Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20616 del 13/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 22/12/2015, dep. 13/10/2016), n.20616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15364/2013 proposto da:

CODACONS – COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA

DELL’AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E DEI CONSUMATORI

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore avv.

U.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73

presso lo studio dell’avvocato CARLO RIENZI (presso CODACONS), che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO LEUZZI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO SPA, in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante Dott.ssa M.M.,

V.G., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA DEI CAPRETTARI

70, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO MARTINETTI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIRGINIA RIPA DI MEANA

giuste procure speciali a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 644/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/02/2013, R.G.N. 1205/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato CARLO RIENZI;

udito l’Avvocato VIRGINIA RIPA DI MEANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Nel (OMISSIS) il Codacons, ritenendo falsa e diffamatoria nei propri confronti una notizia contenuta in un articolo pubblicata sul quotidiano “(OMISSIS)” nel settembre del 2004, convenne dinanzi al Tribunale di Roma il Gruppo Editoriale “L’Espresso” e V.G., ritenendo lesiva della propria reputazione l’affermazione secondo cui “la magistratura aveva aperto alcune inchieste giudiziarie a carico del Codacons, una delle organizzazioni più bellicose, sulle strategie preventive per aggredire legalmente enti pubblici o società private e sulle pratiche di finanziamento”, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito della detta pubblicazione nella misura di 50 mila Euro.

Il giudice di primo grado respinse la domanda.

La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta dall’attore, la rigettò.

Per la cassazione della sentenza della Corte capitolina il Codacons ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura illustrati da memoria.

Resistono gli intimati con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza per sostanziale carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., art. 595 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di una censura contenuta nell’atto di appello e, comunque, di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, e che ripropongono le medesime doglianze già svolte in sede di appello, sono del tutto privi di pregio.

Essi si infrangono, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dalla Corte territoriale nella parte in cui, conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice formatasi in tema di diritto di cronaca e di critica, ha ritenuto che la collocazione della frase asseritamente lesiva in un più ampio contesto narrativo, volto a rappresentare un quadro di carattere generale del fenomeno costituito dalla nascita ed espansione di numerose associazioni di consumatori (schierandosi il giornalista, oltretutto, dalla parte dei consumatori ed esprimendo l’auspicio che tali organizzazioni riuscissero a trovare nuovi assetti e più efficaci modalità di intervento, passando “dalla fase pionieristica della proclamazione dei diritti a quella della loro effettiva realizzazione”), con tono complessivamente elogiativo della funzione da esse svolta giustificasse, poi il contenutissimo riferimento negativo all’attività della ricorrente, senza che ciò trasmodasse mai in una dimensione intollerabilmente spregiativa ovvero illecitamente diffamatoria, volta che la notizia dell’apertura di un inchiesta non consente di ritenere, neanche al lettore più sprovveduto, che il suo destinatario sia per ciò solo responsabile dei fatti contestatigli. La stessa, mancata indicazione della chiusura dell’indagine, come ancora correttamente rilevato dalla Corte territoriale, letta alla luce delle espressioni verbali utilizzate, sempre al verbo passato, non essendo integrata da alcuna “sapiente allusione”, “accorte omissioni”, “sottintesi” tali da indurre nel lettore la consapevolezza della colpevolezza dell’indagato, non poteva, pertanto ritenersi idonea ad integrare, su di piano colpevolmente omissivo, la fattispecie di illecito lamentata, così come nessuna rilevante “falsità” poteva essere addebitata al V., mentre la precipua finalità dell’affermazione ritenuta lesiva della reputazione del Codacons appariva piuttosto quella di introdurre un più generale discorso sulle fonti e sull’entità dei finanziamenti di cui le associazioni dei consumatori potevano beneficiare, con funzione, dunque, soprattutto stilistica.

Tutte le censure mosse alla sentenza impugnata sono, pertanto, irrimediabilmente destinate ad infrangersi sulla corretta e condivisibile motivazione adottata, in assenza di vizi logico-giuridici, dal giudice d’appello dianzi descritto, dacchè esse, nel loro complesso, pur formalmente abbigliate in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai non più inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la lettura, la valutazione e l’interpretazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula, segnatamente in tema di violazione del diritto all’onore a mezzo stampa, un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione ed un’interpretazione del contenuto di uno scritto sul piano fattuale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, del non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione.

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 8200, di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che, dagli atti, il processo risulta esente dal contributo.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA