Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20619 del 13/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 08/04/2016, dep. 13/10/2016), n.20619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7380/2011 proposto da:

G. AUTOTRASPORTI DI G.F. & C SNC, (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore G.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo

studio dell’avvocato VANIA SERENA OLIVERIO, rappresentata e difesa

dagli avvocati AUGUSTO ZINGAROPOLI, MICHELE CALLERI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VENTANA SERRA SPA, (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

VENTANA SERRA SPA (OMISSIS), olim VENTANA CARGO, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore (Amministratore Delegato)

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso

lo studio dell’avvocato PAOLO PACIFICI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ARTURO AMORE giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

GIFUNI AUTOTRASPORTI DI G.F. & C SNC (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 861/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato AUGUSTO ZINGARELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo del

ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. La G. Autotrasporti S.n.c. di G.F. & C. ha proposto ricorso per cassazione contro la Ventana Serra s.p.a. avverso la sentenza del 1 giugno 2011, con cui la Corte di Appello di Torino ha provveduto in grado di appello su una controversia inter partes in materia di contratto di trasporto, parzialmente riformando la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Torino.

p.2. Al ricorso ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, la Ventana Serra.

p.3. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il Collegio rileva che il ricorso incidentale dev’essere esaminato congiuntamente al principale, in seno al quale è stato proposto.

p.2. Il Collegio reputa che, in ordine al ricorso principale, si configuri una questione pregiudiziale di inammissibilità per l’assoluta inidoneità al raggiungimento dello scopo dell’esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale che in esso è svolta.

Queste le ragioni.

p.2.1. Il ricorso, dopo la prima pagina, che reca l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata, articola, a partire dalla pagina 2, l’esposizione del fatto (sotto la rubrica fatto e svolgimento del processo), in questi termini:

a) nella stessa pagina 2 si dice che l’attrice convenne in giudizio la resistente con citazione notificata nel luglio del 2005 e, senza indicare i fatti costitutivi della domanda e le ragioni su cui essa si fondava, ci si limita a riportare le conclusioni che si dicono prese in sede di memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, sicchè si apprende che previo rigetto di non meglio specificate “eccezioni preliminari e di merito” si era chiesto accogliersi “le domande per come in questa sede precisate, e per l’effetto condannare” la convenuta al pagamento della somma di “Euro 4.643.896 oltre Iva, da asseverarsi anche mediante apposita c.t.u. all’uopo da disporsi, a titolo di differenza fra quanto corrisposto per i servizi di trasporto ricevuti e i minimi tariffari inderogabili di cui alla L. 6 giungo 1974, n. 298 e successive modifiche e integrazioni”, nonchè al pagamento della somma che fosse risultata di giustizia “a titolo di rimborso delle spese per pedaggi autostradali e aliis sostenute dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni”;

b) dalle ultime quattro righe della stessa pagina 2 si riportano le conclusioni che aveva preso la convenuta, di cui non si riferisce la sede e che esordivano con la riserva di ogni contestazione al momento in cui l’attrice avesse indicato “i fatti e gli elementi su cui fonda(va) la propria domanda”: in tali conclusioni risulta enunciata la nullità della domanda, la decadenza dell’attrice “da ogni diritto che fosse vantato a titolo di differenze di tariffe di trasporto c.d. a forcella a norma della L. 1 marzo 2005, n. 32, art. 3, comma 1, a seguito della mancata notifica dell’atto di citazione nel termine del 25.07.2005”, il difetto di legittimazione passiva della convenuta, la prescrizione quinquennale dei crediti attore “per lo meno sino al 01.08.2000, la “decadenza semestrale di cui all’art. 9 del contratto di appalto di trasporto 07.07.94, la richiesta finale di infondatezza della domanda per non meglio specificati “motivi tutti di cui al presente atto”;

c) dopo che si è detto, sempre nella pagina 3, che venivano precisate le conclusioni senza attività istruttoria, si riporta il dispositivo della sentenza di primo grado da cui emerge che le “domande formulate” vennero rigettate, e, quindi, si dice di seguito che la G. appellò e si indicano i sei motivi, ma non nel loro svolgimento, bensì solo nella loro intestazione, per cui si apprende che: c1) con il primo motivo si dedusse mancanza e/o insufficiente motivazione in ordine all’eccezione di inapplicabilità del termine di decadenza di cui “alla L. 1 marzo 2005, art. 3, alle azioni recuperatore aventi ad oggetto le differenze tariffarie di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298 e s.m.i.”; c2) con il secondo inconciliabilità della prospettiva ermeneutica adottata dal giudice i prime cure con le esigenze di certezza nelle relazioni giuridiche sottese all’istituto della decadenza”; c3) con il terzo “inammissibilità di interpretazione analogica e/o estensiva del termine di decadenza L. n. 32 del 2005, ex art. 3”; c4) con il quarto erronea e/o insufficiente motivazione circa l’individuazione dell’atto idoneo ad impedire la decadenza della L. n. 312 del 2005, ex art. 3; c5) con il quinto mancanza o insufficienza di motivazione su un non identificata questioe di legittimità costituzionale; c6) con il sesto “nullità della sentenza di primo grado (ex art. 111 Cost., artt. 132 e 161 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c.);

