Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20616 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20616 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 25004-2012 proposto da:
VIGNOGNA LUCIA VGNLCU54T45C846E, TIRICOLA
FRANCESCO TRCFNC76R28C719V, TIRICOLA MARIA LIBERA
TRCMLB73A64C719A, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
NICASTRO 3, presso lo studio dell’avvocato VOCCIA CARLO,
rappresentati e difesi dall’avvocato CRISCI LUCIO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
CONSAP SPA GESTIONE AUTONOMA DEL FONDO
GARANZIE VITTIME DELLA STRADA, in persona
dell’Amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA LEONE IV, 38, presso lo STUDIO LEGALE DI VITO,

Data pubblicazione: 09/09/2013

rappresentata e difesa dall’avvocato PASTENA GAETANO giusta
procura alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente contro

CONSAP SPA, in persona del suo procuratore speciale anche in
qualità di Sostituto Sostanziale, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MUZIO CLEMENTI 18 presso lo studio dell’Avvocato
GIUSEPPE PRUDENZANO che la rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso;

– controricorrente nonchè contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589,
PEZZUTO GIUSEPPE GIORGIO, TRANSATLANTICA
SOCIETA’ ITALIANA PER AZIONI ASSICURAZIONI
RIASSICURAZIONI SPA IN LCA, PEZZUTO VINCENZO;

intimati-

avverso la sentenza n. 17869/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 15/06/2011, depositata il 31/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito l’Avvocato Crisci Lucio difensore dei ricorrenti che ha chiesto
l’inammissibilità della costituzione della Duomo Assicurazioni, nel
merito si riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso e
in subordine per la trattazione in P.U.;
Ric. 2012 n. 25004 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI SPA, in nome dalla

udito

l’Avvocato Prodenzano

Giuseppe

difensore

della

controricorrente (Duomo) che si riporta ai motivi;
udito l’Avvocato Pastena Gaetano difensore della controricorrente
Consap che si riporta ai motivi;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2012 n. 25004 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-3-

21) R. G. n. 25004/2011
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. — Vignogna Lucia, Tiricola Francesco e Tiricola Maria Libera
propongono ricorso per revocazione, ex art. 391 bis c.p.c., avverso la
sentenza di questa Corte n. 17869 del 4/08/2011, che respingeva il ricorso

30/04/2008, ritenendo i motivi inammissibili.
In particolare, il primo motivo di ricorso era ritenuto da questa Corte
mancante della sintesi descrittiva, proponendo una lettura unilaterale
dell’atto processuale, già qualificato come “intervento in appello” dalla
Corte territoriale (comparsa di costituzione di un nuovo difensore in
aggiunta al precedente sottoscrittore dell’appello, proposto in carenza di
legittimazione ad impugnare per intervenuta automatica sostituzione del
nuovo gestore del fondo di garanzia per le vittime della strada) e depositato
entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza in quella sede impugnata.
Questa S. C., in quell’occasione, riteneva inesatta l’affermazione sostenuta
dagli odierni ricorrenti in merito all’inidonea costituzione del difensore
redattore di tale atto, risultando il quesito incongruo e non contrapponente
alla corretta regola iuris e qualificazione giuridica applicate dalla Corte
d’appello, la diversa regola che la questa Corte avrebbe dovuto adottare. A
parte il rilievo di tali profili di inammissibilità, questa Corte osservava che
l’atto d’intervento della Uni One (in nome della Consap — gestione
autonoma fondo garanzia vittime strada), non si risolveva nella costituzione
di un nuovo difensore in aggiunta al precedente, come sostenuto in quella
sede dai ricorrenti, ma rappresentava un tempestivo e autonomo mezzo di
partecipazione alla lite. La seconda parte del quesito era riconosciuta
formulata in modo retorico e non propositiva della

regola iuris

correttamente applicata dai giudici di appello.
2. — I ricorrenti deducono che questa Corte avrebbe errato, presupponendo la
mancata decadenza dall’impugnazione in grado di appello, dalla semplice
esistenza dell’atto processuale sopra richiamato, non avvedendosi
dell’esistenza di altro atto che si contrapponeva ad esso escludendo tale
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dei predetti avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del

conclusione. In tal modo, aveva considerato tempestivo, poiché proposto nel
termine lungo di impugnazione di un anno dalla pubblicazione della
sentenza, l’atto di impugnazione, al di là della sua qualificazione giuridica,
quando invece dagli atti emergeva che, nel caso di specie, si sarebbe dovuto
far riferimento al termine breve di 30 giorni per la proposizione
dell’impugnazione, stante l’avvenuta notifica della sentenza di primo grado
a tutte le parti costituite (circostanza a cui i ricorrenti facevano già

d’inammissibilità dell’allora appello principale della Uni One, in nome e per
conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, avrebbe impedito a
questa Corte di applicare al caso il principio della “consumazione
dell’impugnazione”. In tal modo, questa Corte sarebbe incorsa in un errore
decisivo per il giudizio, poiché la rilevabilità del passaggio in giudicato ella
sentenza di primo grado, avrebbe portato alla cassazione della sentenza
emessa dalla Corte d’Appello, per aver deciso una questione contraria ad un
giudicato tra le parti.
3. Resiste con controricorso CON.S.A.P. S.p.a. — Gestione autonoma del
fondo di garanzia per le vittime della strada; Duomo Unione Assicurazioni
S.p.a. (già Uni One Ass.ni.) ha presentato memoria ex. art 380-bis c.p.c..
4. 11 ricorso è manifestamente inammissibile, poiché le censure
del ricorrente in ordine al descritto punto della sentenza
impugnata, non colgano nel segno, riferendosi ad ipotesi non
riconducibili al paradigma di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c..
4. 1. Detta norma consente l’impugnazione per revocazione “se la sentenza è
l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi
è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto
la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta
l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e
tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto
controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
4.2. In linea generale, va premesso che deve ribadirsi che l’errore di fatto
non è ravvisabile nell’ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi
apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una (asseritamente)
viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo
esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio
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riferimento nel corpo del ricorso). Il mancato rilievo della dichiarazione

formatisi sulla base di una valutazione.
Invero, l’errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo, che in
nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni
processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue
che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che
investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico giuridico.

cassazione, si è affermato (e va ribadito) che l’errore revocatorio è
configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto,
individuandosi nell’errore meramente percettivo, risultante in modo
incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la
valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od
esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del
processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una
diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa
errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. 16136/09;
3365/09; S.U. 26022/08).
4.4. In tal senso, va anche riaffermato che, ove il ricorrente deduca, sotto la
veste del preteso errore revocatorio, l’errato apprezzamento da parte della
Corte di un motivo di ricorso – qualificando come errore di percezione degli
atti di causa, un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza
svolta con l’originario ricorso – si verte in un ambito estraneo a quello
dell’errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia
suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’art.
395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l’eventuale omessa od errata
pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sé
insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.. (Cass.
5221/09). Non può, quindi, ritenersi inficiata da errore di fatto la
sentenza della Suprema Corte della quale si censuri la valutazione del
motivo d’impugnazione, in quanto espressa senza considerare le
argomentazioni contenute nell’atto di impugnazione, perché in tal caso è
dedotta una errata valutazione ed interpretazione degli atti oggetto di
ricorso (Cass. n. 10466/2011) 14608/2007); va esclusa la ricorrenza di
errore revocatorio, nelle pronunzia di questa Corte, nel preteso errore sul
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4.3. In particolare, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di

contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, anch’esse non
integranti – fatto- nei riferiti termini (Cass. 11657/06), nel preteso
errore nell’individuazione delle questioni oggetto di motivi del ricorso
(Cass. n. 5086/08), nel preteso errore nell’interpretazione dei motivi (Cass.
n. 9533/06) o nella lettura del ricorso (Cass. n. 5076/08), così come,
infine, nel preteso errore sull’esistenza, o meno, di una censura (Cass. n.
24369/09).

al motivo oggi dedotto, il quale al contrario ripropone elementi già
sostenuti con il ricorso e valutati da questa Corte nella precedente
sede. La sentenza di cui oggi si chiede la revocazione, ha
correttamente valutato gli elementi prospettati dagli odierni
ricorrenti in sede di legittimità. In modo esatto, questa Corte, ha
qualificato l’atto di intervento in appello di Uni One (in nome
della Consap), ritenendo che il medesimo non si risolvesse nella
costituzione di un nuovo difensore in aggiunta al precedente, come
sostenuto dai ricorrenti, ma era, invece, un autonomo e tempestivo
mezzo di partecipazione alla lite. Da tale qualificazione, ne
discendeva l’implicito rigetto della pretesa in merito alla mancata
applicabilità del termine breve di impugnazione, essendo la
notifica effettuata alla Uni One, in nome dell’Ina (quest’ultima
sostituita dalla Consap nella gestione del fondo di garanzia vittime
della strada), priva di efficacia, con conseguente inapplicabilità,
nei confronti di questa, del termine breve di impugnazione.
Ma, volendo prescindere dall’infondatezza delle censure oggi
formulate, i ricorrenti non tengono conto che, prima ancora di
ritenere infondato il ricorso allora formulato, questa Corte lo
dichiarava inammissibile per violazione dell’art. 366-bis ratione
temporis applicabile. Dunque, oltre al fatto che i motivi oggi
formulati non configurano “un errore di fatto”, i ricorrenti offrono
una lettura incompleta della sentenza di cui oggi chiedono la
revocazione.
5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
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4.5. Non è pertanto possibile configurare errore revocativo rispetto

La parte ricorrente ha presentato memoria, insistendo sull’efficacia della
notifica alla Uni One s.p.a. e l’idoneità della stessa a far valere il termine
breve di impugnazione, con conseguente passaggio in giudicato della
sentenza presunta notificata. La memoria non inficia i motivi in fatto e in
diritto posti a base della relazione. Ha presentato altresì memoria la Duomo
Uni One assicurazioni s.p.a., in nome della Consap s.p.a. — Gestione
Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, insistendo nel

Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente
infondato;
Come sostenuto nell’odierna discussione dalla difesa dei ricorrenti, non è
ammissibile la costituzione in questa sede della Duomo Ass.ni, per
inidoneità della procura speciale conferita solo con la memoria ex art. 380bis c.p.c.;
le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte ritualmente
costituita (Consap s.p.a.);
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore della
Consap s.p.a. in Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per onorario, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013
Il Presidente

rigetto del ricorso

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