Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20618 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20618 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 27777-2011 proposto da:
LOFIEGO SOCCORSA LFGSCR38T54C201K, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 424, presso lo studio
dell’avvocato CIAFFI VINCENZO, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI 00875360018, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GREGORIO VII 474, presso lo studio dell’avvocato
MEZZINA VITTORIA, rappresentata e difesa dagli avvocati
MARINA TANGARI, FALCIOLA ENRICO giusta procura speciale
in calce alla copia notificata del ricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/09/2013

nonché contro
BERANUDO UMBERTO;

intimato

avverso la sentenza n. 83/2011 del TRIBUNALE di BARI,

il 19/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato Ciaffi Vincenzo difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che aderisce alla relazione.

I

Ric. 2011 n. 27777 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

SEZIONE DISTACCATA di BITONTO del 18/04/2011, depositata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1. – Lofiego Soccorsa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Bari del 19-4-2011 con un articolato motivo.
Resiste con controricorso l’ intimata.
2. – Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380 bis
di

consiglio.
3.11 ricorso è inammissibile per il mancato rispetto del requisito di cui all’art. 366 n.3
c.p.c.
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 16628/2009 hanno affermato che,
nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante
la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all’art.
366 c.p.c., n. 3, che prescrive “l’esposizione sommaria dei fatti della causa” a pena di
inammissibilità.
E’ stato infatti osservato che quella prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare
la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con
eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza
impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.
4.Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 è stato ribadito che l’assolvimento del
requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del
difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva
come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda
sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo.
5.11 principio è stato confermato con la pronuncia Sez. Un, n. 5698 del 11aprile 2012,
con cui si è ribadito che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui
all’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale
contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo
affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda
processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della
sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla
costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di
quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.
6. Nella specie l’esposizione sommaria dei fatti di causa è articolata in circa 14 pagine
con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale di una serie di atti
1

come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere trattato in camera

ad illustrare

la

processuali, e manca del tutto il momento di sintesi idoneo
ricostruzione del fatto storico e lo svolgimento della vicenda processuale nei punti
essenziali .
7.Anche la illustrazione dei motivi non consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione
della comprensione dei motivi stessi
Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle
parti. Non sono state depositate conclusioni scritte.
Motivi della decisione
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha
condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile.
La spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali liquidate in euro 1.700,00 di cui euro 200,00 per spese oltre accessori
come per legge..
Roma 3-7-2013

8.

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