Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20613 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 19/07/2021), n.20613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15745-2019 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA CHIARA BISACCI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PESARO E URBINO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 229/2019 del TRIBUNALE di PESARO, depositata

l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace di Fano, con sentenza n. 11 del 2018, respingeva l’opposizione proposta da L.C. avverso ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Pesaro e Urbino per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, commessa in data (OMISSIS).

In virtù di appello interposto dalla L., il Tribunale di Pesaro, nella contumacia della Prefettura, respingeva l’impugnazione e per l’effetto confermava la decisione di prime cure e l’ordinanza-ingiunzione ritenendo irrilevante la indicazione nel verbale di accertamento dei controlli periodici alla taratura dell’apparecchiatura di misurazione della velocità laddove accertata nel merito, al pari delle intersezioni tra il cartello di pregressa segnalazione della presenza dell’apparecchio di rilevazione e la postazione di controllo.

Avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro la L. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

E’ rimasta intimata la Prefettura di Pesaro e Urbino.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificata al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

ATTESO

che:

– va preliminarmente rilevato che il presente ricorso non risulta essere stato indirizzato presso la sede della Prefettura di Pesaro, ma dell’Avvocatura generale dello Stato, nonostante la Prefettura sia rimasta contumace in appello, con la conseguenza che il contraddittorio andrebbe integrato nei suoi confronti, non di meno, però, il rispetto del medesimo diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.), di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. n. 15106 del 2013; conforme, Cass. Sez. Un. 6826 del 2010);

passando al merito del ricorso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 200 e 2001, nonché del D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 383 e 385, per mancata indicazione nel verbale di contestazione della taratura periodica dell’apparecchiatura di misurazione della velocità.

La censura è infondata.

Corretto il richiamo alla sentenza additiva della Corte costituzionale, contenuto anche nella sentenza impugnata, che ha dichiarato illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, a questo proposito questa Corte ha poi precisato che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (cfr. Cass. n. 533 del 2018; Cass. n. 32369 del 2018).

Ciò posto, il giudice d’appello risulta aver proceduto a detto accertamento e ne dà espressamente conto attraverso il richiamo dell’attestato di taratura emesso il (OMISSIS), per essere munito del certificato di conformità al campione omologato, rilevata l’infrazione in data (OMISSIS), ovvero undici mesi prima della contestazione, l’apparecchiatura era stata sottoposta ai prescritti controlli (cfr. pag. 3 della sentenza);

– con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 200 e 2001, nonché del D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 383 e 385, per avere il giudice del gravame ritenuto ininfluente la mancata indicazione nel verbale di contestazione dell’assenza di intersezioni tra il cartello di segnalazione della presenza dell’apparecchio di rilevazione della velocità e la postazione di controllo. A parere della ricorrente, il verbale doveva contenere tutte le indicazioni affinché l’avvertimento fosse puntuale, specifico, e determinato con riferimento alla data e al luogo di consumazione, alla distanza ed il riferimento ad uno specifico cartello, solo in tal modo potendo valutarsi l’adeguatezza della segnalazione.

Anche il secondo motivo è privo di pregio.

La L. n. 168 del 2002, art. 4, impone all’ente proprietario della strada di dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.

Analoga previsione è contenuta nel D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada.

Entrambe le norme impongono obblighi inderogabili a garanzia dell’utenza stradale, non avendo la pubblica amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l’osservanza dei doveri di segnalazione o circa l’eventuale adozione di sistemi informativi alternativi che non assicurino la medesima trasparenza nell’attività di segnalazione (Cass. n. 7419 del 2009; Cass. n. 21634 del 2009; Cass. n. 5997 del 2014; Cass. n. 15899 del 2016).

Pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell’infrazione, la sussistenza del cartello è tuttavia circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati.

La relativa menzione, contenuta nel verbale, non integra quindi una mera clausola di stile, ma costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, né diversamente valutabile nella sua oggettività, potendo l’opponente contestarne la veridicità solo mediante la querela di falso (Cass. n. 5997 del 2014 e Cass. n. 680 del 2011).

E’ principio consolidato che il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e delle attività svolte dagli organi accertatori, nonché in merito alla provenienza del documento ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbia avuto notizia da terzi o dedotti in base a presunzioni o considerazioni di carattere logico (Cass. n. 23800 del 2014; Cass. a 11012 del 2013; Cass. n. 3705 del 2013).

La querela di falso era dunque necessaria per contestare la presenza del segnale attestata dal verbale, non anche per sindacare l’adeguatezza della medesima presegnalazione, oggetto di un apprezzamento dei verbalizzanti di cui il giudice poteva però tener conto, valutandone la rilevanza nel confronto con le altre risultanze processuali, al pari di ogni elemento risultante dal verbale di accertamento.

Non occorreva – tuttavia – che detto verbale contenesse l’avvertimento puntuale, specifico, determinato che in quella data ora e a quella certa distanza dal punto di rilevazione era presente proprio un dato segnale, in modo da attestarne l’adeguatezza.

Questa Corte ha già stabilito che la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica venga comunque accertata l’esistenza (Cass. n. 680 del 2011; Cass. n. 1661 del 2019).

Inoltre, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente, e non sulla P.A., l’onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (Cass. n. 6242 del 1999; Cass. n. 23566 del 2017).

Non era quindi necessario che il verbale contenesse un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione, venendo in rilievo – ai fini della legittimità della sanzione – l’effettiva esistenza e l’idoneità della segnalazione stessa, da accertarsi in applicazione dei principi enunciati oltre che tenendo conto della valenza probatoria e dei requisiti essenziali di contenuto del verbale di accertamento.

Ed è quanto occorso nella specie avendo il giudice di merito accertato che non sussisteva alcuna intersezione, come asserito dalla ricorrente.

In conclusione, il ricorso va respinto.

Nessuna pronuncia sulle spese processuali di legittimità in difetto di difese da parte della controparte rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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