Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20611 del 29/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 29/09/2020), n.20611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17074/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Makyva s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.

G.M., rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Viola e

dall’avv. Pavese Alessandra domiciliata in Roma, Piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 115/24/2012, depositata il 22

maggio 2012.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera

di consiglio del 26 febbraio 2020.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza indicata in epigrafe, che aveva accolto parzialmente l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce n. 108/04/11 con cui era stato rigettato il ricorso in primo grado proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento in rettifica n. RFF030200561/2004 con cui erano state accertate maggiori imposte dirette e Iva per l’anno 2004 per a) omessa contabilizzazione dell’acconto di un contributo ricevuto in conto impianti per Euro 85.893,00; b) omessa fatturazione di corrispettivi ricevuti per l’ammontare di Euro 59.568,50 risultanti da pagamenti bancari effettuati tramite Pos o carta di credito.

Rilevato che la sentenza di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto entrambe le riprese fiscali accertate.

Considerato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi solo avverso la statuizione relativa al punto b) di cui sopra (onde è passata in giudicato la statuizione relativa al punto a), e chiede cassarsi la sentenza impugnata con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite, e che la società contribuente si è costituita in giudizio mediante controricorso con cui chiede rigettarsi il ricorso avverso e condannarsi l’Agenzia elle entrate alle spese di giudizio.

1.- Rilevato che: -) il primo motivo di ricorso denunzia violazione del D.Lgs. n. 5446 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia – Violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 nonchè del D.P.R. n. 696 del 1996, art. 3, comma 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4); -) il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2.- Rilevato che L’Agenzia ricorrente lamenta, in particolare: -) che la sentenza impugnata ha ridotto l’ammontare dei ricavi non contabilizzati alla somma di Euro 5.912,00 indicando come unica motivazione la circostanza che detta somma fosse stata proposta in conciliazione dall’appellante; -) che la sentenza ha escluso dai ricavi non contabilizzati un bonifico di Euro 12.500 in quanto a suo dire “I’ ufficio non è stato in grado di provare con elementi validi sotto l’aspetto probatorio che trattavasi di corrispettivi non contabilizzati” applicando erroneamente la regola di cui all’art. 2697 c.c., in base a cui grava sulla contribuente l’onere di fornire la prova liberatoria;

3.-Ritenuto che i motivi di gravame possano essere qui esaminati congiuntamente in quanto fra di loro strettamente connessi, e che siano fondati per le ragioni di seguito esposte.

4.- L’unico argomento addotto dal giudice a quo a sostegno della riduzione ad Euro 5.912,00 dei ricavi non contabilizzati non è idoneo a sorreggere la decisione adottata, trattandosi di circostanza estranea all’accertamento e ad esso successiva. Invece, dato che l’Agenzia delle entrate aveva contestato l’omessa fatturazione o emissione della ricevuta fiscale contestualmente a numerose prestazioni effettuate in relazione ad altrettanti pagamenti ricevuti mediante POS o carta di credito, il giudice a quo avrebbe dovuto verificare la valenza dimostrativa di queste emergenze in fatto, alla luce della sentenza di primo grado e dei motivi di appello proposti dalle parti, accertamento che invece non è stato effettuato e dovrà per questo essere rimesso nuovamente al giudice a quo, in diversa composizione.

4.1- Con riferimento, poi, alla deduzione dai ricavi asseritamente non contabilizzati del bonifico di Euro 12.500,00 del 31 marzo 2004, erroneamente la sentenza impugnata ha addebitato all’Ufficio l’onere di provarne la rilevanza a fini fiscali. Invece, trattandosi di un versamento bancario, grava sul contribuente l’onere di giustificare la movimentazione accertata dall’Ufficio, presumendosi, in difetto, che essa celi ricavi occulti, come precisato da risalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte. In questo caso, infatti, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto dalla produzione dei dati bancari, e si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. (Cass. 1180/12 vedi anche Cass. 2752/09, Cass. 18081/10, Cass. 10578/11). Anche su questo punto della causa si rende necessario perciò il rinvio al giudice a quo per l’accertamento in fatto delle eventuali giustificazioni di merito addotte dalla contribuente a giustificazione del bonifico.

5.- Ritenuto pertanto che, per i motivi indicati, il ricorso debba essere accolto, e la sentenza impugnata cassata solo con riferimento alla decisione sull’ammontare dei ricavi, con rinvio per un nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui si rimette anche la regolamentazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, anche sulle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

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