni in
relazione ad una responsabilità professionale del Vicini nello svolgimento
di un rapporto curativo nell’àmbito del quale il ricorrente era stato
sottoposto ad un intervento chirurgico presso l’Ospedale di Voghera. La
prospettazione dell’attore era che nello svolgimento del rapporto il Vicini
avesse operato determinando un ritardo nella diagnosi, poi altrove
conseguita, e nella cura di una tubercolosi renale, che in conseguenza
era divenuta incurabile ed aveva determinato un’invalidità del 75%.
All’esito della riunione dei giudizi – nel cui svolgimento l’attore
rinunciava alla domanda contro l’azienda ospedaliera, la A.S.L.
adduceva (per quanto interessa) che la propria eventuale responsabilità
era limitata all’esecuzione dell’intervento, il Vicini chiamava in causa la
sua assicuratrice allora Lloyd’ Adriatico s.p.a. e questa si costituiva
adducendo che la copertura del suo assicurato fosse limitata a quanto
non coperto dalle Assicurazioni Generali s.p.a., assicuratrice della
A.S.L., di modo che il Vicini otteneva di chiamare in causa quest’ultima il Tribunale, dopo avere istruito la causa, rigettava la domanda del
ricorrente.

7 ‘r

Est. Coi. Raffaele Frasca

R.g.n. 12016-14 (ud. 10.11.2017)

2. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi il Vicini ed
entrambe le società assicuratrici. Non ha svolto attività difensiva
l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia.
3. In vista dell’odierna udienza tutte le parti costituite, salvo il Vicini,
hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta “nullità della sentenza

impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 4, c.p.c., e comunque, erroneità della stessa per violazione
degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c.”.
Con il secondo si deduce “erroneità della sentenza impugnata per
violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1228 e 2697 c.c., 40 e
41 c.p., nonché 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c.”.
Con il terzo motivo si deduce “erroneità della sentenza impugnata
per violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c. o, comunque, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, per omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti”.
2. Il Collegio ritiene che non sia necessario riferire dei motivi, in
quanto il ricorso appare inammissibile, atteso che non è stata
impugnata l’unica

ratio decidendi che nella sentenza impugnata si

rinviene come impugnabile in questa sede.
Queste le ragioni.
2.1. La struttura della sentenza impugnata si connota, come segue,
sotto la premessa “in fatto e in diritto”:

a) nella pagina 2, che consta di cinquanta righe, e nella pagina 3
fino al 39 0 rigo, la corte milanese descrive: a) il contenuto dell’appello,
riportandone passi fra vigolette, e ciò fino alle prime due righe della
pagina 3; b) il contenuto delle difese dell’appellato Vicini, anche qui
riportando fra virgolette passi della comparsa di costituzione in appello;
3
Est. Cons.

ffaele Frasca

R.g.n. 12016-14 (ud. 10.11.2017)

b) dopo avere rilevato nel 40 0 rigo che tutti gli appellati avevano
concluso per il rigetto dell’appello, enuncia la motivazione, che si
articola nelle ultime nove righe della pagina 3 e nelle prime otto righe
della pagina 3, cui seguono altre righe per la statuizione sulle spese
giudiziali del grado per tre righe e, quindi, il dispositivo.
2.2. Ebbene, le diciassette righe di cui si compone la motivazione,
hanno il seguente tenore:

«Ciò posto, reputa la Corte che l’appello sia infondato e debba
essere, perciò, respinto. Tenuto, infatti, conto dell’errore correttamente
evidenziato dall’appellato Vicini, nella relazione del c.t.u. non è
specificamente indicato quale condotta alternativa il medico curante
avrebbe potuto e, perciò, dovuto, tenere in concreto, sulla scorta delle
evidenze cliniche di cui in allora disponeva, cioè con valutazione
cosiddetta ex ante, né quali elementi consigliassero il monitoraggio in
particolare, quali approfondimenti diagnostici il Vicini avrebbe potuto (e
dovuto), in allora, e con giudizio ex ante, effettuare; né, tantomeno,
risulta ben individuato il momento in cui è insorta la patologia de qua
(tbc renale) o, almeno, se ne siano manifestati i relativi ed univoci
sintomi. Non risulta, cioè, ben dimostrato – anzi, neppure precisamente
allegato dall’appellante – quali errori o omissioni, riferibili a colpa del
Vicini, abbiano precisamente causato l’insorgere della patologia in
esame. Per un verso, l’atto di appello è, al riguardo del tutto generico,
né può essere considerato gufficiente un mero rinvio alle difese svolte in
primo grado (Cass. n. 1248/13); per altro verso, poi, il punto
fondamentale e dirimente consiste nella carenza o comunque,
nell’incertezza probatoria circa la sussistenza del nesso causale tra
condotta del medico e danno, che ricade sul paziente e non sul medico
(Cass. n. 4792/13).».
2.3. Ebbene la motivazione della sentenza milanese, pur nel suo
assolutamente scarno tenore e pur non evocando espressamente l’art.
342 cod. proc. civ., è innanzitutto basata sulla rilevazione della sua

4
Est. Cons. à,t’ae,le Frasca
i
\,) \.

R.g.n. 12016-14 (ud. 10.11.2017)

violazione attraverso l’implicito richiamo al precedente di cui a Cass. n.
1248 del 2013.
Secondo tale precedente, peraltro assolutamente condivisibile,
«L’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342
cod proc_ civ., non è assolto con il emplice richiamo “per relationem”
alle difese svolte in primo grado, perchè per dettato di legge i motivi di
gravame devono essere contenuti nell’atto d’impugnazione e, peraltro,

la generica “relatio” a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per
eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al
giudice “ad quem” un’opera d’individuazione delle censure che la legge
processuale non gli affida.>>.
Stante il contenuto del precedente ed il suo espresso richiamo è
palese allora che la corte territoriale, a torto o a ragione, ha ritenuto che
l’appello non fosse rispettoso dell’art. 342 cod. proc. civ. e che, dunque,
fosse aspecifico.
In sostanza, la corte milanese ha voluto affermare che l’appello, in
quanto diretto ad evidenziare una critica alla sentenza di primo grado
riguardo alla motivazione resa, risultava aspecifico per come articolato e
ciò anche in quanto conteneva rinvii alle difese svolte in primo grado.
In presenza di una chiara motivazione di genericità dell’appello,
parte ricorrente avrebbe dovuto allora impugnare la relativa

ratio

decidendi e censurare la sentenza per avere male applicato l’art. 342
cod. proc. civ., all’uopo dimostrando che il contenuto dell’appello, al
contrario di quanto divisato dalla corte di merito, era rispettoso di quella
norma, perché non generico.
Detta ratio decidendi, anzi, essendo inerente ad un profilo di rito
impediente l’esame dell’appello nel merito e come tale la relativa
potestas iudicandi del giudice d’appello, costituiva l’unica ratio ad essere
impugnabile, giusta il principio di diritto enunciato da Cass., Sez. n. n.
3840 del 2007, secondo cui: «Qualora il giudice, dopo una statuizione
di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con
la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito
5
Est. Cons. Ra Taele Frasca

R.g.n. 12016-14 (ud. 10.11.2017)

della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza
argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né
l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile
l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è
viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella
parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul
merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata.».

Conseguentemente, la seconda ratio, affermata – evidentemente
sulla base di quanto la corte meneghina ha rilevato circa la mancanza di
indicazioni sulla condotta del Vicini da parte della c.t.u. – con
l’evocazione di Cass. n. 4792 del 2013, ed esprimente condivisione
dell’avviso che il primo giudice avrebbe espresso circa l’incertezza sulla
prova del nesso causale gravante sul qui ricorrente, risulta enunciata in
modo – nella logica seguita dai giudici milanesi – del tutto superfluo e
non censurabile in questa sede.
Importa, comunque, rilevare che la valutazione di inammissibilità
per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. non è stata censurata e risulta
su di essa formata la cosa giudicata, con la conseguenza che i motivi
prospettati, che tendono tutti a censurare la ratio decidendi di merito,
risultano inammissibili perché non correlati all’unica ratio decidendi che
si doveva impugnare.
3. Peraltro, l’articolazione dei tre motivi, se fosse stata esaminabile,
cioè se fosse stata censurabile la ratio decidendi di “merito”, avrebbe
evidenziato una inidoneità a giustificare la cassazione della decisione,
perché:

aa) il primo, pur lamentando ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.,
l’omissione di pronuncia su un motivo di appello (vizio che come tale,
inerendo alla “domanda” proposta in appello, bene risulta astrattamente
evocato, al contrario di quanto eccepito dai resistenti, che invocano a
torto la giurisprudenza di questa Corte che esclude l’applicabilità dell’art.
112 cod. proc. civ. all’omessa pronuncia su istanze istruttorie, mentre il
motivo di appello ineriva ad una critica ala sentenza di primo grado per
6
Est. Cons. affaele Frasca

R.g.n. 12016-14 (ud. 10.11.2017)

non aver disposto la richiesta di chiarimenti ai c.t.u.), non considera come hanno replicato i resistenti – che la prospettazione del motivo di
appello (peraltro a pagina 30 identificato con la riproduzione di passi
dell’atto di appello che presentano ambiguità, nel senso che non
identificano in modo chiaro una critica alla sentenza di appello, ma
piuttosto una richiesta di convocazione a chiarimenti rivolta al giudice
d’appello) – è stata dalla sentenza di appello implicitamente esaminata,

là dove essa ha evidenziato che ciò che il primo giudice aveva ravvisato
nelle c.t.u. era la mancata indicazione di una serie di elementi che, pur
sulla base di quanto accertato e non posto in discussione, potessero
giustificare le conclusioni raggiunte: ne segue che non risulta esservi
stata la lamentata omissione di pronuncia, mentre quanto alla violazione
dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. occorre considerare che l’espresso
riferimento a quanto affermato dall’appellato Vicini, se raccordata con la
sua pregressa riproduzione nel riferire le ragioni delle difese svolte in
appello dal medesimo, esclude che si sia in presenza di una mancanza
di motivazione;
bb) il secondo motivo denuncia una violazione delle regole di riparto
dell’onere della prova in punto di responsabilità medico-sanitaria da c.d.
“contatto” e, dunque, di natura in senso lato “contrattuale”, che non si
coglie in alcun modo nell’affermazione che «Non risulta, cioè, ben
dimostrato – anzi, neppure precisamente allegato dall’appellante – quali
errori o omissioni, riferibili a colpa del Vicini, abbiano precisamente
causato l’insorgere della patologia in esame.». Tale affermazione,
peraltro riportata senza la parla “cioè”, va ricollegata con quanto detto
prima a proposito della c.t.u. e della mancanza di individuazione di
condotte costituenti inadempimento del Vicini causative del danno ed in
tal senso si spiega – pur nella scarna esposizione – come sostanziale
affermazione che è mancata la prova dell’inadempimento astrattamente
e potenzialmente causativo del danno;

cc) il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
del tutto al di fuori del profilo che ad essa ha dato Cass., Sez. Un. n.
7
Est. Cons Raffaele Frasca

R.g.n. 12016-14 (ud. 10.11.2017)

16598 del 2016, confermando l’avviso espresso da Cass. n. 11892 del
2016, mentre, quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. si
pone al di fuori dei limiti in cui esso consente il controllo della
motivazione sulla quaestio facti , siccome indicati da Cass., Sez. Un. nn.
8053 e 8054 del 2014.
4. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile e tanto

notificazione all’A.S.L.
Il Collegio ritiene che lo scarno tenore della motivazione in rito della
sentenza impugnata ed il carattere implicito dell’applicazione dell’art.
342 cod. proc. civ., possano integrare giusti motivi per la
compensazione delle spese del giudizio di cassazione, tenuto conto,
altresì, che riguardo alla censura di cui al terzo motivo la giurisprudenza
che rendeva infondata la deduzione della violazione dell’art. 116 cod.
proc. civ. è successiva al ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si
deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del
citato art. 13.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del
giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

rende irrilevante che non risulti prodotto l’avviso di ricevimento della

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