Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20615 del 31/08/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/08/2017, (ud. 13/12/2016, dep.31/08/2017),  n. 20615

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.M., Elettivamente domiciliato in Roma, via Pieve di

Cadore, n. 30, nello studio dell’avv. Vincenzo Ussani d’Escobar, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Antonio e Salvino

Mondello, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

AMTRUST FINANCIAL SERVICES INC. AMTRUST EUROPE LIMITED Elettivamente

domiciliate in Roma, piazza di Pietra, n. 26, nello studio dell’avv.

Daniela Jouvenal Long; rappresentate e difese dagli avv.ti Massimo

Benedettelli e Marco Torsello, giusta procura speciale in atti;

– controricorrente –

e contro

TRUST RISK GROUP S.P.A.;

TRUST RISK ITALIA S.R.L.;

– intimate –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

AMTRUST FINANCIAL SERVICES INC.;

AMTRUST EUROPE LIMITED come sopra rappresentate ricorrenti in via

incidentale;

contro

L.M., come sopra rappresentato;

– controricorrente a ricorso incidentale –

e contro

TRUST RISK GROUP S.P.A.;

TRUST RISK ITALIA S.R.L.;

– intimate –

avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano resa nel proc.

n. 2420/2016, depositata in data 6 maggio 2016;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 23 novembre 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il 4 marzo 2016 AmTrust Financial Services Inc. e AmTrust Europe Limited proposero istanza di ricusazione nei confronti del prof. L.M., Presidente del collegio arbitrale costituito per la risoluzione di due controversie insorte con Trust Risk Group S.p.a. e Trust Risk Italia S.r.l. in ordine all’esecuzione di due contratti stipulati tra le parti il 21 gennaio 2011 e il 10 maggio 2013.

A fondamento dell’istanza, addussero l’esistenza, deducibile da dichiarazioni di terzi e da conversazioni registrate, di rapporti economici con intenti corruttivi intercorsi fra il legale rappresentante delle controparti nei procedimenti arbitrali e il presidente dei relativi collegi.

1.1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Presidente del Tribunale di Milano ha accolto l’istanza, non in base ai profili originariamente dedotti (non essendo possibile verificare la genuinità e la fondatezza delle accuse), ma in virtù della posizione di forte contrapposizione, rafforzata anche da iniziative giudiziarie relative a pretese risarcitorie delle ricorrente nei confronti del legale rappresentante delle controparti e dell’arbitro, venutasi comunque a determinare, tale da non più garantire l’assoluta terzietà ed indipendenza del secondo.

1.2. Avverso la predetta ordinanza il prof. L. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria, con subordinata questione di legittimità costituzionale, cui resistono con controricorso AmTrust Financial Services Inc. e AmTrust Europe Limited.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. – Preliminarmente deve esaminarsi la questione inerente all’ammissibilità o meno del ricorso.

Deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione principale, sotto due distinti profili.

3. Deve in primo luogo rilevarsi che viene in considerazione un provvedimento avverso il quale non è ammesso il ricorso per cassazione.

3.1. Infatti l’ordinanza con cui il Presidente del Tribunale pronuncia sull’istanza di ricusazione di un arbitro, oltre ad essere dichiarata espressamente non impugnabile dall’art. 815 c.p.c., comma 3, non può essere impugnata neppure con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto, al pari di quella che decide sull’istanza di ricusazione di un giudice ordinario (cfr. tra le più recenti, Cass. 9 febbraio 2016, n. 2562; Cass., 3 febbraio 2015, n. 1932; Cass., 12 marzo 2012, n. 3866), costituisce un provvedimento meramente ordinatorio e strumentale, che non incide sull’organo giudicante o sui criteri di costituzione del medesimo, nè quindi sul diritto della parte alla nomina del proprio arbitro, ma soltanto sulla designazione, in esito ad un procedimento incidentale di natura sostanzialmente amministrativa, di una determinata persona quale componente di tale organo, in relazione alla corretta composizione dello stesso ed all’interesse generale all’imparzialità ed all’obiettività della relativa funzione (cfr. Cass., 4 giugno 2014, n. 10359; Cass., 21 giugno 2012, n. 10359; Cass., 11 novembre 2011, n. 23638; Cass., 13 giugno 2002, n. 8472; Cass., 16 maggio 1998, n. 9424).

4. Sotto altro profilo, deve escludersi che l’arbitro ricusato sia legittimato ad impugnare il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 815 c.p.c..

4.1. In tal senso depone la chiara formulazione di tale norma, che, al comma 3, ultima parte, così dispone: “Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l’arbitro ricusato e le parti e assunte, quanto occorre, sommarie informazioni”.

La contrapposizione fra l’arbitro, da un lato, e le parti, dall’altra, conferma che il primo non è portatore di un interesse sostanziale inerente al procedimento di volontaria giurisdizione in esame, che, oltre ad assicurare la funzionalità del giudizio arbitrale, garantisce l’indipendenza e l’imparzialità degli arbitri, e, con esse, l’interesse delle parti ad ottenere una pronuncia resa in posizione di terzietà, maggiormente avvertita in considerazione dell’ormai indiscusso riconoscimento della natura giurisdizionale dell’attività svolta dagli arbitri (Cass., 18 giugno 2014, n. 13898; Cass., 26 maggio 2014, n. 11634; Cass, Sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153). Nè l’interesse ad impugnare in capo all’arbitro può scaturire dalla partecipazione, erroneamente consentita, al procedimento conclusosi con l’ordinanza in esame, posto che la relativa carenza – nella specie, per altro, eccepita nel controricorso – è rilevabile anche d’ufficio (Cass., 27 gennaio 2011, n. 1943; Cass., 16 marzo 2009, n. 6348; Cass., 13 giugno 2006, n. 13685).

4.2 – Non appaiono condivisibili i rilievi del ricorrente fondati sul pregiudizio del diritto di difesa dell’arbitro, in quanto portatore di diritti soggettivi, quali quelli relativi alla tutela della propria immagine e agli aspetti di natura patrimoniale del rapporto con le parti del giudizio arbitrale.

La tesi, sostenuta da una parte della dottrina, si scontra con le esigenze di celerità cui è ispirato il procedimento incidentale in esame, evidenziate dalla sua struttura (dalla brevità del termine per proporre I’ istanza alla sommarietà dell’attività istruttoria); esigenze inconciliabili con un giudizio pieno quale quello richiesto da una pronuncia inerente al rapporto di natura contrattuale che lega l’arbitro alle parti e che potrà ottenersi nell’ambito di un autonomo giudizio di cognizione nel quale, prescindendo dalla necessità di garantire la funzionalità dell’arbitrato, l’accertamento delle delicate questioni prospettate nel ricorso (tutela dell’immagine, profili inerenti all’esecuzione del contratto di mandato) potrà avvenire nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e delle normali attività istruttorie scaturite da un effettivo esercizio dei poteri di allegazione e di deduzione delle prove.

Sotto questo profilo appare evidente la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione alla violazione del diritto di difesa dell’arbitro, che, al contrario, risulterebbe compromesso, ove costretto negli angusti limiti di un procedimento di volontaria giurisdizione, di natura meramente incidentale, quale quello previsto dall’art. 815 c.p.c..

5. Il ricorso incidentale, espressamente condizionato, rimane assorbito.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2017

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