Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20615 del 09/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20615 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 28142-2011 proposto da:
MANZELLA GAETANO MNZGTN58T24C351R, elettivamente
dorniciato in ROMA, PIAZZA CAVOUR„ presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato SCIBETTA SALVATORE giusta
delega a margine del ricorso;

– ricorrente
contro
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI
ENRICO, rappresentata e difesa dall’avvocato SPAGNOLO SANTO
giusta procura a margine del controricorso;

– controticorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 09/09/2013

COMUNE di SCORDIA, MEIE AURORA ASSICURAZIONI SPA,
MILLUZZO SEBASTIANO;

intimati

avverso la sentenza n. 105/2010 del TRIBUNALE di

del 2/07/2010, depositata il 27/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2011 n. 28142 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

CALTAGIRONE, SEZIONE DISTACCATA di GRAMMICHELE

16) R.G. 28142/2011
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella causa indicata in premessa. é stata depositata la seguente relazione:
“1. – La sentenza impugnata (Tribunale di Caltagirone 27/07/2010, non
notificata) confermava la sentenza di primo grado, con cui si era stata
affermata l’esclusiva responsabilità dell’odierno ricorrente nel sinistro di

condotto da uno degli odierni intimati, era avvenuta a causa del mancato
arresto, da parte del primo, per concedere la dovuta precedenza. Nessuna
corresponsabilità poteva essere attribuita al conducente del motociclo, a
maggior ragione per il fatto che nessun altro elemento di valutazione veniva
posto al vaglio al fine di introdurre una valutazione differente della
responsabilità. Il Giudice territoriale dichiarava l’inammissibilità del
gravame, nella parte in cui l’allora appellante (odierno ricorrente)
configurava il pericolo e l’insidia nella condotta del Comune di Scordia,
avendo tale ente fatto posizionare la segnaletica di “stop” a distanza non
prossima all’incrocio, poiché proposta per la prima volta in sede d’appello.
Accogliendo l’appello incidentale proposto da Meie Aurora Assicurazioni
S.p.a., in ordine alla compensazione delle spese di lite in primo grado,
poneva le stesse a carico della parte allora appellante.
2. — Ricorre per cassazione Gaetano Manzella con un solo motivo di ricorso;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. — Con l’unico motivo di ricorso, articolato in più profili, il ricorrente
lamenta, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 e 5 c.p.c., “violazione degli artt. 343
c.p.c., 2054 e 2051 c.c.”. In primo luogo, il ricorrente contesta il
ragionamento del Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la
propria pretesa in merito alla responsabilità del comune di Scordia per
l’inidoneo posizionamento del segnale di stop; – in secondo luogo contesta
la mancata applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui al
secondo comma dell’art. 2054 c.c., poiché a suo giudizio, nessuna prudenza
aveva tenuto il motociclista al fine di evitare la collisione; – infine contesta
la mancata declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale proposto

3

causa. Risultava pacifico che la collisione di questi, con il motociclo

da Meie Aurora Assicurazioni S.p.a., costituita oltre i termini di cui all’art.
343 c.p.c..
4. — Il ricorso è manifestamente privo di pregio in tutte le sue articolazioni.
Quanto al primo profilo del motivo, oltre ad essere genericamente
formulato, manca di riferibilità alla decisione impugnata, essendo la censura
improntata sul nesso tra errato posizionamento del segnale stradale e
l’incidente, senza considerare che il giudice del merito provvedeva a

Pertanto, il ricorrente, insistendo sul predetto aspetto, omette qualsiasi
censura sulla pronuncia di inammissibilità.
Quanto al secondo aspetto del motivo in esame, il ricorrente si limita a
propone una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e della
graduazione delle responsabilità, riservata all’apprezzamento del giudice di
merito e che non trova, comunque, riscontro nelle risultanze di causa. Al
riguardo, giova ricordare il consolidato orientamento di questa Corte,
secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti da circolazione
stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la
valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti,
l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del
rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento
dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al
sindacato di legittimità, il ragionamento posto a base delle conclusioni sia
caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista
logico-giuridico (Cass. n. 4009/2006, n. 1028/2012).
Il Giudice di merito, ha invece, con motivazione adeguata, esente dai
lamentati vizi, ritenuto non possibile affermare un’eventuale
corresponsabilità del Milluzzo (conducente del motociclo).
In merito all’ultimo profilo, lo stesso, implicando

un error in

procedendo, è impropriamente formulato con riferimento ai vizi di cui
all’art. 360 c. I n. 3 e 5. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la parte abbia
erroneamente inquadrato, tra quelli previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., il
vizio che ha inteso denunciare, esigendola tassatività e la specificità del
motivo di censura una precisa formulazione, di modo che detto vizio rientri
nelle ipotesi tassative enucleate dal codice di rito (Cass. n. 8585/2012).
4

dichiarare inammissibile tale domanda ai sensi dell’art. 345.

5. – Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso.”
La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai
difensori delle parti costituite.
Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte.
Ritenuto che:
a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha
condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, precisando,

territoriale, ha riconosciuto, dall’analisi dei luoghi riportati in planimetria e
dalle fotografie agli atti, la corretta posizione del segnale di stop, con la
conseguenza che quest’ultima ratio decidendi espressa dal Giudice
d’appello (pag. 4 della sentenza impugnata) si rivela autonoma e decisiva
nella presente fattispecie, anche ove volesse ritenersi fondata la censura di
parte ricorrente in ordine alla tempestività della propria domanda nei
confronti del Comune per il profilo, dedotto fin dal primo grado di giudizio,
relativo al posizionamento di detto segnale di stop.
che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente
infondato;
non v’è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti
della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P. Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.

quanto al primo profilo del motivo di ricorso, che comunque il Giudice

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