Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20611 del 19/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 19/07/2021), n.20611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13956-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VERBANO, 8,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA CELEBRE, rappresentata e

difesa da se stessa;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 4282/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositato il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Avv. D.S. – che aveva assistito nell’ambito di un procedimento penale l’imputato P.R., ammesso allo speciale programma di protezione – ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 15 marzo 2019, con cui la Corte d’appello di Napoli, ha parzialmente accolto l’opposizione sollevata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il decreto di rigetto di liquidazione del compenso professionale, motivato sul rilievo di essere cessata la misura di protezione in data (OMISSIS).

La Corte di appello, in particolare, ha ritenuto che il programma di protezione era cessato in epoca successiva alla definizione del giudizio in cui la ricorrente aveva prestato la propria opera professionale, condannando esclusivamente il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 3.585,68.

La D., con ricorso notificato il 24.04.2019 ha chiesto, articolando quattro motivi, la cassazione dell’ordinanza nella parte ha rigettato la domanda nei confronti del Ministero dell’interno, riconoscendo il diritto al compenso solo verso il Ministero della giustizia.

Entrambi i Ministeri, della giustizia e dell’interno, sono rimasti intimati.

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificato alla ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Diritto

ATTESO

che:

con i quattro motivi la ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 17, in relazione al D.L. n. 8 del 1991, art. 13, commi 5 e 6, conv. con modificazione dalla L. n. 82 del 1991, modificata dalla L. n. 45 del 2001, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 115, del D.M. n. 161 del 2004, art. 8, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto di non condannare solidalmente il Ministero dell’interno e quello della giustizia, entrambi parti necessarie del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato. I motivi, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione dei temi trattati, sono fondati.

In linea di principio, in effetti, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, anche se riferito ad attività espletate dal difensore nell’ambito di un giudizio penale, vede, quale parte necessaria, il soggetto esposto all’obbligo di sopportare l’onere economico del compenso, da individuarsi nel ministero della giustizia (Cass. n. 5314 del 2018; Cass. SU n. 8516 del 2012).

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 115, tuttavia, prevede che la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia ai sensi del D.L. n. 8 del 1991, art. 13, conv. in L. n. 82 del 1991, è regolata dalle norme che disciplinano il patrocinio a spese dello Stato ma solo per ciò che riguarda la misura e il procedimento di liquidazione e di opposizione (cfr. Cass. n. 22965 del 2011): non anche, evidentemente, per ciò che riguarda l’individuazione del ministero che, in quanto obbligato al pagamento delle relative spese, è (l’unico) legittimato passivo nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione.

Ora, nel caso in cui la parte assistita dal difensore sia una persona ammessa al programma (ancorché provvisorio: D.M. n. 161 del 2004, art. 6, comma 4, lett. e)), di protezione dei collaboratori di giustizia, il ministero gravato degli oneri economici conseguenti alla relativa applicazione (compresa l’assistenza legale innanzi alla magistratura di sorveglianza: D.M. n. 161 cit., art. 8, comma 9), è solo quello dell’interno (D.L. n. 8 cit., art. 17), il quale, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata, è parte necessaria nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione pronunciato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 115, anche in punto di condanna al pagamento, almeno in via solidale con il Ministero della giustizia, del compenso.

In conclusione, va accolto il ricorso e cassata l’ordinanza impugnata relativamente agli enti nei cui confronti va pronunciata la condanna, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa l’ordinanza impugnata sul capo relativo alla pubblica amministrazione obbligata al pagamento e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2021

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