Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20615 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22650-2016 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BANTI 34,

presso lo studio dell’avvocato BRUNI ANNA MARIA, rappresentato e

difeso dagli avvocati BARBAGALLO VENERANDO, BARBAGALLO GIOVANNI

ANTONIO;

– ricorrenti –

contro

SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE TIRRENO 116, presso lo studio dell’avvocato MICALIZZI

MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato CASTELLI ROSSANA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 784/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 26/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. C.N. proponeva ricorso avverso atto di accertamento relativo alla Tariffa Igiene Ambientale – TIA – per gli anni 2005 e 2006 con il quale l’Autorità d’Ambito Simeto Ambiente spa contestava al C. una maggiore superficie tassabile (per complessivi 238) rispetto a quella di mq 120 dichiarata dal contribuente con la denuncia iniziale di occupazione presentata in relazione all’immobile sito in (OMISSIS).

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania in parziale accoglimento del ricorso disponeva la riliquidazione dell’importo dovuto applicando l’ultima tariffa regolarmente approvata dal Consiglio Comunale.

3. Sull’impugnazione proposta da C.N. la Commissione Regionale Tributaria della Sicilia rigettava l’appello rilevando che dagli atti prodotti era emersa la irrilevanza delle inesattezze catastali e la correttezza della superficie posta a base dell’accertamento.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione C.N. affidandosi a due motivi; Simeto Ambiente spa si è costituito depositando controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti costituito dal motivo di appello che riguardava la valutazione delle risultanze catastali dell’immobile che al momento dell’emissione dell’atto di accertamento non era ancora accatastato. 1.1.Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per non avere la CTR riconosciuto l’esistenza del giudicato esterno costituito da due sentenza della CTP di Catania che avrebbero affermato il diritto del ricorrente alle detrazioni previste dagli artt. 4 e 11 del Regolamento Comunale sulla base della superficie di mq 120 denunciati e riportati negli atti impositivi allora impugnati e annullati.

2 Va prioritariamente esaminata, stante il suo carattere assorbente, l’eccezione sollevata dalla resistente di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo omessa l’esposizione dei fatti di causa.

2.1 L’eccezione è infondata.

2.2 L’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, stabilisce che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa. Il ricorso non espone neanche in maniera sintetica e/o sommaria lo svolgimento dei fatti dal momento che il contribuente si è limitato alla trascrizione del testo della sentenza della sentenza di appello

2.3 Tuttavia la sentenza della CTR riprodotta nel ricorso contiene nella prima parte una sufficiente esposizione del fatto processuale e tanto è sufficiente per ritenere assolto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3 (cfr Cass. S.U. 5698/2012)

3 Venendo alla trattazione del merito il primo motivo è infondato

3.1 Osserva il Collegio come il nuovo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, modificato dal D.L. 22 giugno 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis, introduca nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

3.2 Secondo l’indirizzo giurisprudenziale che si venuto a formare a seguito dell’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”. (cfr Cass. 2493/2018, 27415/20188053/2014). Non è quindi invocabile il vizio di cui all’art. 360 nr 5 per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie.

3.3 Orbene si legge nella sentenza ” Invero, da tutto quanto prodotto anche dalla stessa parte ricorrente, si evince sia la titolarità dell’immobile da parte del contribuente in data anteriore agli anni oggetto dell’atto di contestazione (addirittura residenza dello stesso) che l’ampia superficie dei locali in questione (cat A/7- villini per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari dotato, per tutte o parte, delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo) e classificati catastalmente, in data successiva, per diversa distribuzione degli spazi interni, come dall’allegata copia dell’istanza di concessine edilizia in sanatoria. Pertanto rilevato che l’Ente ha indicato. non contestato dalla parte, in base a visura, una superficie tassabile oltremodo superiore sia a quella indicata dal contribuente sia a quella contestata con l’atto per cui è causa, quest’ultimo può ritenersi legittimo pur in presenza di inesattezze catastali”.

3.4 I giudice di appello ha adeguatamente esaminato il “fatto storico-naturalistico” principale costituito dalla delimitazione della superficie tassabile riclassificata in data successiva, per diversa distribuzione degli spazi interni dando conto di tutti gli elementi probatori e, all’esito della valutazione del materiale probatorio, spiegando le ragioni della decisione con la quale ha confermato la legittimità dell’accertamento.

4. Il secondo motivo è parimenti, infondato.

4.1 Le due sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, asseritamente passate in giudicato, hanno ad oggetto l’accertamento di detrazioni previste da norme regolamentari sull’importo originariamente determinato in base alla dichiarazione del contribuente, mentre il thema decidendum del presente giudizio è costituito dalla valutazione della legittimità dell’atto di accertamento con il quale è stato liquidato il maggior tributo dovuto in relazione alla divergenza tra la superficie dichiarata e quella tassata.

4.2 I due giudizi hanno, quindi, diverso oggetto e finalità.

4.3 Correttamente quindi la CTR ha escluso l’efficacia di giudicato esterno precisando che le sentenze ” riguardano gli importi originariamente calcolati in base a quanto dichiarato dal contribuente, successivamente differentemente accertato con l’atto in discussione”.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 600 per compensi oltre rimborsi forfettario ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

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