Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20615 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 22/12/2015, dep. 13/10/2016), n.20615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5405/2013 proposto da:

COMUNE DI MARSALA, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo

studio dell’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE ERNESTO GANDOLFO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L.M., AL.ED.GI.,

A.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 535,

presso lo studio dell’avvocato MARCO POLIZZI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO ZICHITTELLA giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1020/2012 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata

il 27/11/2012, R.G.N. 246/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato TIBERIO SARAGO’ per delega;

udito l’Avvocato MARCO POLIZZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Nel maggio del 2009 gli odierni resistenti convennero dinanzi al Tribunale di Marsala l’omonimo comune, chiedendo di essere risarciti dei danni subiti, gli A. a seguito di un sinistro stradale, l’ Al. in conseguenza di una caduta in un locale di proprietà dell’ente territoriale.

Il comune si costituì in giudizio previa emanazione di due delibero di giunta, pubblicate sul sito internet istituzionale, il cui contenuto, a detta degli attori, violava il proprio diritto alla riservatezza – onde la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali oggetto del presente procedimento.

Il Tribunale accolse la domanda.

Il comune di Marsala ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi di censura illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la famiglia A..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è pienamente fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; nullità della sentenza per omessa motivazione.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15, artt. 2050 e 2697 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; nullità della sentenza per omessa motivazione.

I motivi – che possono congiuntamente esaminarsi, attesane l’intrinseca connessione – sono entrambi fondati.

Sotto un triplice, concorrente profilo.

Da un canto, la pubblicazione e la divulgazione di atti che determinino una diffusione di dati personali deve ritenersi lecita qualora prevista (come nella specie, poichè l’Amministrazione comunale non avrebbe potuto adempiere alla finalità dell’atto in modo diverso da quello attuato) da una norma di legge o di regolamento – mentre il termine previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 124 (pubblicazione nell’albo pretorio per 15 giorni consecutivi) non può ritenersi di natura perentoria (come indirettamente confermato dalle linee guida contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013 che, disciplinando la pubblicità per finalità di trasparenza, ne ha previsto la durata in 5 anni);

Dall’altro, il contenuto delle due delibere comunali – con le quali vennero, rispettivamente, riportati il nome e cognome degli odierni resistenti, oltre alla targa e al modello di autovettura di proprietà di uno di essi, ed i dati anagrafici della sola Al., integrati dall’annotazione della lesione al ginocchio destro riportata a seguito della caduta nell’atrio comunale – non rende il soggetto “identificabile” se non associato ad altri elementi identificativi (data e luogo di nascita, dimora, residenza, domicilio, codice fiscale, attività lavorativa) e se calato in un contesto sociale ampio quale quello della città di appartenenza dei resistenti. La identificazione dei soggetti menzionati nella delibera avrebbe potuto, pertanto, conseguire soltanto ad operazioni di ricerca, anche attraverso banche dati in possesso di terzi, comportanti un dispendio di attività, di energie e di spesa del tutto sproporzionato rispetto all’interesse all’identificazione di tre soggetti coinvolti in un banale incidente d’auto ed in una altrettanto banale caduta in un locale do proprietà pubblica, non potendosi ragionevolmente sostenere che i dati contenuti nelle delibere comportassero ipso facto una automatica e certa “identificabilità” rilevante ai fini invocati dagli A.. Nessun dato realmente sensibile può dirsi, difatti, colpevolmente ostentato sub specie di una sua rilevanza a fini risarcitori: nè quello della mera indicazione dei nominativi dei danneggiati e del tipo di autovettura posseduta, nè quello relativo ad un banale infortunio al ginocchio, che non rientra a nessun titolo tra le notizie “idonee a rivelare lo stato di salute” del danneggiato (tali essendo per converso, quelle destinate a disvelare patologie, terapie, anamnesi familiari, accertamenti diagnostici).

Dall’altro ancora, nessun automatismo è lecito inferire tra il disposto dell’art. 4 del Codice della Privacy e la predicabilità di un danno non patrimoniale, fattispecie cui le sezioni unite di questa Corte hanno riservato un ampia e approfondita disamina, affermando il principio della irrisarcibilità di quelli che non superino una determinata soglia di serietà e gravità (con esclusione dei danni cd. bagattellari, e di quelli rientranti in una normale ed auspicabile dimensione di tollerabilità dovuta alla civile convivenza, come imposta dal contemperamento tra i principi costituzionali di solidarietà e tolleranza e quelli posti a presidio della dignità libertà e salute dell’individuo), e comunque della irrisarcibilità di quelli che non risultino puntualmente allegati e provati (allegazione e prova, nella specie, del tutto assente), come ancora di recente affermato da questa Corte regolatrice (Cass. 15429 del 2014).

ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato al Tribunale di Marsala, che, in persona di altro giudice, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Marsala in altra composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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