Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20618 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20618 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 18447-2013 proposto da:
SEGANTI

ARTURO

C.F.

SGNRPR42C22A944N,

CESARINI ALBERTO C.F. CSRLRT49A22H501L, LA
POSTA ALESSANDRO C.F.

LPSLSN46R21H501I,

MATURANI

MTRNTN61P11H501V,

GRILLO
2018
1720

MATTE’

ANTONIO C.F.
MARIANO

GRLMRN57B08H501Y,
MADDALENA

GENTILI

MTTMDL58R63H501N,
BIAGIO,

C.F.

DE

LOMBARDI

FILPO
GIUSY

C.F.
FRANCESCO
C.E.

Data pubblicazione: 07/08/2018

MLBGSY70E64B851F,

POLSONI

ARMENIA

C.F.

PLSRMN54H67B722A,

RENELLA

ESTERINA

C.F.

RNLSRN54D66E472Y,

BASILE

LUCIANA

C.F.

BSLLCN46A47H501E,

PERRONE

ANTONIO

C.F.

ZNTMRA47D44E098J, ONORATO OLIVIA C.F.
NRTLV070L60H501E, queste ultime in qualità
di eredi di ONORATO OLIVIA, BRUNELLI
GIOVANNI C.F. BRNGNN53R15H501E, GASPARRINI
GIULIANA C.F. GSPGLN46T51H501J, SOLLAZZO
CATERINA

CLETA

C.F.

SLLCRN50966D122X,

STRAMBACI SCARCIA ANTONIO C.F.
STRNNN61B16D883Y, DE ANGELIS PATRIZIA C.F.
DGNPRZ46A70H501X, FIORENTINO PIERLUIGI C.F.
FRNPLG45A04F839R, LO PRESTI GIUSEPPE C.F.
LPRGPP59TO2H501I,

PIAZZA

GIOVANNI

C.F.

PZZGNN44L28H501S,

PUNTONI

PAOLO

C.F.

PNTPLA57T16H501P,

NOVELLI

RITA

C.F.

NVLRTI5OR47A632T, BARTOLUCCI ALBERTA C.F.
BRTLRT46B59B408P, RIZZO VALERIA CLARA C.F.
RZZVRC62A70Z114S,

TRAIETTO

TRTNCL43B02A225H,

CHECCUCCI

CHCGAI7OR57D612Z,

VENTRESCA

VNTRFL47S01E307E,

TABBITA

NICOLA

C.F.

GAIA

C.F.

RAFFAELE
GIUSEPPE

C.F.
C.F.

PRRNTN49S30L049J, ZONATO ONORATO MARIA C.F.

TBBGPP45M16H501D,

PEPE

PAOLINA

C.E.

PPEPLN67A66H501T, GRIMALDI RENATO C.F.
CRMRNT59815A662M, SANTACROCE RAIMONDO C.F.
SNTRND57D13F839G, GIGLIANI FRANCESCO C.F.

procuratore di DI SALVO DOMENICO, SOPRANO
PAOLO C.F. SPRPLA5OL53H501U, TOMBOLINI
CRISTINA C.F. TMBCST54S46H501X, MONTANARO
OLIVIERO C.F. MNTLVR57D03H501H, GAGLIARDI
TERESA C.F. GGLTRS51P42H978U, ITALIANO
GIUSEPPE

C.F.

TLNGPP54A14H501N,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
LUTEZIA 8, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO CAMPAGNOLA, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati FRANCESCO
ROSI, MONICA GALANO giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE CF. A01292105A9, in
persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;

GGLENC51E29F839Q, in proprio e quale

- resistente –

avverso la sentenza n. 7558/2012 della
CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

26/02/2013 R.G.N. 10761/2010.

R.G 18447/2013

RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da Arturo Seganti e dagli
altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dirigenti di seconda fascia del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avverso la sentenza del locale
Tribunale che aveva rigettato le domande volte ad ottenere l’accertamento del diritto alla
integrale attribuzione in loro favore delle risorse destinate, per gli anni compresi fra il
1998 ed il 2007, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato e la

effettivamente spettante in relazione all’integrale utilizzazione del fondo e quanto
percepito;
2. gli originari ricorrenti avevano, in sintesi, dedotto che la Totazione organica del
Ministero era stata aumentata da 36 a 56 unità é con nota del 4 febbraio 2003 il
Ministero dell’Economia aveva quantificato il fondo complessivo per la retribuzione di
posizione e di risultato in C 1.500.307,00 e la quota media unitaria per ciascun dirigente
in C 26.791,20, precisando che, fermo restando l’ammontare di C 964.483,26 calcolato in
relazione alle 36 unità dirigenziali già in servizio, per ogni ulteriore incarico conferito il
fondo poteva essere incrementato della quota unitaria, fino a concorrenza dell’incremento
massimo di C 535.824,00;
3. i dirigenti avevano contestato il criterio di ripartizione del fondo ritenendo che il
Ministero non avesse adempiuto l’obbligo contrattualmente stabilito di integrale
utilizzazione delle risorse stanziate, penalizzando i dirigenti in servizio i quali, tra l’altro,
pur a fronte di una carenza di organico, avevano garantito la funzione di direzione delle
divisioni prive di titolare;
4. la Corte territoriale, respinto il motivo di appello formulato avverso il capo della
decisione che aveva ritenuto parzialmente prescritto il diritto, ha evidenziato che l’art. 58
del CCNL 21/4/2006 per l’area della dirigenza dei ministeri «non contiene elementi dai
quali si possa evincere che l’intero importo del fondo vada comunque utilizzato in favore
dei dirigenti presenti, indipendentemente dal numero degli stessi»;
5. ha aggiunto che le successive ipotesi di accordo, tutte aventi efficacia temporale
limitata, non confortano la tesi degli appellanti ed ha precisato infine che la successiva
adesione del Ministero per l’anno 2006 al diverso criterio di calcolo preteso dai dirigenti
«non ha valore ricognitivo per il passato nè vincolante per il futuro»;
6. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in
epigrafe sulla base di due motivi, ai quali il Ministero non ha opposto difese, avendo
l’Avvocatura depositato solo un atto di costituzione con il quale ha chiesto di poter
partecipare all’udienza di discussione della causa.

conseguente condanna del Ministero a corrispondere le differenze fra quanto

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo denuncia «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di
discussione fra le parti» nonché «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 58 del C.C.N.L.
2006» e addebita alla Corte territoriale di non avere compreso pienamente la domanda,
con la quale erano stati contestati non soltanto i criteri di distribuzione del fondo ma
anche le modalità di finanziamento e di costituzione;
1.1. i ricorrenti sostengono che sino a tutto l’anno 2005 l’amministrazione ha errato
nell’interpretare l’art. 58 del C.C.N.L., calcolando il fondo in relazione al numero dei

dirigenziali previste in pianta organica;
1.2 precisano che, contrariamente a quanto asserito dal giudice di appello, è lo stesso
art. 58 che impone l’obbligo di integrale utilizzazione delle risorse sicché, una volta
quantificato il fondo in relazione alla dotazione organica dell’anno di riferimento, le
somme così ottenute devono essere necessariamente ripartite nella loro totalità fra i
dirigenti in servizio i quali, tra l’altro, assicurano la funzione di direzione anche delle
divisioni scoperte;
1.3. aggiungono che lo stesso Ministero ha aderito a detta interpretazione della disciplina
contrattuale per gli anni 2006 e 2007 ed evidenziano che, essendo rimasta immutata la
disciplina contrattuale l’esegesi meno restrittiva non poteva che valere anche per le
annualità precedenti;
2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata violazione o falsa applicazione
dell’art. 345 cod. proc. civ. perché non poteva essere dichiarato inammissibile il motivo di
appello con il quale era stata impugnata la decisione del Tribunale nella parte in cui
aveva ritenuto prescritto i diritti maturati sino all’anno 2002;
2.1. si sostiene che non costituisce domanda nuova, inammissibile in grado di appello, la
mera specificazione del nomen iuris della pretesa, effettuata senza mutare i fatti dedotti
in primo grado, sicché ben potevano gli appellanti invocare il termine decennale previsto
per l’azione di indebito arricchimento;
3. il primo motivo di ricorso è infondato perché i ricorrenti, nel sostenere, da un lato, che
il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato deve essere costituito tenendo conto
del numero dei dirigenti astrattamente previsti in pianta organica, dall’altro che, in ogni
caso, il fondo così costituito deve essere ripartito fra tutti i dirigenti in servizio, non
considerano la disciplina contrattuale nella sua interezza, né le finalità e le caratteristiche
proprie dell’istituto che viene in rilievo;
3.1. quanto alle modalità di costituzione del fondo va detto che l’art. 58 del CCNL
21.4.2006 per la dirigenza del comparto ministeri nei primi due commi richiama i fondi
«istituiti dai previgenti contratti collettivi» e fa specifico riferimento «alle risorse storiche
come determinate al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi »

dirigenti effettivamente in servizio anziché, come avrebbe dovuto, alle posizioni

nonché agli «stanziamenti dell’art. 36, comma 2, lett. a), b) c) d) del CCNL Ministeri
quadriennio 1994/1997 del 9 gennaio 1997»;
3.2. la norma collettiva richiamata, dopo avere individuato le diverse tipologie di risorse
utilizzabili ai fini della formazione del fondo, aggiunge che le stesse sono calcolate « in
relazione al personale con qualifica dirigenziale in servizio al 31.8.1993, secondo i criteri
di cui all’art. 3, comma 19, della legge n. 537/93, tenendo conto di quanto stabilito al
comma 6 del medesimo articolo; in alternativa, l’Amministrazione può calcolare le
medesime risorse con le stesse modalità ma in relazione al personale con qualifica
dirigenziale effettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL.» e

