Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2062 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. un., 28/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 28/01/2011), n.2062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COAST TO COAST INVESTIMENTI a R.L., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SANTA CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell’avvocato GRECO

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

SCROFA 64, presso lo studio legale ZUNARELLI E ASSOCIATI,

rappresentata e difesa dagli avvocati SANTI SILVIA, CELLI ALFONSO,

per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.G., CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI, MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

– intimati –

avverso la decisione n. 120/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 14/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

uditi gli avvocati Giuseppe GRECO, Alfonso CELLI, Silvia SANTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’A.G.A.; rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società Coast to Coast Investimenti s.r.l. è subentrata ad altra società nella titolarità della concessione demaniale per la gestione di un approdo turistico in Cesenatico.

Determinatosi un conflitto fra la subentrante e taluni privati, che assumevano di aver stipulato con la precedente concessionaria contratti di assegnazione di posti di ormeggio, dei quali la Coast to Coast non aveva avuto conoscenza, il Ministero dei Trasporti, investito del problema con dispacci del 13 luglio 1999. 14 ottobre 1999 e 7 aprile 2000 segnalava che i contratti stipulati fra l’originaria concessionaria ed i privati non potevano condizionare l’amministrazione e la posizione della società subentrante, la quale- secondo il Ministero – aveva la facoltà di richiedere l’intervento dell’autorità marittima a tutela del pieno godimento del bene ottenuto in concessione.

Il Ministero invitava quindi la Capitaneria di Porto di Rimini ad emettere, a tutela della concessionaria, unica referente dell’Amministrazione, ingiunzioni di sgombero a norma dell’art. 34 cod. nav..

Contro queste ingiunzioni gli interessati hanno proposto ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna, che lo ha accolto.

Il Consiglio di Stato, confermata la giurisdizione del giudice amministrativo, ha rigettato l’appello della Coast to Coast Investimenti S.r.l..

Sul motivo concernente la giurisdizione il Consiglio di Stato richiama anzitutto la sentenza n. 12087/2004 di queste Sezioni unite, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in controversia del tutto analoga, avente ad oggetto cioè ingiunzioni di sgombero di posti di ormeggio nello nel medesimo porto turistico.

In proposito, il Consiglio di Stato osserva che la sentenza ha individuato la “causa petendi” della domanda dei ricorrenti in una posizione di diritto soggettivo nascente dal contratto, posizione dalla quale sarebbe stata condizionata la pretesa illegittimità dei provvedimenti di sgombero.

Il Consiglio di Stato nota però che. successivamente, in un caso per taluni aspetti analogo, le Sezioni unite di questa Corte, con l’ordinanza 18192/2008, resa in sede di regolamento di giurisdizione, hanno ritenuto sussistere la giurisdizione amministrativa considerando che la domanda era rivolta contro l’amministrazione per contestarne l’azione e non contro i privati dai quali derivava il preteso diritto.

Il Consiglio di Stato mette quindi in rilievo che nel caso di specie Sa controversia non avrebbe ad oggetto un diritto soggettivo nei confronti della società, derivante dalla posizione di quest’ultima quale successore nel contratto, ma la legittimità dei provvedimenti amministrativi, assunti su presupposto dell’abusi vita dell’occupazione.

Per contro, secondo il Consiglio di Stato, la circostanza che per contestare l’assenza di titolo gli interessati abbiano fatto valere il contratto con il precedente concessionario, non fa assumere al contratto il ruolo di causa petendi ma solo quello di presupposto dell’interesse e della legittimazione all’impugnazione. Quindi la loro iniziativa resta sempre indirizzata a contestare l’esercizio del potere da parte dell’amministrazione, sicchè di essa deve conoscere il giudice amministrativo.

La Coast to Coast Investimenti s.r.l. impugna la sentenza con ricorso a norma dell’art. 362 c.p.c., comma 1, illustrato anche da memoria.

La ricorrente ha anche presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del P.G..

