Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20614 del 13/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, (ud. 22/12/2015, dep. 13/10/2016), n.20614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4724/2013 proposto da:

F.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato DINO VALENZA,

rappresentato e difeso dagli avvocati PIERO GUALTIERI, MAURO

GUALTIERI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CARMINE PUNZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO POLI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

IL MESSAGGERO SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante pro tempore Ing. M.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio

dell’avvocato CARMINE PUNZI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTO POLI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1638/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/11/2012, R.G.N. 1995/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato PIERO GUALTIERI;

udito l’Avvocato ROBERTO POLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto.

Fatto

I FATTI

A.F. impugnò la pronuncia con la quale il Tribunale di Rimini, nel (OMISSIS), lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore di F.V., del quale egli aveva – come si legge in sentenza – leso l’onore e la reputazione, rilasciando al quotidiano “Il Messaggero” dichiarazioni, sotto forma di intervista, dal contenuto accusatorio, in particolare sostenendo che il F., assessore del comune di (OMISSIS), gli aveva richiesto il versamento della somma di 25 Mila Euro in favore del locale (OMISSIS), oltre al rilascio di deleghe in bianco per la scelta del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa appaltatrice subordinando a tale illecito adempimento il rilascio dell’autorizzazione per la trasformazione in residence dell’hotel (OMISSIS).

La corte di appello di Bologna, investita altresì dell’impugnazione incidentale del F. che chiedeva l’estensione della condanna al quotidiano romano e a P.M., oltre al riconoscimento della maggior somma di 50 mila euro a titolo risarcitorio – accolse il gravame principale, rigettando in toto la domanda risarcitoria.

Per la cassazione della sentenza della Corte felsinea F.V. ha proposto ricorso sulla base di 4 (anche se la numerazione si estende sino a 5) motivi di censura.

Resistono P.M. e “Il Messaggero” s.p.a. con controricorso illustrato da memoria.

A.F. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 595 e 185 c.p., artt. 2043 e 2059 c.c., relativamente alla identificabilità del Dott. F.V. come autore delle richieste illecite.

La censura, che può essere congiuntamente esaminata con 12 quinto motivo, che lamenta, sub a), e sotto i medesimi profili, un vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – è priva di pregio. Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il tenore, la genericità e il contenuto complessivo delle dichiarazioni rilasciate dall’Albanese al quotidiano romano non consentissero con il necessario grado di certezza l’identificazione del F. come l’autore delle condotte illecite sopra descritte (ff. 6-7 della sentenza oggi impugnata), specificando che l’unico collegamento con la persona del predetto era ipotizzabile con riferimento alla pubblicazione delle sue fotografie e della notizia di un suo coinvolgimento nell’indagine penale scaturita dalla denuncia dell’ A. – tale condotta risultando, peraltro, imputabile al quotidiano e non a quest’ultimo.

Trattasi, all’evidenza, di una complessa ed articolata valutazione di fatto, scevra dai vizi logico-giuridici che vengono infondatamente contestati dall’odierno ricorrente, e che si sottrae, ipso facto, la vaglio di legittimità di questa Corte regolatrice, poichè tale valutazione risulta conforme al costante insegnamento della Corte stessa, che postula, al fine della legittima predicabilità della fondatezza di una pretesa risarcitoria in subiecta materia, la ragionevole certezza di una inequivoca individuazione della parte offesa (ex aliis, Cass. 16543/2012 e Cass. 17680/2007).

Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, relativamente all’omessa pronuncia sul contenuto dell’articolo del (OMISSIS) e alla presunta genericità dell’atto di citazione.

Il motivo – con il quale si lamenta l’erroneità della sentenza d’appello, da un canto, nella parte in cui ha ritenuto di non poter scrutinare l’eventuale carattere diffamatorio dell’articolo de quo poichè l’atto introduttivo del giudizio non conteneva alcun riferimento alla provenienza “da un assessore” quanto al soggetto autore delle richieste illecite, dall’altro, per aver considerato privi di specifiche argomentazioni i motivi di appello in ordine al superamento dei limiti del diritto di cronaca e di critica – è infondato.

Quanto alla ritenuta mutatio libelli, la Corte territoriale ha correttamente e condivisibilmente ritenuto che l’atto di citazione (p. 2 paragrafo 5, richiamato nell’odierno ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) non contenesse alcun specifico riferimento alla parte di articolo in cui si affermava che la illecita richiesta di sottoscrizione di un contributo per il (OMISSIS) fosse stata avanzata da un assessore.

Quanto alle pretese violazioni dei limiti intrinseci ed estrinseci del diritto di cronaca e di critica, l’odierno ricorrente anche in questa sede, come già dinanzi alla Corte di appello (e come correttamente e condivisibilmente rilevato in quella sede) non offre alcuna specifica argomentazione a sostegno delle sue censure onde poter rilevare, in punto di diritto e non di mera richiesta di rivisitazione del merito della vicenda (attraverso il richiamo ad un preteso “contenuto gravemente diffamatorio” nel fatti di causa, come affermato al folio 12 dell’odierno atto di impugnazione), il superamento di detti limiti.

Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, relativamente all’omessa pronuncia sulla falsità delle accuse, con conseguente violazione dell’art. 595 c.p., artt. 2043 e 2059 c.c., per inosservanza dei principi di verità, continenza e pertinenza delle notizie pubblicate.

La censura – che può essere congiuntamente esaminata con quella contenuta nel quinto motivo di ricorso, ove, sub c) si propongono le medesime doglianze sotto il profilo della omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo costituito dalla omessa valutazione della falsità delle notizie pubblicate, mentre, sub b) si lamenta il medesimo vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo costituito dalla omessa individuazione del contenuto diffamatorio degli articoli – non ha, al pari di quelle appena riferite, giuridico fondamento.

La valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione (costituiti dall’interesse pubblico, dalla rispondenza a verità dei fatti esposti e dalla loro formale continenza ipotizzata, nella specie, come conseguenza dell’omesso riscontro della falsità delle accuse mosse al ricorrente -) si risolve, per costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, correttamente e argomentatamente motivato e sorretto da valutazioni esenti da vizi logico giuridici.

Quali appaiono, nella specie, quelle contenute ai ff. 8 e seguenti della sentenza impugnata, che questa Corte interamente condivide.

Le complesse censure mosse alla pronuncia impugnata sono, pertanto, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, dacchè esse, nel loro complesso, pur formalmente abbigliate in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di grado, secondo inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 8200, di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2016

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