Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20615 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. I, 19/07/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 19/07/2021), n.20615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. r.g. 9626/2019 proposto da:

V.L., rappresentata e difesa dall’avv. Angela Lopardo,

angela.lopardo(at)firenze.pecavvocati.it, con domicilio eletto

presso la Corte di cassazione, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

B.I., FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. di V.L. E

S.A., in persona del curatore fallimentare;

– intimati –

per la cassazione della sentenza App. Firenze 6.2.2019, n. 267/2019,

in R.G. 1285/2018;

vista la memoria depositata dal ricorrente in funzione dell’adunanza

della Sesta sezione civile del 28.1.2021;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla camera di consiglio del 10.6.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. V.L. impugna la sentenza App. Firenze 6.2.2019, n. 267/2019, in R.G. 1285/2018 che ha rigettato il suo reclamo interposto, quale socio illimitatamente responsabile, avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, emessa da Trib. Pisa n. 36/2018 (del 28.4.2018) in estensione del già dichiarato fallimento della società (OMISSIS) S.A.S. di V.L. E S.A. (del 22.2.2017);

2. la corte ha premesso che: a) a seguito di istanza di fallimento di Ilaria B. il medesimo ufficio già aveva dichiarato il fallimento di (OMISSIS) S.A.S. di V.L. E S.A., pronunciato in un primo tempo con sentenza a carico della s.a.s. e dell’altro socio illimitatamente responsabile, poi con altra sentenza a carico dell’altra socia illimitatamente responsabile, l’accomandataria V.; b) il tribunale aveva respinto le eccezioni di difetto del contraddittorio, decorso dell’anno L. Fall., ex art. 10, insussistenza dei presupposti del fallimento sociale;

3. la sentenza ha così ritenuto che: a) non erano ammissibili le doglianze afferenti ai presupposti di fallibilità della s.a.s., dei quali non si era occupato il tribunale, impegnato solo a verificare il fondamento di quelli relativi alla fallibilità della socia accomandataria e costituendo i primi, infatti, oggetto di altro procedimento, culminato in diversa pronuncia emessa dalla Corte d’appello di Firenze (n. 393/2018) autonomamente impugnata da V.; b) non sussisteva litisconsorzio necessario avendo riguardo alla posizione della V. e quella della società in accomandita fallita; c) la dichiarazione di fallimento della s.a.s. non fa decorrere l’annodi cui alla L. Fall., art. 10, posto che il fallimento non costituisce causa di scioglimento del vincolo sociale;

4. il ricorso è su quattro motivi; il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è sollevata la violazione della L. Fall., artt. 10 e 147, nonché art. 2308 c.c., avendo erroneamente la corte trascurato che, per effetto del passaggio di un anno dal fallimento della s.a.s., non poteva essere più dichiarato il fallimento del suo socio illimitatamente responsabile regolare, costituendo il fallimento causa di scioglimento del vincolo sociale;

2. il secondo motivo invoca la identica violazione indicando l’omessa considerazione, nei riferimenti giurisprudenziali richiamati dalla corte, dell’appartenenza di V. alla categoria non dei soci occulti bensì di quelli regolari;

3. il terzo motivo contesta la sentenza ove ha negato alla socia fallita la possibilità di contestare i presupposti del fallimento della società, dato che ad essi era stato ampliato il contraddittorio dal giudice di tribunale;

4. il quarto motivo avversa la sentenza in punto di condanna alle spese e al contributo unificato, quale conseguenza dell’ammissibilità del reclamo;

5. i primi due motivi, da trattare congiuntamente, perché connessi, sono infondati; è invero oggetto di costante indirizzo di questa Corte l’attribuzione alla L. Fall., art. 147, laddove individua il dies a quo per la fallibilità dei soci illimitatamente responsabili, di una relazione di specialità rispetto alle norme civilistiche, peraltro potendosi osservare che, per quanto qui di rilievo, detta decorrenza si trae o dallo scioglimento del rapporto relativo al singolo socio ovvero dalla venuta meno della sua responsabilità illimitata;

6. non può invero essere accolta la tesi per cui la perdita della responsabilità illimitata ovvero lo scioglimento del rapporto sociale sarebbero da individuare nella data di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento della s.a.s., anche come effetto della declaratoria di incostituzionalità di cui a Corte Cost. n. 319 del 2000, ai fini della decorrenza del termine annuale relativamente al socio regolare; per un verso, appare non invocabile l’art. 2308 c.c., trattandosi di un fenomeno per il quale, come spiegato da Cass. 18964/2013, lo scioglimento di società siffatte (nella specie, in nome collettivo) non comporta né l’estinzione della società stessa “la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquida torio a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno L. Fall., ex art. 10, per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società”; così come le cause che determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272 c.c., n. 4, non implicano anche la sua estinzione, derivandone la possibilità della stessa società di essere sottoposta a fallimento entro l’anno dall’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese ai sensi della L. Fall., art. 10 (Cass. 501/2016);

7. per altro verso, la data della sentenza dichiarativa del fallimento della società nemmeno può rilevare dunque con riguardo alla venuta meno della responsabilità illimitata; il fallimento in estensione del socio accomandatario che, come tale, abbia istituzionalmente assunto e mai dismesso la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, è infatti soggetto al termine di decadenza di un anno “dall’iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia comportato il venir meno della suddetta sua responsabilità” (Cass. 5069/2017); anche in tal caso, la data della sentenza dichiarativa di fallimento della società non assume rilevanza, perché non comporta la cessazione della responsabilità per estinzione della società o per scioglimento del singolo rapporto sociale (Cass. 23651/2014);

8. il terzo motivo è inammissibile, per plurimi profili; in primo luogo il ricorrente omette di rappresentare in modo autosufficiente come la pretesa estensione dell’oggetto del giudizio alla verifica dei presupposti della fallibilità della s.a.s. sarebbe avvenuta avanti al primo giudice di merito; in ogni caso la doglianza, oltre a non argomentare in nessun modo il proprio contrasto con gli orientamenti interpretativi assunti dalla corte (Cass. s.u. 23745/2020), dunque non specificamente censurati, s’infrange sul principio, che va ribadito, per cui nel procedimento di impugnazione della dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, dichiarato fallito ai sensi della L. Fall., art. 147, questi non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, in relazione al quale la sentenza dichiarativa di fallimento fa stato erga omnes, e quindi anche nei confronti dei soci, attuali e precedenti se fallibili, dato che “la sua opposizione può avere, dunque, ad oggetto solo le condizioni che attengono alla sussistenza del vincolo sociale, e, quindi, alla sua personale fallibilità” (Cass. 17098/2013, 7769/2017, 1234/2019); il principio trova specificazione laddove si osservi che siffatta delimitazione dell’oggetto dell’impugnazione consentita al socio autonomamente fallito rispetto alla società, non si riferisce all’ipotesi in cui egli abbia agito in reclamo avverso la sentenza di fallimento della società, spendendo la mera veste di interessato L. Fall., ex art. 18, e nel termine ivi previsto di 30 giorni dall’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi della L. Fall., artt. 17 – 18 (vicenda oggetto del giudizio R.G. n. 8498/2018 chiamato all’adunanza odierna), bensì attiene al più circoscritto reclamo avverso la propria sentenza di fallimento; mentre invero per le prime ipotesi anche il socio, fallito o meno, e comunque al pari di qualunque altro interessato ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 4, ben può reclamare la dichiarazione di fallimento della società – con decorrenza di termini diversi, a seconda che abbia ricevuto la notifica della sentenza, perché anch’egli fallito o la debba conoscere, in quanto iscritta al registro delle imprese, se non fallito -, ove la dichiarazione di fallimento personale sia autonoma e come tale impugnata, la conseguente restrizione oggettiva dell’impugnazione non permette il rinnovo del controllo giudiziale sulla dichiarazione di fallimento sociale, per il quale il socio sia decaduto dal reclamo;

9. va così ribadito il principio per cui “l’impugnazione autonoma della dichiarazione del proprio fallimento da parte del socio illimitatamente responsabile è circoscritta ai relativi presupposti, quali la sussistenza del vincolo sociale e la responsabilità illimitata – attuali o non cessati da oltre un anno -, l’inerenza all’insolvenza finale (anche solo in parte) dei debiti esistenti alla cessazione della predetta responsabilità, senza che l’oggetto del giudizio possa estendersi ai presupposti del fallimento sociale; la relativa e già emessa dichiarazione, ben può infatti dal medesimo socio, che non sia stato dichiarato fallito unitamente alla società, essere comunque impugnata alla stregua di soggetto interessato, dunque nei diversi termini di decorrenza, cioè dalla iscrizione nel registro delle imprese, secondo il sistema previsto per i terzi dalla L. Fall., artt. 17 – 18”; il quarto motivo risulta così assorbito;

il ricorso va pertanto rigettato, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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