Resiste con controricorso C.R.. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso è denunziato i difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da individuare in base alla posizione soggettiva dedotta in giudizio e agli clementi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa, a prescindere dai provvedimenti formalmente richiesti al giudice, e di aver quindi trascurato che gli interessati avevano opposto al provvedimento di sgombero quale titolo legittimo il contratto di ormeggio stipulato con l’originaria concessionaria e perciò opponibile alla Cost to Coast Investimenti s.r.l. ossia una situazione di diritto soggettivo ex contractu, priva di collegamenti con l’atto di concessione e rispetto alla quale l’Amministrazione marittima era rimasta totalmente estranea.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte, con la sentenza 12087/2004, decidendo un caso del tutto analogo, nel quale altri occupanti posti di ormeggio, nel medesimo approdo turistico, avevano impugnato dinanzi al TAR le ordinanze di sgombero emesse dall’autorità marittima, ha infatti ritenuto insussistente la giurisdizione amministrativa mettendo in rilievo come, in quel caso, oggetto di ricorso fossero stati non già atti idonei in astratto, o comunque (sia pure illegittimamente) adottati in concreto, per incidere, con effetto di degradazione, su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, bensì atti che assumevano ad espresso, ed esclusivo, loro presupposto l’assenza, invece, di alcun contrapposto diritto, in quanto rivolti a soggetti definiti quali “occupanti abusivi”, sine titulo, e come per contro i destinatari delle ordinanze impugnate fondassero la loro reazione sull’assunto di avere invece titolo ad utilizzare il posto di ormeggio insistente sull’area demaniale, in virtù di appositi contratti, stipulati con la precedente concessionaria dell’area stessa e, a loro avviso, opponibili anche alla società Coast to Coast, resasi acquirente del relativo compendio aziendale.

Sulla base di tali premesse, la sentenza cit. ha quindi osservato che “la “causa petendi” della domanda dei ricorrenti si caratterizzava così, innegabilmente, per la sua inerenza ad una posizione di diritto ex contractu: la cui sussistenza, condizionante l’illegittimità del provvedimento di sgombero, veniva per di più a dipendere dalla soluzione affermativa che si fosse eventualmente data alla questione di fondo, prettamente privatistica, se i diritti nascenti dai contratti stipulati dai proprietari di natanti con la precedente concessionaria potessero considerarsi tuttora in vita ed opponibili alla nuova concessionaria, quale subentrante nella complessiva posizione soggettiva della precedente.

Tale soluzione, fondata su premesse del tutto analoghe a quello della vicenda oggetto di questa controversia, deve esser qui ribadita non essendovi motivi per discostarsene.

In particolare, nel caso ora in esame, come del resto in quello di cui alla sentenza cit., non può farsi riferimento al profilo della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni, dovendo tenersi presente al riguardo che, come affermato da queste Sezioni unite, in tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la propria origine in un rapporto tra concessionario ed il terzo, sempre che l’Amministrazione concedente resti totalmente estranea a tale rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l’atto autoritativo concessorio da qualificarsi come mero presupposto, mentre la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo solo quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all’atto di concessione e l’Amministrazione concedente abbia espressamente previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo (Cass. Sez. Un. 28053/2008 in una fattispecie nella quale il Comune, in qualità di concessionario del demanio marittimo aveva stipulato una convenzione con terzi per l’utilizzazione degli spazi portuali ed agiva per il pagamento “pro quota” degli oneri di gestione derivanti dalla manutenzione di tali aree).

Nè d’altra parte, la soluzione adottata dalla sentenza 12087/2004, e qui condivisa, può. contrariamente a quanto osservato dal P.G., ritenersi superata dalla successiva ordinanza 18192/2008 data la sostanziale diversità del caso ivi esaminato.

La decisione in ultimo cit. ha infatti regolato la giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, nel giudizio avente ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti dell’Amministrazione marittima di approvazione del regolamento interno ad un approdo turistico, ossia di provvedimenti emessi in esercizio di un tipico potere autoritativo dell’amministrazione, del quale era contestata non l’esistenza ma la modalità di esercizio.

In conclusione, va cassata la sentenza del Consiglio di Stato, e, dichiarala la giurisdizione del giudice ordinario, le parti vanno rimesse dinanzi al detto giudice. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte resistente.

P.Q.M.

Cassa la sentenza del Consiglio di Stato; dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti dinanzi a detto giudice;

condanna la parte resistente alle spese in Euro 200 per esborsi, oltre ad Euro 5000 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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