Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20616 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26095-2016 proposto da:

T.P., domiciliato in ROMA presso la cancelleria della

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GALLO

CARRABBA MICHELE;

– ricorrenti –

contro

GESA AG2 SPA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1227/2016 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 01/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1 T.P., occupante l’immobile sito in Comune di (OMISSIS), proponeva ricorso avverso atto di accertamento n. (OMISSIS) notificato il 18.1.2011 dalla soc. GE.S.A.AG2 spa per il pagamento della somma complessiva di Euro 413,74 (comprensiva di tariffa Iva sanzioni interessi e spese di notifica) per TIA con riferimento all’anno di imposta 2005.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione di T.P. la Commissione Regionale Tributaria della Sicilia rigettava l’appello osservando per quanto interessa in questa sede che l’avviso di accertamento conteneva la puntuale indicazione dei presupposti dell’imposta e l’indicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Agrigento n. 60 del 13.5.2005 successivamente integrata con la quale era stato approvato il Regolamento per la determinazione della Tariffa d’Igiene Ambientale

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione T.P. affidandosi a due motivi; il Comune di Agrigento non si è costituito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. n. 22 del 1997, art. 49 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per avere la CTR erroneamente ritenuto che fosse stato il Comune di Agrigento, quale Ente pubblico titolare della potestà impositiva,a determinare la Tariffa d’Igiene Ambientale applicabile per l’anno di imposta 2005. Il Reg. n. 60 del 2005, art. 1, comma 5, richiamato dall’accertamento, prevedeva la determinazione della tariffa da parte della società d’ambito sulla base dello schema finanziario allegato al piano.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto provata e posto a fondamento della propria decisione la determinazione TIA da parte del Comune di Agrigento per il periodo di imposta 2005 senza che la società avesse nel corso dei giudizi di merito prodotto il relativo provvedimento emesso dall’ente pubblico

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 L’avviso di accertamento richiama le delibere del consiglio comunale di Agrigento nr 60 del 13.5.2005 e nr 196 del 22.12.2009 con le quali è stato approvato il Regolamento per la determinazione delle Tariffe d’Igiene Ambientale.

2.2 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente l’art. 2 comma III del Regolamento approvato con la Delib. N. 296 del 2009 prevede che “Essa (la tariffa) è determinata con deliberazione dell’organo comunale competente anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/99 ed è applicabile dall’1.1.2005, data di decorrenza del “Regolamento per la determinazione della Tariffa d’Ambito Provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, approvato con deliberazione del c.c. n. 60 del 13/05/2005″. All’art. 7, commi 1 e 2 si ribadisce che “La tariffa è determinata annualmente dal Comune sulla base del Piano Finanziario redatto dall’Ente Gestore. 2. Il competente organo dell’amministrazione comunale e successivamente dell’ATO, entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile”.

3. Il secondo motivo è anch’esso infondato.

L’allegazione delle delibere a contenuto normativo non vale in alcun modo ad integrare il requisito motivazionale dell’atto impositivo in tema di TARSU. E’ infatti consolidato principio giurisprudenziale quello secondo cui “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili” (cfr. Cass. 22804/2006; 7044/2014 e 1816472018).

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituito l’Ente territoriale resistente.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso

Aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso priricriq3a, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso, in Roma nella Camera di Consiglio, 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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