Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20612 del 07/08/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20612 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BOGHETICH ELENA

SENTENZA
sul ricorso 27896-2016 proposto da:
GAM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA
48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2018
1051

ANGELUCCI RENATO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dal vvocato ALESSANDRO NACCI
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 07/08/2018

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 515/2016 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 24/05/2016 R.G.N.
459/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PILEGGI ANTONIO;
udito l’Avvocato NACCI ALESSANDRO.

udienza del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. ELENA

n. 27896/2016 R.G.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 24.5.2016 la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma
della pronuncia del Tribunale di Cosenza, ha dichiarato illegittimo il licenziamento
intimato, per giustificato motivo oggettivo, il 2.2.2012 a Renato Angelucci, dipendente
della società G.A.M. s.p.a. con qualifica di Quadro e mansioni di ispettore di punti
vendita,

inoltrata al lavoratore – all’insuccesso del piano di sviluppo di punti vendita a marchio
Oviesse e ai cattivi risultati economici riscontrati nell’anno 2011, ha rilevato la carenza
di prova sia in ordine alla sussistenza del suddetto piano di sviluppo sia con riguardo
alla crisi economica, a fronte della incertezza della provenienza della documentazione
contabile prodotta dalla società e, in ogni caso, della sua scarsa chiarezza e laconicità
nonché della tardività dell’ulteriore documentazione prodotta successivamente alla
costituzione in giudizio, trovando, inoltre, conferme della mancata soppressione del
posto di lavoro dell’Angelucci nella distribuzione dei suoi compiti tra altri dipendenti.
3. La società ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a tre
motivi illustrati da memoria. L’Angelucci ha depositato controricorso, eccependo la
tardività del ricorso stante il decorso del termine breve.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2
della legge n. 604 del 1966 nonché vizio di motivazione (ex art. 360, primo comma,
nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ritenuto violato il
principio di immutabilità del motivo di licenziamento e, di conseguenza, trascurato di
valutare quale concorrente ragione della soppressione del posto di lavoro la
diminuzione dei punti vendita a marchio Oviesse.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416,
comma 3, cod.proc.civ. (ex art. 360, primo connma, n. 4, cod.proc.civ.) avendo, la
Corte, trascurato che la società aveva dedotto, nella memoria di costituzione
(riportata per estratto), la sussistenza della crisi aziendale e della chiusura del punto
vendita di Rende, circostanza non contestata, nel primo momento utile, da parte del
lavoratore. Inoltre, la documentazione prodotta contestualmente alla memoria e
concernente la crisi economica sofferta dalla società non era stata contestata dal

2. La Corte territoriale, circoscritti i motivi del licenziamento – sulla base della lettera

n. 27896/2016 R.G.

lavoratore, quella prodotta in corso di causa (lettere di licenziamento ad altri
dipendenti e conto economico Oviesse relativo al quinquennio 2009-2013) era stata
contestata dal lavoratore esclusivamente con riguardo al punto vendita di Bovalino, e,
per contro, la società aveva contestato specificamente le circostanze del ricorso circa
l’adibizione del lavoratore ai punti vendita a marchio Piazza Italia, Obj, Yves Rocher,
circostanze rimaste sfornite di prova.

n. 604 del 1966 (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte
territoriale, erroneamente ritenuto che la redistribuzione della mansioni conferma la
ingiustificatezza del licenziamento.
4. L’eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente è fondata.
La notificazione della sentenza di appello effettuata dal controricorrente alla
controparte, avvenuta a mezzo PEC il 14.6.2016 ai sensi dell’art. 3 bis della L. n. 53
del 1994 e successive modifiche, è corretta. Pertanto, il termine breve d’impugnazione
deve ritenersi infruttuosamente spirato, avendo la società provveduto a notificare il
ricorso per cassazione ben oltre il termine previsto dall’art. 325, comma 2,
cod.proc.civ. (in specie, in data 24.11.2016).
Invero, la notificazione de qua è stata effettuata dall’attuale controricorrente Angelucci
con invio del messaggio di PEC all’indirizzo del difensore della parte datoriale ed
indicazione – in oggetto – della dicitura “notificazione ai sensi della Legge n. 53 del
1994”, con la specificazione che si provvedeva ad allegare, segnatamente, il duplicato
informatico della sentenza nonché l’originale informatico della relata di notificazione.
La notificazione risulta rispettosa di tutte le prescrizioni legislative in quanto: il
duplicato informatico della sentenza di appello, provvista di firma del giudice in
formato pades (ossia un file con estensione .pdf), non richiede alcuna asseverazione
di conformità (a differenza delle copie informatiche), secondo quanto disposto sia
dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005 sia dall’art.

16-bis comma 9-bis del

D.L. 179 del 2012 (convertito dalla L. n. 221 del 2012), che ne sancisce l’equivalenza,
ad ogni effetto di legge, al documento originale da cui è tratto il duplicato; il difensore
del controricorrente ha allegato la relata di notifica, con atto nativo digitale
debitamente sottoscritto dal medesimo in formato cades (ossia un file con estensione
.p7m); il medesimo difensore ha, altresì, indicato, nel corpo della PEC, di procedere
alla notificazione del duplicato informatico della sentenza e dell’originale della relata di
notifica.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge

n. 27896/2016 R.G.

La parte ha, inoltre, assolto l’onere di produzione e deposito delle copie analogiche del
messaggio PEC in esame, delle ricevute di accettazione e consegna, della sentenza
notificata e della relata di notifica, unite al controricorso in uno con la pedissequa
attestazione di conformità, regolarmente firmata.
Non osta, infine, al perfezionamento della notificazione – contrariamente a quanto
argomentato da parte ricorrente – la circostanza che nella relata di notifica la
controparte non abbia indicato il numero della sentenza né la data di pubblicazione del

sentenza e il numero di ruolo generale del procedimento (come previsto dall’art.

3-bis

della L. n. 53 del 1994).
Sul punto, va ribadito il dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con
sentenza n. 7655 del 2016 hanno esteso alla fattispecie delle notifiche a mezzo PEC
“il principio, sancito in via generale dall’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può
essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Per la Corte,
il raggiungimento dello scopo, con specifico riferimento alle notifiche via pec, esplica i
propri effetti sananti ogniqualvolta venga conseguito

“il risultato dell’effettiva

conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo
virtuale, ovverosia l’indirizzo di pec”. E ciò in quanto “la denuncia di vizi fondati sulla
pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del
processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa
della parte in conseguenza della denunciata violazione”.
Ne consegue la sanabilità ogniqualvolta la parte verso cui è diretta la notifica lamenti
una mera irregolarità formale senza, tuttavia, prospettare anche le ragioni per le quali
l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del
diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per I. ,secisione finale.
e le spese di lite del presente
,:~ntir:
_
7. In conclusione, il ricorso va dichiarato 11:-..vt-r,
giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91
cod.proc.civ.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.

3

provvedimento, essendo sufficiente indicare l’organo giudiziario che ha emesso la

i

.

n. 27896/2016 R.G.

440.”..rt.

G
La Corte c~il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese

del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro
5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2018.

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

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