Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20618 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9224/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e

difesa dall’avv. Alberto Giordano, come da procura in calce al

ricorso, con cui elett.te domicilia in Roma alla via Appia n. 96

presso lo studio dell’avv. Corrado Lo Porto;

– ricorrente –

contro

S.A., elett.te domiciliato in Casavatore, al v.le

Michelangelo n. 54 presso lo studio degli avv.ti Vincenzo Carraturo

e Pasquale Manna;

– intimato –

avverso la sentenza n. 348/23/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 2/10/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 maggio 2019 dalla Dott.ssa d’Orfano Milena.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 348/23/13, depositata il 2 ottobre 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, rigettava l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A., avverso la sentenza n. 613/3/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una iscrizione ipotecaria, relativa a 45 cartelle di pagamento, di cui il contribuente aveva eccepito l’illegittimità in quanto iscritta oltre i termini di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25,49,50 e 77, nonchè per la mancata notifica delle cartelle sottostanti;

3. la CTP aveva accolto il ricorso e disposto la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria; la CTR, rilevato che l’iscrizione aveva ad oggetto anche 15 cartelle relative a crediti di natura non tributaria, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulle stesse e rigettato l’appello per il resto;

4. avverso la sentenza di appello, Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 31 marzo 2014, affidato ad un unico motivo; il contribuente non ha resistito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con un unico motivo la società Concessionaria deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla preventiva e regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte aventi ad oggetto crediti tributari, nonostante il regolare deposito della relativa documentazione;

OSSERVA CHE:

1. la ricorrente non ha esibito l’avviso di ricevimento del piego contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale.

1.1. Questa Corte ha più volte affermato che “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.”(Vedi Cass. n. 18361 del 2018; n. 25285 del 2014; n. 19387 del 2012; n. 627 del 2008).

1.2 Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

2. Non vi è necessità di provvedere sulle spese.

2.1. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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