Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2062 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9955/12 R.G., proposto da:

G.A., rappresentato e difeso, in forza di procura in

calce al ricorso, dall’avv.to Luigino Bottoni, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Quattro Fontane, n. 15,

presso lo studio dell’avv. Francesco Canepa;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/01/11 della Commissione tributaria

regionale della regione Friuli Venezia Giulia, depositata in data 17

ottobre 2011, non notificata;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Rosita

D’Angiolella nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Commissione tributaria regionale della regione Friuli Venezia Giulia, con la sentenza in epigrafe, respinse il ricorso del contribuente, G.A., avverso gli atti impositivi per Irpef per gli anni 1999/2000/2001, riformando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Udine n. 204/01/2009.

Il contribuente ha impugnato in cassazione tale sentenza, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Il difensore del contribuente, in data 11 luglio 2019, ha presentato “atto di rinuncia al ricorso” per rottamazione delle cartelle esattoriali oggetto di lite, chiedendo l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha allegato, all’uopo, la dichiarazione di adesione di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, conv., con modificazioni, in L. 21 giugno 2017, n. 96, la comunicazione di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. delle somme dovute, nonché le distinte di versamento degli importi dovuti (v. allegati doc. 1/1/1b/1c/1c1).

L’Agenzia delle entrate, con atto del 23 maggio 2019, dando atto che, con nota del 20 aprile 2019, la Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia aveva comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della lite controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, ed aveva provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione dei carichi pendenti, ha fatto istanza per l’estinzione del giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Come comprovato dalla documentazione in atti, nella specie, si è perfezionata la procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (citato D.L., art. 11, comma 1: “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1”).

A conferma della regolare definizione della controversia, va considerato che l’Agenzia delle entrate ha prestato adesione all’istanza di cessazione della materia del contendere formulata dal contribuente, dando atto dell’integrale avvenuto pagamento secondo le forme procedurali ci cui alla disposizione in parola.

Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio, stante la sopravvenuta regolare definizione agevolata, vengono dichiarata interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

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