Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20613 del 07/08/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 20613 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 22608-2013 proposto da:
SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI SIAE P.I.
07236852132, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 441, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
MARINI, che la rappresenta e difende, giusta delega
in

atti;
– ricorrente contro

2018
1183

SACCHI ADRIANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO SILVESTRI, che la rappresenta e difende,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 07/08/2018

- controricorrente

la

sentenza

n.

5484/2012

della

CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2012 R.G.N.
5359/2009.

i

avverso

22608-13 r.g. / ad.za 21-03-18

LA CORTE
Visti gli atti e sentito il consigliere relatore:

RILEVATO
che con sentenza n. 5484 in data 11 giugno – 9 ottobre 2012 la Corte di Appello di Roma
rigettava il gravame interposto dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) c. SACCHI
Adriana avverso la pronuncia resa il 12/13 giugno 2008 dal locale giudice del lavoro in tema
di riconoscimento di superiore inquadramento e di differenze retributive, vantati dalla
SACCHI, la cui domanda era stata in parte accolta dal giudice adito;
che avverso la suddetta pronuncia di appello la SIAE proponeva ricorso per cassazione, come

la dr.sa Adriana SACCHI mediante controricorso del 15 novembre 2013;
che a seguito di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, per il 21 marzo
2018, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della SIAE, con allegato verbale
di conciliazione in sede stragiudiziale, datato sei luglio 2017, intervenuto tra le parti, rinuncia
sottoscritta dal direttore generale della medesima SIAE e dal suo difensore avv. Paolo Marini
– atto notificato a mezzo p.e.c. in data 16 febbraio 2018, il tutto con allegato atto di
accettazione della rinuncia avversaria, datato 19 febbraio 2018, sottoscritto dalla dr.ssa
Adriana SACCHI e dal suo difensore avv. Francesco Silvestri, accettazione anch’essa in pari
data notificata alla ricorrente mediante p.e.c.;

CONSIDERATO
pertanto, che va dichiarata l’estinzione del giudizio, ex artt. 390-391 c.p.c., per intervenuta
rinunzia al ricorso de quo, debitamente sottoscritta dalla ricorrente, nonché dai suddetti
difensori, ed accettata dalla controricorrente;
che, di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va comunque disposto in ordine
alle spese, avuto riguardo all’anzidetta accettazione;
che, essendo il procedimento definito con declaratoria di estinzione per rinuncia, non
ricorrono ovviamente i presupposti di legge per il pagamento dell’ulteriore contributo
unificato, il cui versamento infatti è dovuto soltanto nel caso d’integrale rigetto
dell’impugnazione, ovvero perché questa risulti inammissibile o improcedibile;
P.Q.M.
la CORTE dichiara ESTINTO il processo.

da atto in data sette ottobre 2013, affidato a due motivi, variamente articolati, cui ha resistito

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA