Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20617 del 07/08/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20617 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 14727-2013 proposto da:
NAGNI

LOREDANA

C.F.

NGNLDN64C45A518V,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO

CESARE

71,

presso

lo

studio

dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che la
rappresenta
2018
1717

e

difende

unitamente

all’avvocato ANTONIO MASTRI giusta delega
in atti;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 07/08/2018

contro

COMUNE

CAMERANO

C.F.

00168600427,

in

persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

ELIO VITALE, rappresentato e difeso dagli
avvocati ALESSANDRA RANCI, GIOVANNI RANCI
giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale

contro

NAGNI

LOREDANA

C.F.

NGNLDN64C45A518V,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 71, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che la
rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANTONIO MASTRI giusta delega
in atti;
controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 1250/2012 della
CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il
12/12/2012 R.G.N. 217/2010.

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato

R.G 14727/2013

RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Ancona ha respinto l’appello di Loredana Nagni avverso la
sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso proposto nei
confronti del Comune di Camerano volto ad ottenere, «previo annullamento o
disapplicazione degli atti amministrativi lesivi della posizione di lavoro rivestita dalla
ricorrente di Capo Settore Ufficio Tecnico-Urbanistico», il ripristino delle precedenti
funzioni e la condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento delle differenze

conseguenza della dequalificazione professionale;
2. la Corte territoriale ha premesso che l’ufficio diretto dall’ing. Nanni era stato unificato
con quello in precedenza affidato al geom. Frontalini, al quale il Comune aveva poi
assegnato la direzione della nuova struttura, denominata Gestione del Territorio e del
Patrimonio;
3. ha ritenuto la scelta organizzativa non sindacabile in sede giudiziale ed ha evidenziato
che l’appellato aveva indicato ragioni idonee a giustificare sia l’unificazione degli uffici, sia
l’affidamento dei poteri di direzione al soggetto prescelto;
4. ha rilevato che l’incarico dirigenziale è necessariamente temporaneo ed il dirigente,
spirato il termine fissato, ‘non può pretenderne la conferma né ha un diritto soggettivo ad
essere reintegrato nelle precedenti funzioni;
5. il giudice di appello ha aggiunto che il potere discrezionale del datore di lavoro incontra
un limite nel necessario rispetto dei principi di correttezza e buona fede che, però, nella
specie non potevano dirsi violati solo perché la appellante era in possesso di un titolo di
studio superiore rispetto a quello posseduto dal concorrente, posto che non era stato
neppure dedotto che la dirigenza dell’ufficio implicasse necessariamente attività riservate
all’iscritto all’albo professionale;
6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Loredana Nagni sulla base di tre
motivi, ai quali ha resistito il Comune di Camerano che ha notificato ricorso incidentale
affidato a due censure, contrastate con controricorso dalla Nagni;
7. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ..

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360 nn. 3,4 e 5 cod.
proc. civ., denuncia la «violazione e falsa applicazione di norme di legge e di contratti
collettivi di lavoro» in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 52 d.lgs. n. 165/2002, 2 e
40 lett. q d.P.R. n. 347/1983, 48, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e 27 del regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

retributive nonché al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, subiti in

1.1. deduce che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, la
discriminazione era stata allegata e provata in quanto le funzioni, per le quali erano
richieste la laurea in ingegneria civile, l’abilitazione professionale e l’iscrizione all’albo,
erano state conferite a soggetto privo di detto requisito, in violazione dell’art. 90 del
d.lgs. n. 163/2006 e delle altre norme richiamate in rubrica;
1.2. aggiunge che la sentenza impugnata non ha esaminato la domanda subordinata con
la quale era stato chiesto l’accertamento del diritto a svolgere quanto meno mansioni
equivalenti ed è, quindi, incorsa nel vizio di omessa pronuncia;
2. con la seconda censura la ricorrente principale addebita alla sentenza impugnata la

dell’art. 16 del R.D. n. 274/1929 e sostiene, in sintesi, che l’incarico non poteva essere
conferito ad un geometra, tanto che la stessa amministrazione, al momento di bandire il
concorso per il posto di Capo Settore Tecnico-Urbanistico, aveva richiesto il diploma di
laurea in ingegneria civile, necessario anche per evitare il ricorso a professionisti esterni
comportanti oneri aggiuntivi per l’ente;
2.1 la Nagni richiama giurisprudenza amministrativa formatasi quanto alle competenze
delle figure professionali in comparazione ed alle condizioni che devono ricorrere affinché
le pubbliche amministrazioni possano conferire incarichi a tecnici non legati all’ente da
rapporto di pubblico impiego;
3. con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 nn. 3,4 e 5 cod. proc. civ., la
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. perché la Corte di appello «ha omesso di
pronunciare in punto alla domanda riconvenzionale del Comune, accolta in prime cure,
rispetto alla quale la ricorrente aveva dedotto» che la stessa non poteva essere accolta
perché prescritta e, comunque, infondata;
4. il ricorrente incidentale si duole, con il primo motivo, dell’omessa pronuncia sul motivo
di appello con il quale, anche in quel caso in via incidentale, era stata riproposta

l’eccezione di difetto di giurisdizione, che doveva essere accolta in quanto la Nagni
avrebbe dovuto impugnare dinanzi al giudice amministrativo gli atti deliberativi
espressione di poteri pubblicisti di macro organizzazione;
5. con la seconda critica il Comune di Camerano rileva che la Corte territoriale non
poteva disporre la compensazione delle spese, perché la Nagni era risultata soccombente
in entrambi i gradi di giudizio e non si comprende «a cosa sia riferita la buona fede…
attesa l’assoluta inconsistenza delle pretese avanzate»;
6. i primi due motivi del ricorso principale possono essere unitariamente trattati per la
loro connessione logica e giuridica e devono essere rigettati perché assumono la
violazione di norme giuridiche che non disciplinano la questione controversa qui in rilievo;
7.

occorre premettere che, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di

garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché sulla base del
principio generale desumibile dall’art. 384 c.p.c., la Corte di cassazione, nell’esercizio del

violazione dell’art. 90 del d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 nonché

potere di qualificazione in diritto dei fatti, può ritenere fondata o infondata la questione,
sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente
prospettata dalle parti e della quale si è discusso nei gradi di merito, con il solo limite che
tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti esposti nel ricorso per cassazione,
principale o incidentale, e nella stessa sentenza impugnata e fermo restando che
l’esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il principio del monopolio
della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto ( in tal senso
Cass. n. 11868/2016; Cass. n. 3437/2014; Cass. n. 9143/2007);
8. nel caso di specie la norma di riferimento va individuata nell’art. 109 del d.lgs. n.

al primo comma gli incarichi dirigenziali in senso stretto, conferibili cioè al personale con
qualifica di dirigente, ed al secondo comma, applicabile ai comuni di minori dimensioni,
consente l’attribuzione delle funzioni « a seguito di provvedimento motivato del sindaco,
ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dallo loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione»;
9. detti incarichi, pur attribuendo le funzioni e le responsabilità di cui ai commi 2 e 3
dell’art. 107 del richiamato decreto legislativo, sono riconducibili all’area delle posizioni
organizzative ( Cass. nn. 21890/2016; Cass. 19045/2015; Cass. n. 19009/2010; Cass.
S.U. n. 16540/2008) che «si concretano nel conferimento di incarichi relativi allo
svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali
corrispondenti alla direzione di unità organizzative complesse e all’espletamento di
attività professionali e nell’attribuzione della relativa posizione funzionale» ( Cass. S.U. n.
16540/2008);
10.

le posizioni organizzative, che trovano compiuta disciplina nella normativa

contrattuale ( artt. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999 per il personale del comparto delle
autonomie locali), hanno natura temboranea, possono essere revocate prima della
scadenza in relazione a mutamenti organizzativi dell’ente o a risultati negativi della
gestione, sono attribuite tenendo conto «della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità
professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D» ( art. 9 CCNL
31.3.1999);
11.

le stesse, quindi, esprimono una funzione

ad tempus,

che non determina un

mutamento di area e dì profilo professionale • ma comporta solo un mutamento di
funzioni, le quali cessano al cessare dell’incarico ( Cass. 21890/2016), senza che «la
restituzione ai compiti propri della qualifica possa concretare dequalificazione» ( Cass. n.
19009/2010);
12. dalla natura delle posizioni organizzative discende che, così come accade per il
conferimento degli incarichi dirigenziali in senso stretto, non è configurabile un diritto
soggettivo del dipendente al conferimento della funzione, in quanto l’Amministrazione è

3

267/2000 che, come già evidenziato da questa Corte ( Cass. n. 21890/2016), disciplina

solo «tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e
all’osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e
1375 cod. civ., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di
cui all’art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione
comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del
datore di lavoro» ( Cass. n. 2141/2017);
13. la sentenza impugnata è, quindi, conforme a diritto nella parte in cui evidenzia, sia
pure sulla base di un diverso percorso argonnentativo, che va corretto ex art. 384 comma
4 cod. proc. civ., che non potevano essere censurate nel merito le scelte discrezionali

conferimento dell’incarico, avvenuto nel rispetto delle norme di legge, essendo il
destinatario della nomina pacificamente inquadrato nell’area D e non risultando che la
direzione dell’ufficio di nuova istituzione richiedesse necessariamente l’iscrizione all’albo
degli ingegneri;
14. il ricorso principale, che non coglie pienamente la ratio della decisione, è tutto
incentrato sulla violazione di norme che non hanno specifica attinenza alla fattispecie,
perché riguardano o i requisiti attualmente richiesti per l’accesso all’area D, che non
rilevano in quanto, evidentemente,

il destinatario dell’incarico ha ottenuto

l’inquadramento nella qualifica funzionale e, poi, nell’area sulla base della normativa
vigente al momento dell’instaurazione del rapporto di impiego, o la disciplina dettata in
tema di appalti pubblici, parimenti irrilevante non potendosi confondere la direzione
dell’ufficio, che attiene agli aspetti organizzativi, con l’attività di progettazione che,
eventualmente, può essere svolta dalle stazioni pubbliche appaltanti;
15. l’assunto della ricorrente principale, secondo la quale il laureato in ingegneria doveva
necessariamente essere preferito al geometra, non considera la disciplina dettata dalla
contrattazione collettiva, che individua nel requisito culturale solo uno dei parametri che
l’ente è tenuto a valutare al momento del conferimento dell’incarico;
16. il regolamento del Comune di Cannerano, il cui contenuto è riportato nel ricorso,
riproduce sostanzialmente le previsioni della contrattazione collettiva lì dove stabilisce
che la nomina è disposta previa valutazione: della professionalità acquisita nello
svolgimento di attività rilevanti agli effetti dell’incarico da conferire, della formazione
culturale, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini
e delle capacità professionali del singolo dipendente in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, del curriculum professionale;
17.

si tratta, quindi, di una valutazione complessiva della storia professionale dei

dipendenti a confronto, sicché nessuno dei parametri indicati, singolarmente valutato,
può essere ritenuto decisivo ai fini del giudizio di prevalenza dei titoli dell’uno rispetto a
quelli posseduti dall’altro;

4

compiute dal Comune di Camerano quanto alla riorganizzazione degli uffici ed al

18. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che i motivi,
nella parte in cui richiamano la delibera della Giunta comunale n. 30 del 26.3.2007 ed il
provvedimento sindacale del 10.1.2007, sono formulati senza il necessario rispetto degli
oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc.
civ., perché non riportano il contenuto degli atti in parola né forniscono le indicazioni
indispensabili per il pronto reperimento degli stessi, omettendo di precisare la sede di
allocazione e le modalità della produzione nei gradi del giudizio di merito;
19. il terzo motivo è inammissibile innanzitutto perché «nel caso in cui il ricorrente
lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle
domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della

ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.,
con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla
nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare
inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o
insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge» ( Cass. S.U. n.
17931/2013);
20. va, poi, aggiunto che la sentenza impugnata non accenna neppure alla domanda
riconvenzionale del Comune che sarebbe stata accolta in primo grado sicché la ricorrente
principale, al fine di assolvere gli oneri imposti dai richiamati artt. 366 nn. 3,4 e 6 e 369
n. 4 cod. proc. civ., avrebbe dovuto precisare il contenuto di detta domanda e della
statuizione di primo grado e non limitarsi a trascrivere nel ricorso uno stralcio dell’atto di
appello, del quale non vengono neppure riportate le conclusioni, e che nella parte
trascritta non fa alcun cenno alle ragioni per le quali la domanda stessa era stata
accolta dal Tribunale;
21. parimenti inammissibile è il primo motivo del ricorso incidentale, in quanto la Corte
territoriale non ha pronunciato sull’appello del Comune avendolo qualificato
«condizionato» ( pag. 2, secondo periodo), ossia subordinato all’eventuale accoglimento
dell’impugnazione principale;
22. il Comune di Camerano, pertanto, avrebbe dovuto contestare in questa sede la
qualificazione dell’atto e, comunque, assolvere agli oneri più volte richiamati nei punti
che precedono, riportando il contenuto del gravame incidentale, giacchè la sentenza
impugnata non fa cenno né alla questione di giurisdizione né al regolamento delle spese
del giudizio di primo grado, che il ricorrente incidentale assume essere stato egualmente
impugnato in appello;
23. il secondo motivo, inammissibile per le ragioni innanzi dette quanto alle spese di
primo grado, è invece fondato nella parte in cui censura il regolamento delle spese del
giudizio di appello, che la Corte territoriale ha compensato «dovendosi ritenere la buona
fede dell’appellante, pur soccombente»;

Adt

)

5

(

24. va premesso che il giudizio di primo grado risulta incardinato nell’anno 2008, sicché è
applicabile alla fattispecie, ratione temporis, l’art. 92 cod. proc. civ., come modificato
dalla legge n. 263/2005, art. 2, secondo cui «se vi e’ soccombenza reciproca o
concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può
compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»;
25. questa Corte ha evidenziato che la nuova formulazione della norma rende necessaria
una motivazione logica e coerente, in assenza della quale si configura il vizio di violazione
di legge, perché il potere di compensazione viene ad essere esercitato oltre i limiti fissati
dal legislatore ( Cass. 12893/2011);
il richiamo alla «buona fede» della Nagni non può certo ritenersi sufficiente a

giustificare una pronuncia di compensazione, atteso che la condanna al pagamento delle
spese è legata alla soccombenza e la situazione soggettiva della parte che abbia agito o
resistito in giudizio confidando sulla fondatezza della propria pretesa può rilevare per
escludere l’applicabilità dell’art. 96 cod. proc. civ., ossia la responsabilità aggravata di chi
abbia agito in mala fede o con colpa grave, ma di per sé non giustifica la pronuncia di
compensazione;
27. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il regolamento delle spese del giudizio
di appello può essere deciso da questa Corte ex art. 384, comma 2, con la condanna
della Nagni al pagamento della somma indicata in dispositivo, quantificata nel rispetto dei
criteri di cui al d.m. 20.7.2012 n. 140, applicabile alla fattispecie ratione temporis, perché
la liquidazione giudiziale va riferita alla data della pronuncia della sentenza di appello,
intervenuta dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale ( Cass. S.U. n. 17405/2012);
28. osserva al riguardo il Collegio che l’art. 384 cod. proc. civ. deve essere interpretato
alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui
all’art. 111 Cost., che impongono di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice,
quando il giudice rinviante potrebbe da sé solo svolgere le attività richieste al giudice cui
la causa è rinviata;
29. va, poi, considerata, quanto ai poteri di questa Corte, la specificità della statuizione
sulle spese di lite, in relazione alla quale il codice di procedura accorda ampi poteri al
giudice di legittimità, consentendogli di accertare e liquidare non solo le spese del
giudizio di legittimità ma anche quelle dei gradi merito in tutte le ipotesi di cassazione
senza rinvio;
30. in via conclusiva deve essere rigettato il ricorso principale ed accolto parzialmente
l’incidentale, con conseguente condanna della Nagni al pagamento anche delle spese del
giudizio di legittimità, parimenti liquidate come da dispositivo;
31. sussistono per la sola ricorrente principale le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater
d.P.R. n. 115 del 2002
P.Q.M.

6

26.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso
incidentale. Accoglie parzialmente il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna
Loredana Nagni a rifondere al Comune di Camerano le spese del giudizio di appello,
liquidate in C 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali e
accessori di legge.
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 4.000,00 per competenze professionali, oltre
rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit.
art. 13, comma 1-bis.
Così deciso nella Adunanza camerale del 18 aprile 2018

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei

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