Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20612 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22733/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

General Building s.r.l. in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 198/47/2012, depositata il 27 settembre 2012.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera

di consiglio del 26 febbraio 2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società General Building s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, impugnava in primo grado l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate di Napoli (OMISSIS), con cui per l’anno di imposta 2003 venivano accertati redditi non dichiarati, e conseguenti maggiori imposte Irpeg Iva e Irap, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza da cui emergeva che la società, già esercente attività di costruzioni, aveva acquistato materiali edili senza fattura, utilizzandoli presumibilmente per realizzare lavori “a nero”.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza n. 573/25/2009, avverso cui l’Agenzia delle entrate proponeva appello.

La Commissione regionale della Campania rigettava l’appello con la sentenza indicata in epigrafe, con motivazione adesiva alla sentenza di primo grado e critica generica dei motivi di appello proposti.

Ricorre per cassazione Agenzia delle entrate con tre motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La contribuente non si costituisce in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per mancanza della motivazione, perchè non contiene nè l’indicazione dei motivi specifici per cui ritiene corretta la decisione di primo grado che conferma, nè una valutazione specifica dei motivi di appello.

2.-Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 perchè la sentenza afferma che “nessuna doglianza specifica è stata proposta avverso la decisione di primo grado” mentre invece dall’atto di appello (trascritto nel ricorso) si ricava il contrario.

3.- Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e art. 2697 c.c. perchè la sentenza impugnata afferma che le eccezioni dell’ufficio fondate sugli accertamenti bancari non trovano nel loro complesso puntuale riscontro in fatti certi ed incontrovertibili, mentre invece trattasi di materia in cui, operando la presunzione legale di maggior reddito, spettava alla contribuente l’onere di fornite la prova contraria.

4.- Il primo motivo di ricorso è fondato.

In base alla giurisprudenza di questa Corte, “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); v. anche Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

4.1- Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente, come a ragione denunziato dalla ricorrente, perchè omette qualunque valutazione critica delle emergenze processuali, indicando come motivi della decisione adottata delle mere affermazioni apodittiche, quali: “la sentenza di primo grado è sostenuta da logica motivazione per nulla contrastata o scalfita dai rilievi dell’ufficio”, “il contribuente ha fornito materiale probatorio a sostegno del proprio assunto a fronte delle presunzioni del tutto generiche formulate dall’Ufficio” e infine, che “l’assunto dell’Ufficio rimane mera enunciazione, sfornito anche in questa fase di giudizio di qualsiasi elemento probatorio a sostegno della propria tesi”.

4.2- Tali generiche affermazioni non danno conto del ragionamento attraverso cui il giudicante perviene alla decisione adottata. Non vengono chiariti infatti i motivi di fatto e di diritto che sorreggono le conclusioni, e rimane oscuro il motivo per cui la sentenza di primo grado sia “sostenuta da logica motivazione”, il cui contenuto, per altro, non viene neanche riportato, rendendo così impossibile verificare la congruità di questa affermazione.

4.3- In particolare, poi, non vengono esaminati i motivi dell’appello; nessuna delle questioni in fatto ed in diritto prospettate dalle parti costituisce oggetto di specifica valutazione da parte della sentenza impugnata, per cui non è possibile cogliere quali siano le fonti di prova utilizzate, quali i motivi di diritto ritenuti prevalenti ai fini della decisione e quali recessivi.

4.4- Omissione tanto più significativa con riferimento agli accertamenti bancari, perchè, come precisato da risalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, grava sul contribuente l’onere di giustificare le movimentazioni bancarie accertate dall’Ufficio, presumendosi, in difetto, che esse celino ricavi occulti. Sul punto infatti ha affermato questa Corte che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili” (Cass. 1180/12 vedi anche 2752/09, Cass. 18081/10, Cass. 10578/11).

5.- L’obbligo della motivazione dei provvedimenti giudiziari è previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., e con riferimento specifico al processo tributario, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 e costituisce espressione del principio generale di cui all’art. 111 Cost., comma 6. Tale obbligo deve essere adempiuto nel rispetto dei principi costituzionali di indipendenza del giudice (artt. 101 e 104 Cost.) e di inviolabilità del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

5.1- In applicazione di tali principi, l’obbligo motivazionale del giudice non può ritenersi sufficientemente adempiuto qualora il provvedimento non contenga l’illustrazione, concisa ma specifica, delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, e non consenta perciò la loro verifica ad opera delle parti ai fini dell’eventuale impugnazione, ed il loro controllo da parte del giudice del gravame. In questi termini viene in considerazione il principio di sufficienza della motivazione, la cui violazione determina, come nel caso in esame, la nullità del provvedimento impugnato.

6.- Il primo motivo di ricorso, pertanto, deve essere accolto in via preliminare, onde l’assorbimento dei rimanenti motivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice a quo, cui si rimette anche la liquidazione delle spese ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, anche sulle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

 

 

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