Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20616 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8385-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

S.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2013 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di

TRENTO, depositata il 14/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

S.D. presentava istanza di rimborso della eccedenza Irpef versata nell’anno 2000, asserendo che, per mero errore nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2000, aveva optato per la tassazione ordinaria anzichè separata di un emolumento percepito.

A seguito del diniego opposto dalla Agenzia delle Entrate, presentava ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Trento che lo rigettava con sentenza n. 13 del 2011, sul rilievo che l’opzione per la tassazione ordinaria era una manifestazione di volontà non ritrattabile.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria di secondo grado di Trento che lo accoglieva con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013. Secondo i giudici di appello non era possibile operare distinzione alcuna nell’ambito delle dichiarazioni fiscali e pertanto doveva essere applicato il principio della generale emendabilità della dichiarazione fiscale.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

S.D., ritualmente intimato, non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.11 primo motivo denuncia:”Violazione del D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3)”, secondo cui l’opzione e la revoca di determinati regimi di imposta si desumono da comportamenti concludenti del contribuente.

2.11 secondo motivo denuncia: “Violazione art. 1324 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)” in quanto l’opzione prevista dall’art. 17 TUIR, comma 3 del è una dichiarazione negoziale.

3. Il terzo motivo denuncia: “Violazione dell’art. 1433 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)” in quanto occorreva provare che l’errore fosse riconoscibile dal Fisco.

Il ricorso è fondato nei seguenti termini. Secondo la giurisprudenza univoca di questa Corte il principio della emendabilità della dichiarazione fiscale è riferibile alle dichiarazioni di scienza e non alle dichiarazioni di volontà, con le quali il contribuente esercita la facoltà, concessa dalla legge, di aderire all’uno o all’altro regime fiscale (tassazione ordinaria o separata di determinati redditi consentita da D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 17), facoltà riservata alla scelta meramente potestativa del contribuente stesso (in senso conforme, sulla non emendabilità di dichiarazione di volontà, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25596 del 12/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 7294 del 11/05/2012; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20208 del 08/10/2015).

Nel caso di specie non è controverso che il contribuente ha esercitato la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, e la sentenza impugnata non evidenzia alcun elemento da cui desumere che l’Amministrazione finanziaria, destinataria della dichiarazione, potesse ipotizzare che l’opzione esercitata fosse ascrivibile ad un errore del contribuente.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna l’intimato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.200 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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