Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20619 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. III, 07/10/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 07/10/2011), n.20619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.S.F., (OMISSIS), V.B.

(OMISSIS), D.S.S., (OMISSIS) considerati

domiciliati “ex lege” in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ZAGARESE GIOVANNI,

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, dott. R.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio

dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusto

mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 939/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/12/2005; R.G.N.527/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato ZAGARESE GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata B.P., quale tutrice dei minori B.S., Bi.Pa. e B.B., conveniva in giudizio D.M.R., la Phenix Soleil Spa, V. B.R., in proprio e quale esercente la potestà su D.S. S. e D.S.F. e la RAS l’Assicuratrice Italiana Spa esponendo che, il 2 gennaio 1990, mentre percorreva la (OMISSIS) con direzione (OMISSIS) occupando rigorosamente la propria destra, l’auto Ritmo condotta da B.A. veniva in collisione con un’auto, diretta verso (OMISSIS), condotta dal proprietario D. S.A., e veniva tamponata da un’altra vettura condotta dal proprietario D.M.R.. Aggiungeva che, a causa dell’incidente, decedevano immediatamente il B. ed il D. S., quindi C.M., moglie del B., mentre riportavano gravissime lesioni B.S., Bi.Pa. e B.B., figli dei defunti coniugi B. – C. e la Ritmo era andata distrutta. Chiedeva quindi che, previa declaratoria di responsabilità del D.S. e del D.M., il Tribunale adito volesse condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni arrecati. Si costituivano la RAS e la V., contestando la responsabilità del D.S., nonchè D.M. R. e la Phenix Soleil, che indicavano come unico responsabile il D.S.. In corso di istruttoria, al precedente giudizio veniva riunito quello introdotto da V.B., in proprio e nella qualità di D.S.S. e D.S.F.. In esito, il Tribunale di Rossano dichiarava cessata la materia del contendere tra B.P. e D.M.R., rigettava la domanda proposta da V.B., ritenendo l’esclusiva responsabilità di D.S. A..

Avverso tale decisione proponevano appello D.S.S., divenuta maggiorenne, e V.B., in proprio e quale esercente la potestà sul minore D.S.F. ed in esito al giudizio, in cui erano stati convenuti la S.pa. Allsecures e Bi.

P., la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza depositata in data 7.12.2005 rigettava l’impugnazione. Avverso la detta sentenza V.B., D.S.S. e D.S.F. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo nei confronti di B.P. nella qualità. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Axa Spa, già Ali secures Assicurazioni Spa, quest’ultima resiste con controricorso. I ricorrenti hanno depositato altresì memoria difensiva a norma dell’art. 378 cod. proc. civile.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La doglianza, svolta dai ricorrenti, si articola essenzialmente attraverso due profili: il primo, fondato sulla pretesa violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 104 previgente C.d.S.; il secondo, fondato sull’insufficiente e contraddittoria motivazione. Ed invero, la sentenza impugnata – così scrivono i ricorrenti – avrebbe erroneamente esonerato da qualsiasi responsabilità il conducente del veicolo antagonista, trascurando che il B., nell’affrontare la curva a velocità non adeguata alle condizioni del tratto stradale e all’ora notturna, aveva lasciato sulla propria destra uno spazio eccessivo, di circa quattro metri, rendendosi in tal modo autore di una condotta imprudente ed imperita.

Entrambi i profili di censura sono inammissibili. A riguardo, mette conto di sottolineare che le ragioni di doglianza, formulate dai ricorrenti, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito; nè evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità.

Ed invero, premesso che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, deve ritenersi preclusa ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa. Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza, nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione, (cfr Cass. n. 9233/06).

Del resto, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio” posto che una simile revisione, in realtà, si risolverebbe sostanzialmente in una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Ciò premesso, considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della parte costituita, senza che occorra provvedere sulle spese, in favore della B., in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

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