Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20615 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 998-2013 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELLE

MUSE 8, presso lo studio dell’avvocato ANGELA SIRIGNANI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 300/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 22/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

In data 8 marzo 2002 D.V., esercente la professione di avvocato, presentava istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni di imposta 1999 e 2000, ed in data 19 e 24 novembre 2004 presentava istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni di imposta 2001, 2002, 2003 e 2004, per un importo complessivo di Euro 12.097. A sostegno della richiesta deduceva l’intervenuta violazione dell’art. 33 della Sesta Direttiva Iva della CEE e la non debenza della imposta sugli emolumenti percepiti per l’attività di revisore contabile e di partecipazione a Collegi Sindacali svolta senza l’ausilio di una “autonoma organizzazione”.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 90 del 2009.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che lo accoglieva con sentenza n. 300 del 22 novembre 2011, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Il giudice di appello affermava che “tenuto conto che l’attività del contribuente era produttiva di compensi di elevata entità, che il contribuente sosteneva rilevanti spese e costi per beni strumentali, è dato dedurre che in detta attività sussista il requisito della autonoma organizzazione”.

Contro la sentenza di appello D.V. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Il primo motivo denuncia: “Violazione art. 112 c.p.c. per non avere la sentenza di appello preso in esame e giudicato su eccezioni ritualmente proposte dal ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, relative alla inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per carente esposizione dei fatti, per formazione del giudicato interno, per preclusione dovuta alla mancata contestazione dei fatti che il contribuente ha posto a base della invocata esclusione dell’Irap.

Il motivo è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali ma solo in caso di mancato esame di questioni di merito. Il mancato esame da parte del giudice di appello di una questione meramente processuale non può dar luogo a un vizio di omessa pronuncia, che attiene soltanto al mancato esame delle domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza impugnata, ma può semmai prospettarsi una nullità della decisione per violazione di norme processuali diverse da quella di cui all’art. 112 c.p.c. in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018; Sez. 3 Sentenza n. 25154 del 11/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 10073 del 25/06/2003).

2. Il secondo motivo denuncia: “Violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56 nonchè dell’art. 329 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, poichè nell’atto di appello l’Ufficio ha fatto riferimento alla sola prima istanza di rimborso mentre il giudice di appello ha riformato integralmente la sentenza impugnata.

Il motivo è infondato. Dalla lettura dell’atto di appello trascritto parzialmente nel ricorso (senza riportare il petitum), e dalla testuale motivazione della sentenza impugnata, risulta al contrario che l’Ufficio appellante ha chiesto la riforma integrale e non parziale della sentenza di primo grado, allegando la sussistenza della autonoma organizzazione con riferimento a tutti i periodi di imposta per cui veniva richiesto il rimborso.

3.Il terzo motivo denuncia: “Violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) per omessa rilevazione della non contestazione dell’Ufficio sui fatti fondanti la pretesa del contribuente”.

Il motivo è infondato. I fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall’altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento. (Sez. 2 – Ordinanza n. 10864 del 07/05/2018). Dalla sentenza impugnata, e dallo stesso ricorso per cassazione del contribuente, risulta al contrario che l’Ufficio, sia nelle controdeduzioni di primo grado che nell’atto di appello, ha sempre affermato e ribadito la sussistenza del presupposto impositivo della autonoma organizzazione negato dal contribuente.

4.Il quarto motivo denuncia: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nonchè del principio della parità delle armi in funzione del giusto processo”, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto utilizzabile lo studio di settore prodotto dall’Ufficio soltanto con l’atto di appello.

Il motivo è infondato. In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. (Sez. 5, Sentenza n. 27774 del 22/11/2017; Sez. 5, Sentenza n. 29087 del 13/11/2018).

La Corte Cost. con sentenza n. 199 del 2017 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2 in riferimento al principio della parità delle parti e del diritto di difesa.

5. Il quinto motivo denuncia: “Violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 come interpretato dalla sentenza n. 156 del 2001 della Corte Costituzionale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere assunto una nozione di attività professionale autonomamente organizzata non suffragata dal dato normativo e dal diritto vivente. Omessa e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 sul fatto decisivo della natura “parasubordinata” delle attività del ricorrente essenzialmente sindaco e revisore di società”.

Il motivo è fondato nei termini di seguito indicati. Questa Corte ha stabilito che, in tema d’IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto “organizzativo”. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23557 del 18/11/2016). Sono invece rilevanti le spese relative a beni strumentali, che, nella misura in cui eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento della specifica attività professionale, costituiscono elemento idoneo per ritenere la sussistenza della autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’Irap. (Sez. Un. 12108 del 2009). L’affermazione laconica e meramente assertiva del giudice di appello, in ordine all’esistenza di “rilevanti spese e costi per beni strumentali”, senza alcuna specificazione circa i beni strumentali di riferimento e l’entità delle relative spese, nonostante l’esistenza di un dettagliato motivo di appello sul punto, integra la violazione dell’obbligo di motivazione sufficiente nei termini prescritti dal previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata).

In accoglimento del quinto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il quinto motivo di ricorso; rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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