Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20618 del 07/10/2011

Cassazione civile sez. III, 07/10/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 07/10/2011), n.20618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ZONTA SRL, nella persona dell’amministratore e legale rappresentante

Sig. Z.G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAIOLINO ANGELO

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., C.R., C.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo

studio dell’avvocato GARATTI LUCIANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato BERTUETTI GASPARE, con procura speciale del dott.

Notaio Alberto Broli, in Brescia, del 25/10/2006, rep. n. 73798;

– controricorrenti –

contro

CARROZZERIA MINONZIO SPA;

– intimato –

sul ricorso 32222-2006 proposto da:

CARROZZERIA ANTONIO MINONZIO SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO,

(OMISSIS), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro

tempore, rag. G.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GRAMSCI 34, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDI EMMA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BOSTICCO PAOLO giusta delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

e contro

ZONTA SRL, C.R., C.S., P.

F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 500/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Prima civile, emessa il 05/10/2005, depositata il 13/06/2006;

R.G.N. 210 – 217/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato MAIOLINO ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

incidentale, accoglimento del 2 motivo del ricorso principale,

rigetto del 1-4-5 motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel (OMISSIS) C.A., commerciante ambulante, era intento allo scarramento del cassone da lui adibito ad esercizio commerciale. Il cassone, sollevato su bracci meccanici, improvvisamente piombò addosso al C. e lo uccise. Le sue eredi citarono in giudizio la carrozzeria Minonzio spa, presso la quale il mezzo era stato acquistato, nonchè la Zonta srl che lo aveva parzialmente costruito.

Il primo giudice riconobbe il concorso causale della vittima nella misura del 30% e, con riferimento al D.P.R. n. 224 del 1988 (vigente all’epoca dei fatti), condannò le società convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e morale in favore della vedova e delle due figlie della vittima. Respinse, invece, la richiesta di risarcimento del danno biologico jure proprio ed jure hereditatis, nonchè quella di risarcimento del danno per spese funerarie e riparazione del cassone.

La sentenza fu impugnata dalle due società, nonchè, incidentalmente, dalle eredi della vittima. La Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma: rideterminò favorevolmente per le attrici l’importo risarcitorio del danno patrimoniale e morale dovuto dalle società in solido; condannò le società a rivalere le stesse della somma spesa per la riparazione del cassone ed a pagare le spese dei giudizi di merito; in accoglimento dell’appello della Carrozzeria contro la Zonta, dichiarò quest’ultima “tenuta a tenere indenne la prima da ogni esborso sostenuto in esecuzione della sentenza”.

Propongono ricorso per cassazione: la Zonta attraverso sette motivi;

la Carrozzeria Minonzio attraverso un motivo. Resistono con controricorso gli eredi della vittima.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti avverso la medesima sentenza.

IL RICORSO INCIDENTALE DELLA CARROZZERIA MINONZIO. Per ragioni di ordine logico deve essere prima affrontato l’esame del ricorso incidentale della Carrozzeria Minonzio.

Il ricorso (che nella parte iniziale si limita ad aderire ai primi cinque motivi del ricorso principale della Zonta, per poi diffusamente discutere della contraddittorietà della sentenza nel punto in cui ha condannato le due società in solido) è fondato.

La Carrozzeria propose appello, insistendo sull’esclusiva responsabilità della vittima nella produzione del sinistro e dolendosi del fatto che il Tribunale non avesse accolto la domanda di garanzia da sè proposta contro la Zonta. La sentenza, dopo aver ricostruito la dinamica del sinistro, accoglie l’appello della Carrozzeria, precisando che questa s’era “limitata a vendere alla vittima il camion attrezzato per il commercio, il cui meccanismo di carramento e scarramento era stato invece affidato alla Zonta, ditta nota ed affermatasi proprio per la sua specializzazione nella realizzazione di simili impianti…”. Aggiunge, poi, la sentenza che “il Tribunale si è completamente dimenticato della richiesta di garanzia e manleva avanzata dalla convenuta che, invece, avrebbe dovuto essere accolta giacchè il sinistro è risultato essere la conseguenza proprio di omissioni progettuali e costruttive imputabili alla Zonta srl la quale, dal canto suo, neppure ha replicato nè eccepito alcunchè sul punto in questione, con ciò implicitamente ammettendo la sua responsabilità”.

E’ evidente la contraddizione in cui è incorsa la sentenza impugnata, la quale: nella parte motiva, sembra escludere qualsiasi responsabilità della Carrozzeria ed attribuirla, invece, alla Zonta per le omissioni nel progetto e nella costruzione del cassone, tant’è che accoglie la domanda di garanzia proposta dalla prima verso la seconda; mentre, nella parte dispositiva, pronunzia condanna risarcitoria nei confronti delle due società in solido, sia per danno patrimoniale, sia per danno morale, sia per l’ulteriore danno costituito dalle spese sostenute per la riparazione del cassone, sia per le spese dell’intero giudizio; infine, accoglie la domanda di garanzia della Carrozzeria verso la Zonta.

Sul punto deve essere cassata la sentenza impugnata ed il giudice del rinvio, rivalutata la vicenda processuale, provvedere a definire le responsabilità (o l’eventuale assenza di responsabilità) di ciascuna delle società convenute ed i rispettivi titoli di attribuzione.

IL RICORSO DELLA ZONTA SRL. Il primo motivo – con il quale la società ricorrente sostiene che il giudice non avrebbe potuto procedere alla rideterminazione dell’importo risarcitorio in assenza di una specifica domanda della controparte sul punto – è infondato, in quanto siffatta domanda è stata esplicitamente avanzata dagli eredi della vittima negli atti del procedimento d’appello (cfr. controricorso pagg. 7/11, che non trova smentita sul punto).

Altrettanto infondato è il secondo motivo – con il quale si censura la violazione del giudicato interno sul punto della riconosciuta rivalutazione – siccome nel procedere alla riliquidazione dell’importo risarcitorio il giudice ha legittimamente proceduto a rivalutare gli importi che hanno costituito oggetto della condanna.

Inammissibile per assoluta genericità è il terzo motivo, che lamenta il vizio della motivazione in ordine alla rideterminazione degli importi risarcitori in favore degli eredi.

Infondato è il quarto motivo – con il quale, sotto il profilo della nullità della sentenza, si censura il punto di questa in cui è stato il liquidato il danno sofferto dalle attrici per la riparazione del mezzo – in quanto lo stesso motivo (in nota) riproduce la domanda formulata in proposito dagli eredi della vittima; la sentenza a pag.

20 da atto dell’avvenuta produzione della fattura emessa dalla stessa Carrozzeria Minonzio (che nulla ha eccepito in proposito) per la riparazione al cassone.

Il quinto motivo è infondato, in quanto le spese per la riparazione del cassone e quelle funerarie sono state correttamente liquidate sotto forma di danno patrimoniale emergente conseguente ad illecito extracontrattuale; sicchè, il riferimento al diritto contrattuale di garanzia al quale fa riferimento la ricorrente non è pertinente rispetto alla vicenda trattata.

I motivi sesto e settimo, che concernono le responsabilità delle due società, restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del ricorso principale.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie l’incidentale, rigetta i motivi dal primo al quinto del principale e dichiara assorbiti i motivi sesto e settimo del principale stesso. Cassa, quanto al ricorso accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, la quale provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA