Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20616 del 07/08/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 20616 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: BELLE’ ROBERTO
ORDINANZA
sul ricorso 5721-2013 proposto da:
BARTOLIC MILKA C.F. BRTMLK44C44Z118D, in qualità di
erede di BARTOLIC DINO, a sua volta erede di MAJCAN
ANTONIJA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato GINA
TRALICCI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NICOLA STANISCIA giusta delega in atti;
– ricorrente –
2018
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contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
Data pubblicazione: 07/08/2018
dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati
SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI,
LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 7841/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 28/02/2012 R.G.N. 5582/2009.
R. G. n. 5721/2013
RILEVATO
che la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 7841/2011, ha respinto l’appello
proposto da Dino Bartolic, quale erede di Antonia Majcan, di riconoscimento iure
hereditario di differenze pensionistiche sulla pensione di reversibilità in regime
internazionale già maturate a favore del proprio dante causa deceduto;
che la Corte riteneva corretta la decisione del primo giudice in ordine alla
risposta all’interrogatorio formale e degli altri elementi indiziari (residenza
all’estero; assenza di indicazione del luogo di rilascio della procura) esistenti;
che ha proposto ricorso Milka Bartolic, qualificandosi erede di Dino Bartolic, sulla
base di due motivi, resistiti da controricorso I.N.P.S.;
CONSIDERATO
che con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 182 c.p.c.,
per non essere stato consentito alla parte di sanare i vizi della procura
riscontrati, mentre con il secondo motivo è stata censurata, ai sensi degli artt.
112, 434, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 232 e 83 sempre del c.p.c., la
valutazione da parte dei giudici di merito del materiale istruttorio, anche sotto il
profilo della indebita valorizzazione della mancata risposta della parte
all’interrogatorio formale;
che la ricorrente, proponendo il ricorso per cassazione in qualità di erede di colui
che fu parte (già anch’egli quale erede dell’originaria titolare della pensione) nei
giudizi di merito, è onerata della dimostrazione di tale propria posizione
sostanziale (Cass. 27 gennaio 2011, n. 1943; Cass. 25 giugno 2010, n. 15352;
Cass. 13 giugno 2006, n. 13685, nonché più in generale, Cass. 4 novembre
2016, n. 22507 e Cass., S.U., 25 febbraio 2009, n. 4468);
che viceversa la veste di erede rispetto a Dino Bartolic è puramente affermata
come tale dalla ricorrente Milka Bartolic, senza alcuna altra allegazione;
che pertanto il ricorso è inammissibile, in quanto la Bartolic non ha dimostrato la
propria legittimazione;
che le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al
controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00
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carenza di una valida procura rilasciata in Italia, sulla base della mancata
R. G. n. 5721/2013
per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Il Presidente
nrica D’Antonio
dott.s
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Il Funzionario Oidjzjari o
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Dott.ssa
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 29.3.2018.