Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20617 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20617 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 24326-2011 proposto da:
BRAGGIOTTI GIANLUCA BRGGLC50P28F123L, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ALFREDO CASELLA 38, presso lo
studio dell’avvocato SABBADINI GIANCARLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ASTI
ENRICO MARIO, giusta procura alle liti a margine della
seconda pagina del ricorso;
– ricorrente contro

INTESA SANPAOLO SPA 00799960158 – già Banca Intesa SpA
(per fusione per incorporazione del Sanpaolo Imi SpA
in Banca Intesa SpA) in persona del suo procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO
23, presso lo studio dell’avvocato NATALE MICHELA,

Data pubblicazione: 09/09/2013

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

TAVORMINA

VALERIO, giusta procura speciale a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controrícorrente e ricorrente incidentale nonchè contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA;
– intimate – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2114/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO del 28.6.2011, depositata il 13/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/07/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ULIANA ARMANO;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale
l’Avvocato Michela Natale (per delega avv. Valerio
Tavormina) che si riporta agli scritti.
\b-/- E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ANTONIETTA CARESTIA che si riporta alla
relazione scritta.

COTECO SERVICE SRL,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1.Braggiotti Gianluca ha proposto domanda per il risarcimento pari ad euro
62.500.000 in conseguenza del furto dell’autovettura Porsche Carrera parcheggiata
presso l’autorimessa di proprietà di Intesa Sanpaolo s.p.a., con la quale il Braggiotti
aveva stipulato un contratto di parcheggio, autorimessa gestita da CO.TE.CO . Service

L’ Intesa Sanpaolo ha chiesto la chiamata in causa della CO.TE.CO .Service s.r.I e il
rigetto della domanda ,eccependo in via preliminare che il Braggiotti era stato già
indennizzato per il suddetto furto dalle Generali Assicurazioni s.p.a., la quale si era poi
surrogata ex art. 1916 c.c. nei diritti dell’assicurato ed aveva proposto autonomo
giudizio contro l’ Intesa Sanpaolo quale terza responsabile.
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda condannando l’Intesa Sanpaolo al
risarcimento del danno per il furto in favore del Braggiotti nella misura di euro
62.500,00 oltre le spese.
2.Ha proposto impugnazione dell’Intesa Sanpaolo ed ha notificato l’atto di appello
anche alle Generali Assicurazioni “per il caso di ritenuto subingresso ex l’art. 111 c.c.”
per essere questa succeduta nel diritto controverso, evidenziando chel’ Intesa
Sanpaolo si trova esposta al rischio di dover corrispondere un duplice ristoro per il
medesimo titolo, sia al Braggiotti sia all’assicuratore in forza dell’esercitato diritto di
surroga.
3.Le Generali Assicurazioni hanno replicato sostenendo la estraneità al giudizio in
quanto l’autovettura rubata era di proprietà di Amos Margherita, moglie del Braggiotti,
alla quale avevano risarcito integralmente il danno in forza della polizza assicurativa
stipulata con Braggiotti e comprensiva della garanzia per il furto, polizza avente
natura di un contratto stipulato per conto altrui, sicché gli effetti si sarebbero dovuti
produrre, come poi é avvenuto, nei confronti della terza beneficiara Amos Margherita
quale proprietaria dell’autovettura; di aver esercitato il diritto di surroga , con
autonomo giudizio , nei confronti della responsabile Intesa Sanpaolo.
4.La Corte di appello di Milano con sentenza del 13-7-2011 , a modifica della decisione
di primo grado , ha rigettato la domanda del Braggiotti ed ha dichiarato inammissibile
l’appello dei confronti della Generali Assicurazioni s.p.a.
5.Braggiotti Gianluca propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del della
Corte di Appello di Milano con un motivo.
Resiste l’Intesa Sanpaolo e propone ricorso incidentale condizionato.
1

s.r. I.

I

Non presentano difese gli altri intimati.
5. Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380 bis
come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere trattato in camera di
consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.
6.Con l’unico motivo di ricorso viene denunziata violazione degli artt.1766,1777,1372
c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c e difetto di motivazione sul punto ex art. 360 n.5
c.px.

del diritto al risarcimento del danno essendo a tal fine irrilevante la circostanza che
la moglie proprietaria dell’autovettura era stata integralmente risarcita dalla Ass.ni
Generali.
7.11 motivo è infondato
La Corte di appello ,dopo aver osservato che risulta documentato fin dal primo grado
di giudizio che proprietaria dell’autovettura assicurata contro il furto presso
Assicurazioni Generali era Amos Margherita, moglie del Braggiotti, la quale é stata
integralmente indennizzata per il furto con la somma di euro 43.200,00,ha ritenuto
che il Braggiotti, legittimato ad agire con l’azione di responsabilità derivante dal
contratto di parcheggio trattandosi di azione personale che prescinde dalla proprietà
del bene sottratto, ha chiesto a titolo risarcitorio unicamente il valore dell’autovettura,
che tuttavia era di proprietà della moglie, la quale soltanto ha subito il relativo danno

/vedendosi diminuito il proprio patrimonio, mentre nessun danno é derivato al Bragiotti
J
\

dal furto di un bene che non gli apparteneva; altri danni, che in ipotesi sarebbero
potuti derivare al depositante, non sono stati in alcun modo dedotti.
8.Peraltro l’obbligazione risarcitoria di competenza della Bragiotti si é estinta per
intervenuto integrale pagamento alla propeitaria dell’autovettura, accettato e
quietanziato, da parte di Generali Assicurazioni. Ne consegue che la domanda
risarcitoria del Bragiotti deve essere respinta perché, a prescindere dall’eventuale
responsabilità del depositario, non ha subito alcun danno.
9.La motivazione della Corte di merito è conforme al diritto in quanto in tema di
responsabilità per le cose in deposito, venuta a mancare la restituzione della cosa per
fatto imputabile al depositarlo , sorge a carico di quest’ultimo
risarcimento del danno, intesa

l’obbligazione del

a rimettere il depositante nella stessa condizione

economica in cui si sarebbe trovato se la restituzione in natura fosse stata eseguita.
Nella specie l’autovettura non era di proprietà del Braggiotti,ma della moglie risarcita
per il furto, ed egli non ha neanche dedotto altri danni al di fuori del valore del bene.

2

Lamenta il ricorrente che in quanto titolare del contratto di deposito egli era titolare

10.11 ricorso incidentale condizionato è assorbito.
11.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle

parti. Non sono state depositate conclusioni scritte.
Entrambe la parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha

essere rigettato e assorbito il ricorso incidentale condizionato..
La spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
principale;dichiara assorbito il ricorso incidentale
La Corte rigetta il ricorso
condizionato; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in
euro 7.200,00 di cui euro 200,00 per spese oltre accessori come per legge..
Roma 3-7-2013

condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Il ricorso principale deve

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