Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20619 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16914/2014 R.G. proposto da:

V.M.C. Le Maglie S.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’avv. Giovanni Giordano, come da

procura a margine ricorso, con cui elett.te domicilia in Roma al

v.le Bruno Buozzi n. 19, presso lo studio dell’avv. Giorgio

Carnevali;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– intimata –

nonchè:

Equitalia Nomos S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede

in (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/12/13 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 20/5/2013, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 maggio 2019 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 33/12/13, depositata il 20 maggio 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, rigettava nel merito l’appello proposto dalla V.M.C. Le Maglie S.r.l. avverso la sentenza n. 245/4/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena, e dichiarate non dovute la spese processuali del giudizio di primo grado, compensava le spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa ad IRES, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni relative all’anno 2005, emessa a seguito di un controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 36 bis da cui era emerso l’omesso versamento di un importo complessivo pari ad Euro 250.103,25;

3. a seguito di un pagamento parziale per Euro 182,511,35, la società aveva chiesto in autotutela una riduzione dell’iscrizione a ruolo agli importi omessi e l’applicazione della sanzione ridotta del 10% sugli importi versati; l’Ufficio nelle more del giudizio aveva proceduto ad un annullamento parziale del ruolo, applicando tuttavia la sanzione del 30% su tutti gli importi e contestando il diritto della contribuente a beneficiare delle sanzioni ridotte sugli importi versati;

4. la CTP aveva rigettato il ricorso con cui era stato richiesto il riconoscimento delle sanzioni ridotte ed eccepita la nullità della cartella per omessa sottoscrizione, mancata indicazione del responsabile del procedimento, difetto di motivazione, mancata emissione di una ingiunzione di pagamento; la CTR, ritenuto che ai fini dell’applicazione della riduzione di un terzo delle sanzioni fosse necessario il pagamento integrale, aveva rigettato anche gli altri motivi di doglianza e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali, tenuto conto del fatto che l’annullamento parziale era intervenuto successivamente alla notifica del ricorso;

5. avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 19 giugno 2014, affidato a due motivi; le parti intimate non hanno resistito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo la società contribuente deduce la violazione del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, e della L. n. 212 del 2000, artt. 6,7 e 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la CTR aveva erroneamente escluso l’applicabilità della riduzione di un terzo delle sanzioni anche in caso di adempimento parziale, in riferimento agli importi versati, non rinvenendosi nella norma tale limitazione e risultando illogico sanzionare un atteggiamento collaborativo del contribuente;

2. con il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando che la CTR aveva omesso di valutare l’obbiettiva incertezza della norma violata ai fini di una esclusione per intero delle sanzioni;

OSSERVA CHE:

1. la ricorrente non ha esibito l’avviso di ricevimento del piego contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo dei servizio postale.

1.1. Questa Corte ha più volte affermato che “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.” (Vedi Cass. n. 18361 del 2018; n. 25285 del 2014; n. 19387 del 2012; n. 627 del 2008).

1.2 Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

2. Non vi è necessità di provvedere sulle spese.

2.1. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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