Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20619 del 07/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20619 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 20670-2013 proposto da:
LAMANDA LUCIA C.F. LMNLCV74T51Z112N, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MARIANNA SALEMME e PIETRO D’ADAMO, giusta delega in
2018

atti;
– ricorrente –

1736

contro

ITT ITALIA S.R.L.

(già

S.R.L.),

in

Products

ITT Industries Friction
persona

del

legale

Data pubblicazione: 07/08/2018

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA DEI CARRACCI l, presso lo studio
dell’avvocato

ALESSANDRO

ALESSANDRI,

che

la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI, giusta delega in atti;

avverso la sentenza n.

41/2013 della CORTE D’APPELLO

di CAMPOBASSO, depositata

il 18/06/2013,

R. G. N.

37/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

19/04/2018

dal Consigliere Dott. ADRIANO

PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

– controricorrente

RG ,0670/2013
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 18 giugno 2013, la Corte d’appello di Campobasso, in
accoglimento dell’appello principale di ITT Industries Friction Products (ora ITT Italia)
s.r.l. e dichiarato inammissibile quello incidentale di Lucia Lamanda, ne rigettava le

termine stipulati dalla società datrice utilizzatrice con la somministratrice Adecco Italia
s.p.a. il 4 luglio e il 21 agosto 2006 per ragioni sostitutive di lavoratori assenti e di
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 5 luglio 2006 e di
condanna della predetta società al pagamento delle differenze retributive e di
regolarizzazione contributiva o, in subordine, di nullità del termine apposto al contratto
direttamente stipulato con ITT Italia s.r.l. il 10 ottobre 2006 (seguito poi da altro
analogo del 13 giugno 2007), con conversione del rapporto da tempo determinato a
tempo indeterminato dal 10 ottobre 2006 e con ogni conseguente condanna
risarcitoria: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto le
domande proposte dalla lavoratrice in via principale.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva preliminarmente inammissibile
l’appello incidentale della lavoratrice, tardivamente notificato, a norma dell’art. 436,
terzo comma c.p.c., senza richiesta di fissazione di nuovo termine per la rinnovazione.
Nel merito, essa ravvisava la legittimità di tutti i contratti a tempo determinato
stipulati, per la sufficiente specificità, in un’organizzazione aziendale complessa quale
quella della società utilizzatrice datrice (non già dell’indicazione nominativa del
lavoratore sostituito, ma) della documentata corrispondenza quantitativa tra numero
di lavoratori a termine assunti per lo svolgimento di una data funzione e la scopertura
di posti in quella stessa funzione nel periodo: nei (primi due) contratti

di

somministrazione e lavoro essendo sufficiente, a norma dell’art. 21 dig. 276/2003, la
sola generica indicazione (e non la specificazione, come invece per i contratti a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 1 d.Ig. 368/2001), nel contratto tra società
somministratrice ed utilizzatrice, dei casi e delle ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo previste dall’art. 20, terzo e quarto comma d.Ig.

i

domande di accertamento di illegittimità dei due contratti di somministrazione a

RG 0670/2013
276/2003; ed essendo stata pure precisata la destinazione della lavoratrice presso
l’unità di Termoli con mansioni di addetta al collaudo finitura e scatolamento.
Avverso tale sentenza Lucia Lamanda, con atto notificato il 10 settembre 2013,
proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui resisteva la società con

c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
20, 21, 22, 27 d.lg. 276/2003, 1 d.Ig. 368/2001, violazione dell’art. 112 c.p.c. ed
omesso esame di fatto decisivo e controverso, per la ritenuta legittimità dei contratti
di somministrazione di manodopera sull’erroneo presupposto dell’inesistenza, a
differenza che nei contratti a tempo determinato, di un obbligo di specificazione delle
ragioni di assunzione, assumendo la sufficienza di una generica indicazione
sostitutiva, senza alcun riferimento al reparto di adibizione della lavoratrice, né al tipo
di attività cui addetti i lavoratori da sostituire, né le ragioni della loro assenza; con
omessa verifica in concreto dei requisiti sostanziali suindicati.
2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 139, 148, 421, 350, 435,
436 c.p.c., per erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale,
tempestivamente depositato con la comparsa di costituzione e consegnato per la
notificazione, ma pervenuto al destinatario oltre il termine di dieci giorni prima
dell’udienza, non avendo la Corte territoriale applicato il principio di scissione degli
effetti della notificazione a mezzo del servizio postale per il notificante e il destinatario,
avendo quest’ultimo diritto al rinnovo della notificazione e non avendo l’appellante
incidentale effettivamente richiesto la fissazione di un termine allo scopo.
3. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22, 27
d.Ig. 276/2003, 1 d.Ig. 368/2001, violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omesso esame di
fatto decisivo e controverso per illegittimità dei contratti di somministrazione di
manodopera per genericità della causale, è infondato.

