Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20613 del 31/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 31/07/2019), n.20613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2431-2016 proposto da:

COMUNE BOSCOTRECASE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA

50, presso lo STUDIO NAPOLITANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARONE GHERARDO;

– ricorrenti –

contro

S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4603/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/05/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. S.G., titolare dell’Azienda Agricola Vesevus, impugnava, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, l’avviso di pagamento della TARSU n. (OMISSIS), dell’importo di Euro 2.970, emesso dal Comune di Boscotrecase e relativo all’anno di imposta 2011.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente, e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello osservando: a) che l’azienda agricola svolgeva attività di agriturismo con una incidenza marginale rispetto all’attività agricola; b) che il Comune di Boscotrecase non aveva provveduto a deliberare l’assimilazione dei rifiuti agricoli considerati speciali; c) che con la Delib. 25 luglio 2018, n. 31, il Comune, all’art. 8 comma 1, aveva espressamente, esentato dalla TARSU “locali ed aree produttivi di rifiuti speciali non assimilati agli urbani” dovendo provvedere a tanto e a proprie spese i produttori stessi sulla base delle norme vigenti.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Boscotrecase articolando tre motivi. S.G. non si è costituito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo denuncia il ricorrente violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione della L. 20 febbraio 2006, n. 96. In particolare si argomenta che S.G. aveva semplicemente comunicato l’inizio dell’attività agrituristica senza chiedere l’esonero dal pagamento della TARSU e senza aver provato la complementarietà dell’attività agrituristica rispetto a quelle agricole.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. nr 4; violazione dell’art. 325 c.p.c. per aver la CTR, ritenuto provata la complemèntarietà dell’attività di agriturismo rispetto all’attività agricola sulla base di un perizia prodotta solamente nel giudizio di appello e non al momento della richiesta di esonero dal pagamento della TARSU.

1.2 Con il terzo motivo lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Si duole la ricorrente che la CTR avrebbe dedotto l’inesistenza dell’obbligazione tributaria dalla circostanza, non corrispondente al vero, che il Comune non aveva provveduto all’iscrizione a ruolo della TARSU negli anni 2009 e 2010.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1 La censura si limita ad affermare che, avendo il Comune richiesto il pagamento della TARSU applicando la tariffa rifiuti prevista per ristoranti, bar pizzerie, il contribuente avrebbe dovuto provare la prevalenza dell’attività agricola.

2.2 La CTR, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede se non nei limiti ristretti dell’attuale previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ha escluso l’applicazione della TARSU sul presupposto della marginalità, provata attraverso la produzione di una perizia, dell’attività di agriturismo rispetto all’attività agricola produttiva di rifiuti speciali non assimilati espressamente esentati dalla Tarsu ai sensi della Delib. 25 giugno 2008, n. 31, art. 8, comma 1 della assunta dal Comune di Boscotrecase.

3 Il secondo motivo è infondato

Se il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, stabilisce l’inammissibilità nel giudizio di appello di nuove domande ed anche il divieto di proporre nuove eccezioni, salvo quelle rilevabili d’ufficio, l’art. 58, comma 2, consente alle parti di produrre nuovi documenti dettando, quindi, una differente disciplina rispetto all’art. 345 c.p.c., comma 3, che espressamente esclude la produzione di nuovi documenti in appello, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Va quindi data continuità al costante orientamento di questa Corte secondo cui ” In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 – in forza del quale nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado “(Vedi Cass. n. 18907 del 2011; Cass. n. 7714 del 2013; Cass. n. 22776 del 2015; Cass. n. 27774 del 2017; Cass. n. 8313 del 2018).

4 Il terzo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza che ha escluso l’applicabilità della TARSU non perchè non fossero state emessi accertamenti per gli anni 2009 e 2010 ma, come sopra precisato, per la ritenuta complementarietà dell’attività di agriturismo rispetto a quella agricola.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5 Nulla è da statuire sulle spese non essendovi stata costituzione di S.G..

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA