Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20618 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24678/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Di Viesto Più spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv. Alberto Marcheselli, Barbara

Benazzi e Marina Milli, con domicilio eletto presso quest’ultima in

Roma, via Marianna Dionigi, n. 29;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 44/05/12 del 4 aprile 2012, depositata il 19 settembre

2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio

2020 dal Consigliere Dott. Manzon Enrico;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Giacalone Giovanni, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 44/05/12 del 4 aprile 2012, depositata il 19 settembre 2012, la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzialmente l’appello proposto da Di Viesto Più spa avverso la sentenza n. 45/09/10 della Commissione provinciale tributaria di Torino, che ne aveva solo parzialmente accolto il ricorso contro la cartella di pagamento per Imposte dirette ed IVA 2005

La CTR, per quanto ancora in questo giudizio rileva, osservava in particolare che essendovi stata acquiescenza per la parte della sentenza appellata riguardante I’IRAP e che quindi la devoluzione di appello era limitata alle sanzioni ed interessi IRES ed al credito IVA di Euro 65.462, quanto a quest’ultimo doveva considerarsi tempestiva e rituale la dichiarazione integrativa con la quale la società contribuente aveva inteso sanare un errore contenuto nella dichiarazione annuale IVA 2005, sicchè l’importo de quo non poteva considerarsi dovuto, con conseguente annullamento della cartella esattoriale per la parte relativa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente, poi illustrati con memorie.

Il PG ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art. 112, c.p.c., poichè la CTR ha accolto l’appello della contribuente in ordine alla ripresa IVA di Euro 65.462 basandosi su di una allegazione di fatto non introdotta con il ricorso introduttivo della lite ossia che la contribuente stessa aveva presentato una dichiarazione integrativa al fine di correggere l’errore della dichiarazione annuale 2006, per l’anno d’imposta 2005, che era stata la ragione della ripresa medesima.

Con il secondo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4- e con il terzo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e comunque si duole dell’assenza di adeguata motivazione della CTR a supporto dell’affermazione che l’esposizione di maggior IVA a debito nella dichiarazione annuale 2006 era conseguenza di un errore (emendabile) della società contribuente.

Con il quarto motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, poichè la CTR ha immotivatamente affermato la tempestività della dichiarazione integrativa volta ad emendare l’errore della dichiarazione annuale IVA 2006 concernente la ripresa fiscale de qua.

Le censure, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondate.

Va premesso in fatto che oggetto della ripresa che forma residua materia del contendere in questo giudizio di legittimità è un mancato versamento per un debito IVA di Euro 65.462 esposto nella dichiarazione annuale 2006 della Di Viesto Più spa, con la conseguente iscrizione a ruolo ed emissione nei suoi confronti della cartella esattoriale, anche, per questa ragione impugnata dalla Di Viesto stessa.

La società contribuente infatti sostiene che in realtà tale debito non sussisteva, essendone la dichiarazione dipesa da una mera duplicazione di importi per IVA “attiva” di cui a fatture effettivamente emesse nel 2005, anno in cui la dichiarazione verificata si riferisce, ma già computati nella dichiarazione annuale dello stesso 2005, in quanto riferite ad operazioni imponibili, così regolarizzate, del 2004.

Le quattro censure agenziali ruotano tutte intorno a tale allegazione difensiva ed alla correlativa risposta favorevole del giudice tributario di appello, deducendosi, come detto sopra, sia I’extrapetizione sia il vizio motivazionale, assoluto ovvero relativo, della sentenza impugnata.

A ben vedere tuttavia nessun profilo di tali mezzi ha fondamento, per due essenziali ragioni:

-la prima è che sulla quaestio facti la CTR piemontese si è insindacabilmente espressa -con adeguata motivazione, senz’altro al di sopra del “minimo costituzionale” secondo lo standard conseguente alla riformulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, applicabile ratione temporis (cfr. per tutte Cass., SU, n. 8053/2014)- laddove ha affermato che “..la società ha provveduto nel termine di legge a presentare dichiarazione integrativa sanando di fatto l’errore commesso in sede di compilazione dell’originaria dichiarazione IVA per l’anno 2005”. Ed il giudice tributario di appello ha ciò statuitg ossia in particolare che si trattasse, comunque, di un errore dichiarativo, sulla base di considerazioni fattuali -appunto non più “revisionabili” in questa sede, in quanto “al di sopra” di detto “minimo costituzionale” motivazionale- riguardanti la fattispecie concreta nel suo articolato complesso, in sostanza aderendo alla correlativa prospettazione difensiva della contribuente appellante e sulla base delle prove documentali dalla medesima prodotte in sede giudiziale, così, pure insindacabilmente, valutate;

-la seconda è che, in ogni caso, sulla base di tale accertamento di fatto, va senz’altro dato seguito al principio di diritto che “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria” (Cass., Sez. U, n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 – 01), principio formulato per le imposte reddituali, ma da considerare sicuramente valido anche in materia di IVA (così Cass., n. 20119 del 30/07/2018, Rv. 650052 – 01).

Ne consegue che, comunque, la tempestività della dichiarazione integrativa effettuata dalla società contribuente lite pendente (il 5 ottobre 2009) e quindi della correlativa allegazione processuale non ha alcun rilievo “decisivo” per la controversia, così escludendosi, se non l’ammissibilità, la fondatezza del quarto e del primo motivo, nemmeno essendo il secondo ed il terzo fondati per la detta considerazione sulla motivazione della sentenza impugnata.

In base ai citati arresti giurisprudenziali, accertatosi

irretrattabilmente che di “errore” si tratta, la sua emenda giudiziale è sempre utilmente esperibile, in diretta applicazione del principio generale di “capacità contributiva” ex art. 53 Cost., comma 1.In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del fatto che la citata giurisprudenza delle SU di questa Corte si è consolidata dopo la proposizione del ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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