servizio e posizioni dirigenziali da considerare ai fini della graduazione delle funzioni;
3.4. quest’ultima è stata disciplinata nel tempo, dapprima dagli artt. 37 e 38 del CCNL
9.1.1997, secondo cui, nei limiti della disponibilità del fondo, «le amministrazioni
attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale prevista nell’assetto
organizzativo delle amministrazioni medesime» (art. 37, comma 3), e poi dall’art. 54 del
CCNL 21.4.2006 con il quale è stato ribadito che la retribuzione di posizione ha il «fine di
assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle
connesse responsabilità»;
3.3. l’art. 58, comma 7, invocato dai ricorrenti prevede che «in caso di attivazione di
nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle
competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della
dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le
amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di
cui all’art. 39, comma 1, della legge n. 449/97, valutano anche l’entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova
graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e
adeguano le disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato»;
3.4. la disposizione non può essere avulsa dall’intero contesto nel quale si inserisce in
quanto, dovendo essere letta alla luce delle altre clausole contrattuali che disciplinano le
modalità di formazione del fondo e la graduazione delle funzioni, persegue unicamente
l’obiettivo di evitare la cristallizzazione del fondo stesso e di consentirne l’adeguamento
nei casi in cui le modifiche organizzative incidano sul numero delle posizioni dirigenziali o
sugli elementi da considerare ai fini della graduazione (dimensione struttura, collocazione
della posizione nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, responsabilità);
3.5. in dette ipotesi, peraltro, le somme destinate ad incrementare il fondo vanno
utilizzate nei limiti e nel rispetto delle causali dello stanziamento aggiuntivo e, quindi,
non possono essere destinate, come sostenuto dai ricorrenti, ad incrementare in modo
indifferenziato la retribuzione di posizione dei dirigenti in servizio, dovendo, invece,

3

pone, quindi, una stretta correlazione fra ammontare delle risorse disponibili, dirigenti in

remunerare solo le posizioni di nuova istituzione, ove effettivamente assegnate, o quelle
che abbiano subito significative modificazioni;
3.6. il meccanismo corretto è, quindi, quello indicato nella nota del Ministero
dell’Economia del 4.2.2003, con la quale si evidenziava che a seguito dell’ampliamento
del numero dei dirigenti il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato andava
incrementato di complessivi C 535.824,00, ma si precisava anche che l’incremento
doveva essere utilizzato «per ogni nuovo incarico» al quale veniva attribuita la quota di
€ 26.791,20 «da rapportare all’effettiva data di conferimento dell’incarico» stesso;
3.7. la pretesa dei ricorrenti di vedersi attribuita l’intera somma destinata ad

essere fondata sul principio della necessaria utilizzazione delle risorse, sia perché
l’incremento, sulla base delle considerazioni sopra esposte, era destinato ad essere
effettivo solo al momento del conferimento dei nuovi incarichi, sia perché, comunque, la
disposizione contrattuale invocata, al pari del previgente art. 39 del CCNL 9.1.1997,
consente che «a consuntivo» le risorse possano risultare ancora disponibili ed esclude in
detta ipotesi l’invocata automatica maggiorazione degli importi destinati a remunerare la
posizione dirigenziale degli altri dirigenti in servizio, stabilendo, il CCNL 1997, che le
stesse «sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato e quindi
rassegnate alla quota del fondo di posizione dell’esercizio finanziario successivo», mentre
il CCNL 2006 ne rimette la destinazione alla contrattazione integrativa;
3.8. non rileva, poi, che i dirigenti in servizio abbiano assicurato anche le funzioni proprie
delle posizioni dirigenziali prive di titolari perché per il principio dell’onnicomprensività
della retribuzione, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, il trattamento economico
fissato dai contratti collettivi remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti
nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell’ufficio ricoperto o «comunque conferito
dall’amministrazione presso cui prestano servizio»;
3.9. è significativo al riguardo osservare che la contrattazione collettiva del 2006 abbia
espressamente escluso ( art. 61) che in caso di vacanza in organico o di sostituzione il
dirigente possa pretendere una maggiorazione della retribuzione di posizione,
prevedendo solo un aumento percentuale della retribuzione di risultato, se ed in quanto
spettante, e rinviandone la compiuta disciplina alla contrattazione integrativa;
3.10. in via conclusiva si deve affermare che l’interpretazione logico-letterale e
complessiva delle disposizioni collettive sopra richiamate induce a ritenere che, come già
affermato da questa Corte in relazione all’analoga disciplina prevista per i dirigenti degli
enti locali, nella determinazione del fondo finalizzato a finanziare la retribuzione di
posizione e di risultato «deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente
coperte e non di tutte quelle contemplate nell’organico dell’ente» ( Cass. n. 9645/2012);
4. il secondo motivo è inammissibile perché formulato senza il necessario rispetto degli
oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.,

4

incrementare il fondo per effetto dell’ampliamento della dotazione organica non può

non avendo i ricorrenti riportato nel ricorso il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio
di primo grado e dell’appello;
5. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il Ministero non ha
svolto attività difensiva;
6. sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma ibis.
Così deciso nella Adunanza camerale del 18 aprile 2018

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei

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