Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20619 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20619 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 3936-2012 proposto da:
KOBAL SYLVIA KBLSLV45D64Z102M, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA VALADIER 44, presso lo studio dell’avvocato
SCHILLACI FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NURRA RICCARDO giusta procura speciale a margine
del ricorso;

– ricorrente contro
DEL GIGLIO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
XX SETTEMBRE 4, presso lo studio dell’avvocato GALEANI
STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
RODIZZA VIVIANA giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/09/2013

avverso la sentenza n. 498/2010 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE del 16/11/2010, depositata il 22/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato Schillaci Francesco difensore della ricorrente che si

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 03936 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

riporta ai motivi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1. – Kobal Sylvia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
Trieste del 22-12-2010 con due motivi.
Resiste con controricorso Del Giglio Roberto.

come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69, e può essere trattato in camera

di

consiglio.
3.11 ricorso è inammissibile per il mancato rispetto del requisito di cui all’art. 366 n.3
c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 16628/2009 hanno affermato che,
nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante
la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art.
366 c.p.c., n. 3, che prescrive “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” a pena di
inammissibilità.
E’ stato infatti osservato che quella prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare
la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con
eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza
impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.
4.Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 è stato ribadito che l’assolvimento del
requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del
difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva
come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda
sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo.
5.11 principio è stato confermato con la pronuncia Sez. Un, n. 5698 del llaprile 2012,
con cui si è ribadito che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui
all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale
contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo
affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della
sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla
costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di
quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.

1

2. – Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380 bis,

6. Nella specie l’esposizione sommaria dei fatti di causa è articolata in circa 14 pagine
con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale di una serie di atti
processuali, e manca del tutto il momento di sintesi idoneo ad illustrare la
ricostruzione del fatto storico e lo svolgimento della vicenda processuale nei punti
essenziali .
7.Anche la illustrazione dei motivi non consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione
della comprensione dei motivi stessi

8. La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle

parti. Non sono state depositate conclusioni scritte.
La ricorrente ha presentato memoria
Motivi della decisione
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
La spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate in euro 1.700,00 di cui curo 200,00 per spese oltre accessori
come per legge..
Roma 3-7-2013
Il Presidente

Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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