d) di seguito nella pagina 5 si dice della costituzione della Ventana Serra e si riportano le sue conclusioni sino alla metà della pagina 7;

e) quindi, si dice che vennero precisate le conclusioni e si riporta il dispositivo della sentenza di appello, che si apprende essere state di parziale accoglimento dell’appello, con dichiarazione della “avvenuta decadenza contrattuale della società attrice con riguardo alle differenze tariffarie relative alle fatture di trasporto emesse antecedentemente al semestre anteriore all’introduzione del giudizio”, nonchè con condanna dell’appellata al pagamento della somma di Euro 10.335,63 oltre i.v.a. e interessi legali dalla data delle fatture al saldo;

f) in fine, preceduto dall’enunciazione che nella decisione la Corte torinese “ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza semestrale dedotta dall’art. 9 del contratto di trasporto”, si riproduce dal nono rigo della pagina 8 sino alle prime sei righe della pagina 10 la parte della motivazione della sentenza impugnata che avrebbe ciò ritenuto, ma essa, peraltro, inizia con l’inciso “diversamente da quanto vorrebbe Gifuni Autotrasporti, tale previsione”, cioè evidentemente, quella del detto articolo, inciso che suppone in chi legge la conoscenza di esso.

L’esposizione dei motivi inizia dopo quella del fatto articolata nei termini descritti.

p.2.2. La riportata esposizione del fatto:

aa) omette di indicare, sebbene in modo riassuntivo e sommario, le ragioni giustificative della domanda, che nemmeno viene identificata, dato che si riproducono conclusioni prese tra l’altro nella memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, sicchè non è dato comprendere su che cosa la lite fosse stata introdotta ed in quali termini;

bb) per quanto attiene alle conclusioni riprodotte, tramite di esse non solo non risulta disvelata in alcun modo la cosa oggetto della domanda, ma neppure le sue ragioni, dato che dette conclusioni non solo suppongono addirittura l’avvenuta replica della convenuta, ma indicano come unico elemento la debenza della somma “a titolo di differenza fra quanto corrisposto per i servizi di trasporto ricevuti e i minimi tariffari”, indicazione del tutto inidonea ad identificare la o le domande;

cc) omette di indicare, sempre in modo riassuntivo e sommario, le ragioni della difesa svolta dalla parte convenuta, dato che la riproduzione delle conclusioni non le rivela, atteso che inerisce solo a quanto sulla base di esse si desunse;

dd) omette di individuare, sebbene in modo riassuntivo e sommario, le ragioni sulle quali si fondò la decisione del primo giudice;

ee) omette di individuare, sebbene in modo riassuntivo e sommario, le ragioni dell’appello, dato che la riproduzione della intestazione dei motivi non rivela tali ragioni, tanto più oscure per il lettore del ricorso in ragione di tutte le pregresse omissioni;

ff) omette qualsiasi indicazione delle difese dell’appellata avverse, tenuto conto che la riproduzione della conclusioni della medesima non le rivela per il fato stesso che si tratta di conclusioni che evidentemente su di esse, del tutto oscure, si fondarono;

gg) nel riprodurre parzialmente la motivazione della sentenza impugnata lo fa partendo da un’affermazione di essa che suppone la conoscenza del non meglio identificato art. 9 del non meglio identificato contratto.

p.2.3. Va rilevato che, in presenza di una espressa proposizione come parte del ricorso di una sede destinata all’esposizione del fatto, secondo lo schema formalmente previsto dall’art. 366 c.p.c., resterebbe esclusa la possibilità di valutare se le carenze rilevate siano supplite dall’illustrazione dei motivi del ricorso, atteso che, in conformità al principio della relatività della idoneità delle forme al raggiungimento dello scopo e conforme alla logica di un ovvio principio di autoresponsabilità, quando il ricorrente in cassazione proponga un ricorso che espressamente dichiara debba assolvere al requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, attraverso una parte a ciò espressamente dedicata, tale modo di proposizione sottende che egli intenda che quel requisito debba desumersi da essa e che non debba e nemmeno possa desumesi se del caso per il tramite dell’integrazione con i motivi.

Comunque, se si procedesse alla lettura dei motivi, emergerebbe che anche all’esito della loro lettura le rilevate carenze rimarrebbero comunque esistenti.

Ciò come meglio si dirà in prosieguo nel rilevare una seconda ragione di inammissibilità, questa volta riferita ai motivi.

p.2.4. Tanto premesso, si rileva che l’esposizione del fatto di cui sopra si sono riferiti i termini è inidonea alla stregua dei seguenti principi di diritto.

E’ innanzitutto principio consolidato quello secondo cui “Il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.” (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006).

Le stesse Sezioni Unite avevano, d’altro canto, già osservato che “Il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003).

E’ stato, del resto, nella logica dei principi affermati dalle Sezioni Unite efficacemente detto che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (ex multis, Cass. n. 7825 del 2006; n. 12688 del 2006).

p.2.5. Si deve aggiungere che il requisito dell’esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale è divenuto tanto più importante a seguito della innovazione legislativa introdotta nella disciplina del libro primo del c.p.c. (e che sarebbe perciò certamente applicabile anche alle sentenze di cassazione) e che è d’indiretta, ma sicura rilevanza pratica in sede di giudizio di legittimità: si tratta della modifica (ex lege n. 69 del 2009) dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi del quale la sentenza deve contenere non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Prescrizione che, poi, il pure novellato art. 118 disp. att. c.p.c., ridimensiona (all’apparenza) ulteriormente, parlando della “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.

Queste disposizioni, applicabili – ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2, ai processi pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore (ed anche a quelli pendenti in appello ed in cassazione, a meno di ritenere che la novità normativa si sia inteso applicarla solo a far tempo dalle decisioni rese in primo grado dopo l’entrata in vigore della legge) – almeno apparentemente parrebbero legittimare i giudici di merito ad omettere qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo, il che può rendere al lettore pressochè incomprensibile la decisione.

Senza indulgere a spiegare perchè un’esegesi ragionevole della nuova previsione comporti che essa non debba essere presa alla lettera dai giudici di merito, atteso che non si riesce a comprendere come, almeno entro certi limiti, si possano esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione senza dar minimo conto e per quanto necessario dello svolgimento processuale, potendo configurarsi in casi limite, il rischio di una motivazione del tutto apparente sul piano percettivo, importa qui rilevare che non è dubitabile che nel nuovo contesto normativo, il requisito di cui al n. 3 assuma certamente rinnovata importanza, perchè impone alla parte ricorrente in Cassazione – sempre che la sentenza non impinga per quanto si è appena rilevato in un’apparenza di motivazione – di sopperire ad eventuali manchevolezze della sentenza nell’individuare fatto sostanziale e – soprattutto – processuale.

p.2.6. Ebbene, la sopra riportata esposizione del fatto nel ricorso in esame è del tutto carente secondo i principi di diritto che si sono ricordati.

Donde l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

p.3. Peraltro, se si passasse ad esaminare i motivi del ricorso, si configurerebbe un’ulteriore ragione di inammissibilità – eccepita dalla resistente attraverso il riferimento alla violazione del c.d. principio di autosufficienza – afferente all’assoluta inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che la loro esposizione si fonda sul contenuto di documenti e di atti processuali, riguardo ai quali non si fornisce in alcun modo l’indicazione specifica prescritta da detta norma.

Queste le ragioni.

p.3.1. I primi cinque motivi, che concernono, sotto vari profili, la questione della legittimità di una clausola di decadenza convenzionale, si fondano sul contenuto della stessa e di altre clausole contrattuali dalle quali si argomenta, ma lo fanno omettendo di indicare se e dove in questa sede il regolamento contrattuale sia stato prodotto e sia, quindi, esaminabile da questa Corte, al fine di considerare il tenore effettivo delle clausole e di compiere lo scrutinio dei motivi anche considerando eventualmente il tenore complessivo del detto regolamento.

Ne discende che è violato sotto l’indicato profilo l’art. 366 c.p.c., n. 6, il cui rispetto esigeva detta indicazione (si vedano già Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; quindi, ex multis, Cass. sez. un. n. 7161 del 2010; adde Cass. n. 7455 del 2013, per la sottolineatura che la citata norma costituisce il precipitato normativo del c.d. principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione, che già comprendeva quell’onere).

Il sesto motivo a sua volta si fonda sull’evocazione di generica “documentazione versata in atti”, che nemmeno si individua quoad contenuti e che non si dice depositata in questa sede di legittimità.

p.4. Il ricorso incidentale ha natura di impugnazione incidentale tardiva, atteso è stato consegnato per la notificazione il 20 aprile 2011, cioè allorquando era già decorso il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata ad iniziativa della Ventana Serra alla qui ricorrente principale presso il suo difensore domiciliatario nel giudizio di appello, con perfezionamento per essa il 12 gennaio 2011: quel termine venne, dunque, a scadere il 14 marzo 2011, atteso che il 13 era domenica.

Si ricorda, in proposito, che: “La notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie, non iscritta a molo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione) evidenziano la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fanno, pertanto, decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento.” (Cass. n. 9258 del 2015).

Da quanto rilevato consegue che, dichiarato inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale risulta inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

p.5. Conclusivamente il ricorso principale è dichiarato inammissibile e l’incidentale inefficace.

p.6. Ai fini della statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, si rileva che nella specie, alla stregua del criterio della soccombenza, opera il seguente principio di diritto: “in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità con riferimento al “decisum” evidenzia che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale” (Cass. n. 4074 del 2014).

Le spese vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattordicimilanovecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA