Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20617 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 22/12/2015, dep. 13/10/2016), n.20617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16435/2013 proposto da:

N.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SALERNI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA, in persona del suo procuratore

avvocato D.S.U.E., R.C., A.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo

studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONELLO SILVERIO MARTINEZ giuste procure

speciali a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4181/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/12/2012, R.G.N. 804/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato ARTURO SALERNI;

udito l’Avvocato STEFANIA IASONNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Nel maggio del 2007 N.N., in proprio e quale legale rappresentante del partito denominato “(OMISSIS)”, convenne dinanzi al Tribunale di Milano, insieme con altri aderenti al partito, A.M., R.C. e la Mondadori Editore s.p.a., chiedendo loro il risarcimento dei danni patiti a seguito della pubblicazione di un articolo sul settimanale “(OMISSIS)”, dal titolo “(OMISSIS)”, in cui esso attore veniva accostato, in qualità di “erede”, all’organizzazione terroristica denominata “(OMISSIS)”, essendo egli stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell’ambito di un procedimento per associazione sovversiva, nel corso del quale era subito emerso (come da comunicazione del Procuratore della Repubblica di Roma) la sua estraneità alle indagini in corso sulle (OMISSIS) e sull’omicidio di D.M..

Il giudice di primo grado dichiarò prescritta la domanda.

La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta, tra gli altri, da N.N., la rigettò sia pur con diversa motivazione rispetto alla sentenza del Tribunale (ritenendo non prescritta la domanda risarcitoria per effetto della proposizione di efficaci atti interruttivi del relativo decorso).

Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina il N. ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura illustrati da memoria.

Resistono con controricorso gli intimati come indicati in epigrafe.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione ed errata interpretazione degli artt. 324 e 329 c.p.c..

Il motivo – con il quale il ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto passata in cosa giudicata la decisione relativa all’autrice dell’articolo per cui è causa è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che, nella specie, l’aver circoscritto la domanda risarcitoria al solo direttore responsabile della rivista e alla sola casa editrice non fosse dovuto ad una non significativa omissione incompatibile con la diversa e manifesta intenzione di contestare tout court e senza alcuna limitazione soggettiva gli effetti giuridici della sentenza di primo grado (come sostenuto in ricorso al folio 27), ma fosse viceversa il frutto di una vera e propria rielaborazione delle iniziali richieste, con specifica e circoscritta indicazione dei soggetti appellati e delle rispettive responsabilità, tale da imporre un’interpretazione necessariamente letterale degli atti, in assenza, nel corpo di essi, di elementi chiari e incontrovertibili dai quali desumere che la puntuale rielaborazione de qua non corrispondesse all’intenzione delle parti.

Al di là della (già di per se decisiva) circostanza per la quale il ricorrente non indica a questa Corte in cosa consisterebbero gli inequivoci elementi, contenuti nell’atto di appello, da cui desumere l’intento di agire anche in secondo grado nei confronti della redattrice dell’articolo, l’interpretazione offerta dal giudice di appello (cui solo compete la valutazione nel merito del contenuto di un atto processuale) appare scevra da vizi logico-giuridici, e pertanto incensurabile in sede di giudizio di legittimità.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione delle previsioni di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c., art. 595 c.p., art. 21 Cost., nonchè di quanto previsto dalla L. n. 47 del 1949; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo è infondato.

Diversamente da quanto illustrato da parte ricorrente, e conformemente con quanto ritenuto dal giudice di appello, l’articolo per il quale è ancor oggi processo non presenta il denunciato carattere diffamatorio, atteso l’indiscutibile contenuto di verità, quantomeno putativa, dei fatti narrati (così, motivatamente, la sentenza milanese ai ff. 13-14), mentre la distinzione, pur oggi lamentata, in punto di esatta qualificazione giuridica dei fatti contestati (associazione sovversiva ex art. 270 c.p., e non associazione di stampo terroristico di cui all’art. 270 bis stesso codice) sfugge (come, ancora condivisibilmente, afferma la Corte territoriale) al linguaggio comune ed alla comune comprensione, ben potendo, in una lettura dei fatti non professionalmente qualificata, essere definito e ritenuto terrorista colui che si riprometta di abbattere con atti violenti il governo dello Stato.

L’accertamento della scriminante della verità putativa, oggetto di puntuale analisi e valutazione da parte della Corte di appello anche alla luce della necessaria contestualizzazione dello scritto rispetto all’epoca in cui venne redatto e della parimenti giustificabile pubblicazione della fotografia della famiglia N., appare scevro da qualsivoglia vizio logico-giuridico, e si sottrae, pertanto, alle critiche mosse con il motivo in esame.

Con il terzo motivo, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo – con il quale si lamenta la omessa considerazione, da parte della Corte di appello di Milano, della comunicazione resa dall’organo inquirente in seguito all’arresto del N., circa la assoluta estraneità delle indagini relative al partito di (OMISSIS) rispetto a quelle svolte sull’omicidio D. e sulle (OMISSIS) – non ha giuridico fondamento.

Come condivisibilmente può desumersi dalla motivazione adottata dalla Corte territoriale (che riporta il contenuto dell’atto di appello a folio 10 della sentenza impugnata), l’articolo pubblicato sul settimanale edito dalla Mondadori si concretò in un commento ragionato sull’operazione di P.G., che aveva condotto all’arresto del ricorrente, contenente ampi stralci dell’ordinanza del GIP, ove era espresso il riferimento ai rapporti degli esponenti del partito di appartenenza del N. con la banda armata delle (OMISSIS)-(OMISSIS) (di qui, la ritenuta scriminante della verità putativa, espressamente e motivatamente richiamata nella sentenza impugnata al folio 12).

Tutte le censure mosse alla sentenza della Corte milanese, pertanto, sono irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale dianzi descritto, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360, n. 5, del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione.

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 8200, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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