7

controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378

RG 20670/2013
3.1. In disparte un rilievo di inammissibilità, per genericità del motivo in violazione
della prescrizione di specificità, a pena appunto di inammissibilità, dell’art. 366, n. 4 e
n. 6 c.p.c., sotto il profilo di inosservanza del principio di autosufficienza, per omessa
trascrizione del contratto denunciato di illegittimità per genericità della causale (Cass.
1 c.p.c.;

Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 7 giugno 2017, n.
14107), i contratti in questione soddisfano il requisito di specificità della causale.
3.2. Ed infatti, nelle situazioni aziendali complesse in cui la sostituzione non sia riferita
ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica occasionalmente
scoperta, l’esigenza sostitutiva, alla base della temporaneità dell’assunzione, è
sufficientemente specificata con l’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito
territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei
lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che
consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non
identificati nominativamente: ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della
sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (Cass. 7 gennaio 2016,
n. 113; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 1
dicembre 2014, n. 25384; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577); con la conseguente
legittimità dell’apposizione del termine nel caso in cui risultino verificate la
giustificazione della sostituzione dei lavoratori assenti e le mansioni cui sia stata
addetta la lavoratrice temporaneamente assunta, in base ad accertamento del giudice
di merito, cui nel caso di specie ha provveduto la Corte territoriale (al primo
capoverso di pg. 5 della sentenza).
3.3. E ciò vale anche nei contratti di somministrazione di manodopera a tempo
determinato (Cass. 8 marzo 2018, n. 5602), nei quali (come esattamente osservato
anche dalla Corte molisana, al primo capoverso di pg. 7 della sentenza) per giunta
l’indicazione della causale, che indubbiamente deve sussistere (anche se come
elemento “contenuto”, ossia soltanto indicato e neppure a pena di nullità: art. 21,
primo comma, lett.

c) e quarto comma d.Ig. 276/2003), come appunto è stato

accertato nel caso di specie, non comporta tuttavia quegli oneri di specificazione

3

30 luglio 2010, n. 17915, con principio affermato ai sensi dell’art. 360bis, n.

RG 20670/2013
prescritti, a pena di inefficacia, dall’art. 1, secondo comma d.Ig. 368/2001, per i
contratti a tempo determinato: in assenza di alcuna incompatibilità ontologica tra le
due tipologie di contratto (Cass. 21 febbraio 2018, n. 4220).
4. Anche il secondo motivo, relativo a violazione degli artt. 139, 148, 421, 350, 435,

infondato.
4.1. E’ noto il principio secondo cui, nei giudizi soggetti al rito del lavoro, la circostanza
che l’appellante principale abbia ricevuto la notifica dell’appello incidentale meno di
dieci giorni prima di quello fissato per la discussione, in violazione del termine di cui
all’art. 436 c.p.c., non renda inammissibile l’appello incidentale, se la comparsa di
risposta sia stata comunque tempestivamente depositata e la richiesta di notifica
all’ufficiale giudiziario sia avvenuta prima dello spirare del termine suddetto. In tale
ipotesi, tuttavia, poiché l’appellante principale ha comunque diritto a godere per intero
del termine di dieci giorni per preparare la propria difesa, a fronte dell’eccezione di
tardività della notifica dell’appello incidentale, è onere di chi l’abbia proposto chiedere
al giudice la fissazione di un nuovo termine per rinnovarla, restando altrimenti
inammissibile l’impugnazione incidentale ove manchi detta istanza (Cass. 31 maggio
2012, n. 8723). L’inosservanza del termine per la rituale notificazione può, infatti, se il
deposito della comparsa contenente l’appello incidentale sia stato tempestivo, essere
sanata ex tunc, per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione
disposta dal giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. 28 agosto 2013, n. 19818; Cass.
29 dicembre 2016, n. 27395).
4.2. Tuttavia, nel caso di specie, è stato accertato, sull’eccezione della società
appellata incidentale di tardiva notificazione, che la lavoratrice appellante incidentale
ha soltanto replicato di avere adempiuto a quanto tenuta: ossia al deposito tempestivo
della comparsa contenente l’impugnazione e alla sua notificazione (riscontrata come
pervenuta al destinatario oltre il termine di dieci giorni anteriore all’udienza di
discussione); senza altro aggiungere, né richiedere (così al terzo e quarto capoverso di
pg. 4 della sentenza).

4

436 c.p.c. per erronea pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale, è

RG 20670/2013
5. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la
regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna Lucia Lamanda alla rifusione, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C
4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma

lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 19 aprile 2018

La Corte

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